UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.182 del 5-8-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991/93,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991, che  prevede  per  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia  la
trasformazione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali  in scienze
turistiche nel corrispondente corso di diploma universitario;
  Visto il  decreto  ministeriale  del  31  luglio  1992,  contenente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
ai  corsi  di  diploma  universitario  dell'area  economica  (tabella
XLIII);
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli stui di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
del 20 maggio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  457  del  titolo  XV  relativo  alle  scuole dirette a fini
speciali viene modificato con la soppressione della dicitura "scienze
turistiche decentrata ad Assisi" e vengono soppressi, sotto lo stesso
titolo, gli articoli dal 502  al  510;  viene  altresi'  soppresso  e
sostituito l'art. 24 del titolo IV relativo alla facolta' di economia
e  commercio  e  vengono  inseriti,  sotto  lo stesso titolo, i nuovi
articoli dal 31 al 38 con il conseguente scorrimento  degli  articoli
successivi.
                              Titolo IV
                  FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO
  Art.  24. - La facolta' di economia e commercio conferisce, dopo un
corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia  e
commercio  e, dopo un corso di studi della durata di tre anni, il di-
ploma universitario in "economia a gestione dei servizi turistici".
  Titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
            IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI
  Art.  31.  -  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio 1992 e le
disposizioni  di  legge  e  regolamentari  da  esso  richiamate,   e'
istituito,  con  sede in Assisi, un corso di diploma universitario in
"economia e gestione  dei  servizi  turistici"  che  si  prefigge  di
formare  figure  professionali  che, sia nelle aziende turistiche che
all'interno di organismi di promozione turistica, possano far  fronte
ad esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.
  Il  corso  di  diploma  universitario  in  economia  e gestione dei
servizi turistici succede alla scuola  diretta  a  fini  speciali  in
scienze   turistiche  operante  in  Assisi,  che  viene  soppressa  a
decorrere dall'anno successivo a quello di istituzione del corso, per
consentire la conclusione del biennio di insegnamento.
  Art. 32. - Il corso di cui  al  precedente  art.  31  e'  istituito
presso  la  facolta'  di  economia e commercio dell'Universita' degli
studi di Perugia.
  Concorrono alla sua costituzione la facolta' stessa  ed  il  Centro
italiano  di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica
di Assisi.
  Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate  nel  corso  di
diploma  universitario  le  risorse  umane e logistiche che il centro
potra' mettere a disposizione.
  Il presidente della struttura didattica competente propone  per  la
stipula,  attraverso il consiglio di amministrazione dell'Universita'
ed il rettore, le convenzioni che si  rendessero  necessarie  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  didattiche  di  formazione da parte di
docenti del centro italiano di studi superiori sul  turismo  e  sulla
promozione  turistica,  di  riconosciuta  competenza nelle discipline
oggetto di insegnamento.
  E' fatta salva la previsione dell'utilizzazione  dei  professori  a
contratto  ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  I proventi del corso di diploma universitario sono costituiti dalle
tasse, soprattasse e contributi degli iscritti,  secondo  le  vigenti
norme  di legge nonche' dai contributi dell'Universita' di Perugia ed
in  particolare  da  quelli   ad   essa   assegnati   dal   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per la
struttura  decentrata,  da  contributi  del  Centro,  di  altri  enti
pubblici  e  privati,  di  persone  fisiche  e  dalle  altre  entrate
derivanti dallo svolgimento della sua attivita'.
  Art. 33. - Sono titoli di  ammissione,  per  il  corso  di  diploma
universitario,  quelli  previsti  da  leggi  vigenti per l'iscrizione
all'Universita'.
  Possono essere altresi' ammessi studenti stranieri in  possesso  di
diploma  dichiarato  valido  per l'ammissione all'Universita', previo
accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Il numero degli iscritti a  ciascun  anno  di  corso  e'  stabilito
annualmente  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta',
in base alle strutture disponibili, alle  esigenze  del  mercato  del
lavoro   e   secondo   criteri   generali,   fissati   dal   Ministro
dell'universita'e della ricerca scientifica e  tecnologica  ai  sensi
dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990.
  In  aggiunta  ai  posti di cui al comma precedente, d'intesa con la
regione Umbria, possono essere riservati a residenti in  Umbria  fino
ad un massimo di altri quaranta posti.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di  una
prova,  per  titoli ed esami, le cui modalita' sono stabilite a norma
dell'art.  2,  comma  secondo,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  31  luglio 1992. Le modalita' ed il programma della prova
di accesso sono indicate nel bando di concorso  per  l'iscrizione  ai
corsi redatto dal consiglio del corso di diploma di cui al successivo
articolo,  il quale provvede anche a nominare nel suo seno l'apposita
commissione.
  Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al  numero  dei
posti  disponibili,  risultino  collocati  in  posizione  utile nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio  complessivo  ottenuto
in  base  ai  criteri ed ai parametri preventivamente stabiliti dalla
commissione.
  Art. 34. - E' costituito il  consiglio  del  corso  di  diploma  in
economia  e  gestione dei servizi turistici, le cui attribuzioni sono
stabilite dall'art. 94 della legge n. 382 del 1980.
