Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.182 del 5-8-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991/93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Universita' degli studi di Perugia la trasformazione della scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche nel corrispondente corso di diploma universitario; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica (tabella XLIII); Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli stui di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 20 maggio 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 457 del titolo XV relativo alle scuole dirette a fini speciali viene modificato con la soppressione della dicitura "scienze turistiche decentrata ad Assisi" e vengono soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 502 al 510; viene altresi' soppresso e sostituito l'art. 24 del titolo IV relativo alla facolta' di economia e commercio e vengono inseriti, sotto lo stesso titolo, i nuovi articoli dal 31 al 38 con il conseguente scorrimento degli articoli successivi. Titolo IV FACOLTA' DI ECONOMIA E COMMERCIO Art. 24. - La facolta' di economia e commercio conferisce, dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la laurea in economia e commercio e, dopo un corso di studi della durata di tre anni, il di- ploma universitario in "economia a gestione dei servizi turistici". Titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI Art. 31. - Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 e le disposizioni di legge e regolamentari da esso richiamate, e' istituito, con sede in Assisi, un corso di diploma universitario in "economia e gestione dei servizi turistici" che si prefigge di formare figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte ad esigenze organizzative ed amministrative di questo settore. Il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici succede alla scuola diretta a fini speciali in scienze turistiche operante in Assisi, che viene soppressa a decorrere dall'anno successivo a quello di istituzione del corso, per consentire la conclusione del biennio di insegnamento. Art. 32. - Il corso di cui al precedente art. 31 e' istituito presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' degli studi di Perugia. Concorrono alla sua costituzione la facolta' stessa ed il Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica di Assisi. Per quanto possibile saranno inserite ed utilizzate nel corso di diploma universitario le risorse umane e logistiche che il centro potra' mettere a disposizione. Il presidente della struttura didattica competente propone per la stipula, attraverso il consiglio di amministrazione dell'Universita' ed il rettore, le convenzioni che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche di formazione da parte di docenti del centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, di riconosciuta competenza nelle discipline oggetto di insegnamento. E' fatta salva la previsione dell'utilizzazione dei professori a contratto ai sensi del sesto e settimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. I proventi del corso di diploma universitario sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi degli iscritti, secondo le vigenti norme di legge nonche' dai contributi dell'Universita' di Perugia ed in particolare da quelli ad essa assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la struttura decentrata, da contributi del Centro, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche e dalle altre entrate derivanti dallo svolgimento della sua attivita'. Art. 33. - Sono titoli di ammissione, per il corso di diploma universitario, quelli previsti da leggi vigenti per l'iscrizione all'Universita'. Possono essere altresi' ammessi studenti stranieri in possesso di diploma dichiarato valido per l'ammissione all'Universita', previo accertamento di adeguata conoscenza della lingua italiana. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali, fissati dal Ministro dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9 comma 4, della legge n. 341/1990. In aggiunta ai posti di cui al comma precedente, d'intesa con la regione Umbria, possono essere riservati a residenti in Umbria fino ad un massimo di altri quaranta posti. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova, per titoli ed esami, le cui modalita' sono stabilite a norma dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1992. Le modalita' ed il programma della prova di accesso sono indicate nel bando di concorso per l'iscrizione ai corsi redatto dal consiglio del corso di diploma di cui al successivo articolo, il quale provvede anche a nominare nel suo seno l'apposita commissione. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, risultino collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto in base ai criteri ed ai parametri preventivamente stabiliti dalla commissione. Art. 34. - E' costituito il consiglio del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 94 della legge n. 382 del 1980. Art. 35. - Le prove di esame, idoneative e di laboratorio, eventualmente incluse con la medesima denominazione, se superate con esito positivo, possono essere riconosciute valide, su richiesta degli interessati, sia ai fini del conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici che ai fini dell'istituendo corso di laurea in economia del turismo presso la stessa facolta'. A tale scopo dovranno essere, in ogni caso, rriconosciute le prove di idoneita' di lingue e di informatica. In caso di non equivalenza, il consiglio di facolta' stabilisce, con proprie deliberazioni le generali condizioni e modalita' di eventuali riconoscimenti parziali per passaggi dal corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici agli altri corsi di laurea istituiti nella stessa facolta' ricorrendo a tal fine anche ai crediti didattici. I riconoscimenti, le condizioni e le modalita' riguardanti il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea sono deliberati dal consiglio del corso di diploma. Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore. Art. 36. - Il consiglio del corso di diploma puo' attivare specifici percorsi didattici per particolari esigenze organizzative al fine di offrire una adeguata risposta alle particolari esigenze provenienti dal mondo del lavoro in cui e' inserito il corso di di- ploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici. Per la realizzazione di tali percorsi didattici, possono essere chiamati a collaborare qualificati rappresentanti della Amministrazione turistica centrale, dell'Ente nazionale italiano turismo (ENIT) per il percorso pubblico professionale; della Federazione albergatori (FAIAT) e della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) per il percorso ricettivo-ristorativo; della Federazione italiana delle associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET) e dei concessionari dei pubblici servizi di trasporto per il percorso agenziale. Per concretizzare tale partecipazione, il consiglio di corso puo' autorizzare la stipula di apposite convenzioni con gli interessati ed istituire "comitati di percorso didattico" cui