DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1993
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente sardo acquedotti e fognature.(GU n.174 del 27-7-1993)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Ente sardo acquedotti e fognature; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente sardo acquedotti e fognature nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 1993 Il Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI Il Ministro di grazia e giustizia CONSO Il Ministro del tesoro BARUCCI --------------------------------------------------------