  Art. 35.  -  Le  prove  di  esame,  idoneative  e  di  laboratorio,
eventualmente  incluse con la medesima denominazione, se superate con
esito positivo, possono  essere  riconosciute  valide,  su  richiesta
degli   interessati,  sia  ai  fini  del  conseguimento  del  diploma
universitario in economia e gestione dei  servizi  turistici  che  ai
fini  dell'istituendo  corso di laurea in economia del turismo presso
la stessa facolta'.
  A tale scopo dovranno essere, in ogni caso, rriconosciute le  prove
di idoneita' di lingue e di informatica.
  In  caso  di  non equivalenza, il consiglio di facolta' stabilisce,
con proprie deliberazioni  le  generali  condizioni  e  modalita'  di
eventuali  riconoscimenti  parziali per passaggi dal corso di diploma
in economia e gestione dei servizi  turistici  agli  altri  corsi  di
laurea istituiti nella stessa facolta' ricorrendo a tal fine anche ai
crediti  didattici.  I  riconoscimenti,  le condizioni e le modalita'
riguardanti il passaggio di studenti provenienti da  altri  corsi  di
laurea sono deliberati dal consiglio del corso di diploma.
  Nel  caso  di  passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  Art. 36.  -  Il  consiglio  del  corso  di  diploma  puo'  attivare
specifici  percorsi  didattici per particolari esigenze organizzative
al fine di offrire una adeguata risposta  alle  particolari  esigenze
provenienti  dal  mondo del lavoro in cui e' inserito il corso di di-
ploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.
  Per la realizzazione di tali  percorsi  didattici,  possono  essere
chiamati    a    collaborare    qualificati    rappresentanti   della
Amministrazione  turistica  centrale,  dell'Ente  nazionale  italiano
turismo   (ENIT)   per  il  percorso  pubblico  professionale;  della
Federazione albergatori (FAIAT) e della Federazione italiana pubblici
esercizi  (FIPE)  per  il   percorso   ricettivo-ristorativo;   della
Federazione  italiana  delle  associazioni  imprese  viaggi e turismo
(FIAVET) e dei concessionari dei pubblici servizi di trasporto per il
percorso agenziale.
  Per concretizzare tale partecipazione, il consiglio di  corso  puo'
autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli interessati ed
istituire  "comitati di percorso didattico" cui attribuire compiti di
consultazione e di raccordo con il mondo del lavoro,  ferme  restando
l'autonomia e le competenze proprie del consiglio stesso in base alle
vigenti  disposizioni  di  legge.  A  tali  comitati  potranno essere
chiamati a partecipare anche la regione Umbria,  la  Confcommercio  o
altri organismi indicati dal consiglio di cui sopra.
  Art.  37.  -  La durata del corso di diploma in economia e gestione
dei servizi turistici e' di tre anni e non sono ammesse abbreviazioni
di corso.
  Il piano di studi comprende le seguenti discipline:
    a) insegnamenti fondamentali:
    microeconomia;
    ragioneria generale ed applicata;
    istituzioni di diritto privato;
    diritto pubblico dell'economia;
    statistica;
    matematica generale;
    b) insegnamenti caratterizzanti:
    (S) economia del turismo;
    (S) geografia del turismo;
    economia e direzione delle imprese di viaggio e trasporto;
    economia e direzione delle imprese turistiche;
    marketing;
    (S) organizzazione delle aziende turistiche;
    diritto commerciale;
    (S) legislazione del turismo;
    (S) metodologia e determinazioni quantitative d'azienda.
  L'elenco delle materie  caratterizzanti  viene  completato  con  le
seguenti  discipline  aggiuntive  ai  sensi dell'art. 7 della tabella
allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992:
    gestione informatica dei dati aziendali;
    (S) economia e tecnica della pubblicita';
    (S) analisi e contabilita' dei costi;
    (S) diritto del lavoro;
    c) insegnamenti facoltativi:
    economia dell'ambiente;
    economia dell'arte e della cultura;
    economia dei trasporti;
    politica economica;
    storia del turismo;
    gestione finanziaria e valutaria;
    organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
    diritto dei trasporti;
    legislazione bancaria;
    statistica del turismo;
    sociologia del turismo;
    elaborazione automatica dei dati per le  decisioni  economiche  e
finanziarie;
    scienza delle finanze;
    merceologia dei prodotti alimentari;
    economia del benessere;
    economia delle grandi aree geografiche;
    politica economica dell'ambiente;
    programmazione economica;
    analisi costi-benefici;
    economia delle attivita' terziarie;
    economia del territorio;
    pianificazione economica territoriale;
    programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio;
    politica dell'ambiente;
    programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
    finanza aziendale;
    organizzazione delle imprese di trasporto;
    tecnologia dei cicli produttivi;
    diritto privato dell'economia;
    contabilita' degli enti pubblici;
    diritto amministrativo;
    informatica generale;
    diritto tributario;
    revisione aziendale;
    finanziamenti di aziende;
    economia agraria dell'ambiente;
    matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
    diritto delle assicurazioni.
