MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 1993 

  Modificazione  al  decreto  ministeriale  30  luglio  1985  recante
disposizioni  sulla  meccanizzazione delle conservatorie dei registri
immobiliari in applicazione della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
(GU n.176 del 29-7-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista  la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro
sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario  in  relazione
all'introduzione  di  un  sistema  di  elaborazione  automatica nelle
conservatorie dei registri immobiliari;
  Considerato che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  16  della
citata legge, occorre stabilire le procedure, i sistemi ed i tempi di
attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  interministeriale 30 luglio 1985 il
quale prevede la installazione negli uffici delle  conservatorie  dei
registri  immobiliari  degli  elaborati elettronici utilizzati per la
meccanizzazione dei servizi;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358,  contenente  norme  per  la
ristrutturazione    del   Ministero   delle   finanze   che   prevede
l'attivazione del Dipartimento al territorio;
  Visto l'art. 42 del regolamento degli uffici e  del  personale  del
Ministero  delle  finanze  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale sono  stati  istituiti
in  ciascun capoluogo di provincia gli uffici del territorio ai quali
spettano le attribuzioni attualmente  demandate  alle  intendenze  di
finanza  in  materia  di  amministrazione e gestione della proprieta'
immobiliare  dello  Stato,  agli  uffici  tecnici  erariali  ed  alle
conservatorie dei registri immobiliari;
  Considerato che occorre adeguare in funzione dell'attivando ufficio
provinciale  del  territorio  le  disposizioni  normative  emanate in
materia  di  meccanizzazione   delle   conservatorie   dei   registri
immobiliari;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 1 del decreto 30 luglio 1985 e' sostituito dal seguente:
  "I  servizi  delle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  sono
meccanizzati mediante elaboratori elettronici installati  in  ciascun
ufficio,  collegati  al  sistema  centrale  dell'anagrafe tributaria,
dotati di unita' di memoria magnetica per la conservazione  dei  dati
nonche'  di  terminali video e stampanti; ovvero mediante elaboratori
elettronici  installati  presso  sedi  di  altri  servizi  o  reparti
dell'ufficio   del  territorio  situati  nello  stesso  capoluogo  di
provincia. In tal caso, ai sensi dell'art.  2681  del  codice  civile
dovra'  essere  chiesta  la  preventiva  autorizzazione alla corte di
appello competente  per  territorio  e  dovra'  essere  garantita  la
continuita'  del  collegamento  con  le apparecchiature terminali dei
servizi  della  conservatoria  dei  registri  immobiliari   ai   fini
dell'osservanza  delle  norme  in  materia di pubblicita' immobiliare
contenute nel codice civile e nella legge speciale".
  Restano  ferme  le  altre  disposizioni   contenute   nel   decreto
interministeriale 30 luglio 1985.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 luglio 1993
                                          Il Ministro delle finanze
                                                   GALLO
Il Ministro di grazia e giustizia
            CONSO