UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.176 del 29-7-1993)

                             IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Veduta   la  deliberazione  adottata  in  data  18  novembre  1992,
approvata dal senato accademico e dal  consiglio  di  amministrazione
nelle  riunioni del 18 dicembre 1992, con la quale il consiglio della
facolta' di magistero ha proposto la  modifica  del  vigente  statuto
dell'Universita',  per il corso di laurea in scienze dell'educazione,
con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle  3,  4  e  5  di
nuovi insegnamenti;
  Ritenuto  che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di
tali insegnamenti siano particolarmente meritevoli di accoglimento;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Veduto  il  parere  positivo  espresso  dal Consiglio universitario
nazionale il 22 aprile 1993, trasmesso con lettera  ministeriale  del
24 maggio 1993;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ulteriormente modificato nel
senso che al capo III, sezione V "Norme speciali per la  facolta'  di
magistero"  l'art. 63 (corso di laurea in scienze dell'educazione) va
integrato con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e
5, di nuovi insegnamenti nel modo che segue:
                              Tabella 3
                  INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
       Indirizzo: Insegnamenti di scuola secondaria superiore
  (Omissis).
   b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo  l'insegnamento  "storia  della   filosofia",   aggiungere   i
seguenti:
   filosofia del diritto;
   filosofia della storia;
   storia della filosofia moderna e contemporanea;
   storia della filosofia politica;
   storia della storiografia filosofica.
                              Tabella 4
                  INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
         Indirizzo: Educatori professionali extrascolastici
  (Omissis).
   b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo l'insegnamento "estetica", aggiungere i seguenti:
   filosofia del diritto;
   filosofia della storia;
   storia della filosofia moderna e contemporanea;
   storia della filosofia politica;
   storia della storiografia filosofica.
                              Tabella 5
                  INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO
              Indirizzo: Esperti nei processi formativi
  (Omissis).
   b) Insegnamenti di area filosofica:
  Dopo l'insegnamento "logica", aggiungere i seguenti:
   filosofia del diritto;
   filosofia della storia;
   storia della filosofia moderna e contemporanea;
   storia della filosofia politica;
   storia della storiografia filosofica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 7 giugno 1993
                                                       Il rettore: BO