  Ai  sensi  dell'art.  7,  ultimo  comma,  della tabella allegata al
decreto ministeriale 31 luglio 1992, nell'ambito  degli  insegnamenti
di  cui  sopra  sono  comprese  le  attivita' da svolgere, anche come
esercitazioni, con l'ausilio dei seguenti laboratori:
   tariffazione dei trasporti aerei, marittimi e terrestri;
   tecniche di esercizio della leadership;
   tecniche di  valorizzazione  delle  risorse  umane  nelle  imprese
turistiche;
   organizzazione e marketing congressuale;
   approccio della clientela al banco;
   tecnica delle visite promozionali e di vendita;
   programmi speciali di informatica per le imprese ricettive;
   programmi speciali di informatica per le imprese ristorative;
   programmi speciali di informatica per le agenzie di viaggio;
   programmi   speciali   di  informatica  per  l'ottimizzazione  dei
risultati delle imprese turistiche;
   programmi speciali per l'uso dei  Computerized  Reservartion  Sys-
tems;
   tecniche e procedimenti di determinazione dei costi;
   tecniche e procedimenti di determinazione dei prezzi;
   tecnica della comunicazione pubblicitaria.
  Il consiglio del corso di diploma stabilisce, nell'ambito di quanto
previsto  dal  penultimo  comma dell'art. 7 della tabella allegata al
decreto ministeriale  31  luglio  1992,  le  eventuali  denominazioni
aggiuntive  da attribuire agli insegnamenti non fondamentali, al fine
di specificarne i contenuti effettivi o di differenziarli nel caso in
cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Il consiglio del corso di
diploma stabilisce altresi' le attivita' dei laboratori da  svolgere,
le  discipline in cui ciascun laboratorio o gruppi di laboratori sono
da considerarsi  ricompresi  e  quanto  altro  viene  demandato  alle
attribuzioni  dell'organo didattico competente. L'utilizzazione ed il
funzionamento dei laboratori  saranno  assicurati  anche  dal  Centro
italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica,
ed i rapporti di collaborazione con lo stesso sono disciplinati dalle
disposizioni  contenute  nel  precedente  art.  32  che espressamente
vengono qui richiamate.
  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono  di  norma  settanta ore di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato in due semestrali, anche con distinte prove di esame.
  Il  consiglio  del  corso  di  diploma stabilisce le modalita' egli
esami di profitto e delle prove di idoneita' nel rispetto  di  quanto
previsto dal precedente art. 34.
  Resta  ferma  la  competenza  del  consiglio  di corso in ordine al
riconoscimento  dei  crediti  didattici,  e  alla   possibilita'   di
stabilire  che  possano essere realizzati fino a tre corsi annuali, o
sei corsi semestrali, coordinando moduli  didattici  di  durata  piu'
breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente
uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di cui ai commi precedenti il consiglio di
corso deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di  esercitazioni
pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  Lo  stesso  consiglio  puo' organizzare per l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario, la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di
un  tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della
durata da tre a sei mesi.
  Il consiglio del corso di diploma puo' autorizzare lo  studente  ad
inserire  nel  proprio  piano  di  studi  fino a quattro insegnamenti
attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre  universita',
anche straniere. In tal caso dovra' altresi' determinare la categoria
e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti.
  Art.  38.  - Il diploma si consegue dopo aver superato gli esami di
profitto dei sei insegnamenti fondamentali ricompresi  nella  lettera
a)  dell'elenco  di  cui al precedente art. 37, gli esami di profitto
per  l'equivalente  di  almeno  sei  annualita'  degli   insegnamenti
caratterizzanti  indicati dal consiglio di corso per ciascun percorso
didattico fra quelli ricompresi nella lettera b) dell'elenco  di  cui
al  precedente  art. 37 e altri insegnamenti, fra un minimo di due ed
un  massimo  di  quattro  annualita'  compresi  fra  quelli  indicati
all'art.  37,  lettera  c),  per  un  totale  complessivo di quindici
annualita'. Ai fini  del  conseguimento  del  diploma  e'  necessario
altresi'  aver  frequentato  con profitto esercitazioni e laboratori,
piu' gli stages eventualmente disposti dal consiglio del corso e aver
superato una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera da
scegliersi fra inglese, francese, tedesco e spagnolo e una  prova  di
idoneita' o di esame in informatica.
  Il  consiglio di corso puo' stabilire che sia superata una prova di
idoneita' in  una  seconda  lingua  straniera  moderna  indicata  dal
consiglio  stesso  o da scegliersi nell'ambito di un novero da questi
stabilito.
  Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica  e  di
lingue  straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In
tal caso il consiglio di corso puo' sostituire le prove di  idoneita'
con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia' previsti.
  Le  prove  di  idoneita'  possono  essere  sostenute anche senza la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Il colloquio finale  consiste  nella  discussione  orale,  con  gli
opportuni  riferimenti  alle  discipline  del corso di diploma, di un
tipico problema professionale o nella  presentazione  dell'esperienza
maturata  nell'eventuale stage di un argomento, scelto dallo studente
d'intesa con un docente, secondo modalita' specifiche  stabilite  dal
consiglio di corso.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 24 giugno 1993
                                                    Il rettore: DOZZA