Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.176 del 29-7-1993)
IL RETTORE Veduto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni; Veduta la deliberazione adottata in data 18 novembre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 18 dicembre 1992, con la quale il consiglio della facolta' di magistero ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Universita', per il corso di laurea in scienze dell'educazione, con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5 di nuovi insegnamenti; Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto di tali insegnamenti siano particolarmente meritevoli di accoglimento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale il 22 aprile 1993, trasmesso con lettera ministeriale del 24 maggio 1993; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione V "Norme speciali per la facolta' di magistero" l'art. 63 (corso di laurea in scienze dell'educazione) va integrato con l'aggiunta, nelle aree filosofiche delle tabelle 3, 4 e 5, di nuovi insegnamenti nel modo che segue: Tabella 3 INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO Indirizzo: Insegnamenti di scuola secondaria superiore (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "storia della filosofia", aggiungere i seguenti: filosofia del diritto; filosofia della storia; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia della filosofia politica; storia della storiografia filosofica. Tabella 4 INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO Indirizzo: Educatori professionali extrascolastici (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "estetica", aggiungere i seguenti: filosofia del diritto; filosofia della storia; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia della filosofia politica; storia della storiografia filosofica. Tabella 5 INSEGNAMENTI DEL SECONDO BIENNIO Indirizzo: Esperti nei processi formativi (Omissis). b) Insegnamenti di area filosofica: Dopo l'insegnamento "logica", aggiungere i seguenti: filosofia del diritto; filosofia della storia; storia della filosofia moderna e contemporanea; storia della filosofia politica; storia della storiografia filosofica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 7 giugno 1993 Il rettore: BO