attribuire compiti di consultazione e di raccordo con il mondo del lavoro, ferme restando l'autonomia e le competenze proprie del consiglio stesso in base alle vigenti disposizioni di legge. A tali comitati potranno essere chiamati a partecipare anche la regione Umbria, la Confcommercio o altri organismi indicati dal consiglio di cui sopra. Art. 37. - La durata del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici e' di tre anni e non sono ammesse abbreviazioni di corso. Il piano di studi comprende le seguenti discipline: a) insegnamenti fondamentali: microeconomia; ragioneria generale ed applicata; istituzioni di diritto privato; diritto pubblico dell'economia; statistica; matematica generale; b) insegnamenti caratterizzanti: (S) economia del turismo; (S) geografia del turismo; economia e direzione delle imprese di viaggio e trasporto; economia e direzione delle imprese turistiche; marketing; (S) organizzazione delle aziende turistiche; diritto commerciale; (S) legislazione del turismo; (S) metodologia e determinazioni quantitative d'azienda. L'elenco delle materie caratterizzanti viene completato con le seguenti discipline aggiuntive ai sensi dell'art. 7 della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992: gestione informatica dei dati aziendali; (S) economia e tecnica della pubblicita'; (S) analisi e contabilita' dei costi; (S) diritto del lavoro; c) insegnamenti facoltativi: economia dell'ambiente; economia dell'arte e della cultura; economia dei trasporti; politica economica; storia del turismo; gestione finanziaria e valutaria; organizzazione dei sistemi informativi aziendali; diritto dei trasporti; legislazione bancaria; statistica del turismo; sociologia del turismo; elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie; scienza delle finanze; merceologia dei prodotti alimentari; economia del benessere; economia delle grandi aree geografiche; politica economica dell'ambiente; programmazione economica; analisi costi-benefici; economia delle attivita' terziarie; economia del territorio; pianificazione economica territoriale; programmazione dello sviluppo e dell'assetto del territorio; politica dell'ambiente; programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche; finanza aziendale; organizzazione delle imprese di trasporto; tecnologia dei cicli produttivi; diritto privato dell'economia; contabilita' degli enti pubblici; diritto amministrativo; informatica generale; diritto tributario; revisione aziendale; finanziamenti di aziende; economia agraria dell'ambiente; matematica per le applicazioni economiche e finanziarie; diritto delle assicurazioni. Ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992, nell'ambito degli insegnamenti di cui sopra sono comprese le attivita' da svolgere, anche come esercitazioni, con l'ausilio dei seguenti laboratori: tariffazione dei trasporti aerei, marittimi e terrestri; tecniche di esercizio della leadership; tecniche di valorizzazione delle risorse umane nelle imprese turistiche; organizzazione e marketing congressuale; approccio della clientela al banco; tecnica delle visite promozionali e di vendita; programmi speciali di informatica per le imprese ricettive; programmi speciali di informatica per le imprese ristorative; programmi speciali di informatica per le agenzie di viaggio; programmi speciali di informatica per l'ottimizzazione dei risultati delle imprese turistiche; programmi speciali per l'uso dei Computerized Reservartion Sys- tems; tecniche e procedimenti di determinazione dei costi; tecniche e procedimenti di determinazione dei prezzi; tecnica della comunicazione pubblicitaria. Il consiglio del corso di diploma stabilisce, nell'ambito di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 7 della tabella allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992, le eventuali denominazioni aggiuntive da attribuire agli insegnamenti non fondamentali, al fine di specificarne i contenuti effettivi o di differenziarli nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Il consiglio del corso di diploma stabilisce altresi' le attivita' dei laboratori da svolgere, le discipline in cui ciascun laboratorio o gruppi di laboratori sono da considerarsi ricompresi e quanto altro viene demandato alle attribuzioni dell'organo didattico competente. L'utilizzazione ed il funzionamento dei laboratori saranno assicurati anche dal Centro italiano di studi superiori sul turismo e sulla promozione turistica, ed i rapporti di collaborazione con lo stesso sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel precedente art. 32 che espressamente vengono qui richiamate. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due semestrali, anche con distinte prove di esame. Il consiglio del corso di diploma stabilisce le modalita' egli esami di profitto e delle prove di idoneita' nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 34. Resta ferma la competenza del consiglio di corso in ordine al riconoscimento dei crediti didattici, e alla possibilita' di stabilire che possano essere realizzati fino a tre corsi annuali, o sei corsi semestrali, coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti il consiglio di corso deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. Lo stesso consiglio puo' organizzare per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Il consiglio del corso di diploma puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita', anche straniere. In tal caso dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti. Art. 38. - Il diploma si consegue dopo aver superato gli esami di profitto dei sei insegnamenti fondamentali ricompresi nella lettera a) dell'elenco di cui al precedente art. 37, gli esami di profitto per l'equivalente di almeno sei annualita' degli insegnamenti caratterizzanti indicati dal consiglio di corso per ciascun percorso didattico fra quelli ricompresi nella lettera b) dell'elenco di cui al precedente art. 37 e altri insegnamenti, fra un minimo di due ed un massimo di quattro annualita' compresi fra quelli indicati all'art. 37, lettera c), per un totale complessivo di quindici annualita'. Ai fini del conseguimento del diploma e' necessario altresi' aver frequentato con profitto esercitazioni e laboratori, piu' gli stages eventualmente disposti dal consiglio del corso e aver superato una prova di idoneita' o di esame in una lingua straniera da scegliersi fra inglese, francese, tedesco e spagnolo e una prova di idoneita' o di esame in informatica. Il consiglio di corso puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna indicata dal consiglio stesso o da scegliersi nell'ambito di un novero da questi stabilito. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso il consiglio di corso puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli gia' previsti. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Il colloquio finale consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage di un argomento, scelto dallo studente d'intesa con un docente, secondo modalita' specifiche stabilite dal consiglio di corso. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 24 giugno 1993 Il rettore: DOZZA