Regime di prezzo per le carni bovine fresche.(GU n.184 del 7-8-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti; Vista la propria delibera del 17 luglio 1974, nella quale si indicavano, fra i prodotti agricolo-alimentare ed i generi di largo consumo sottoposti a regime di prezzo amministrato, le carni fresche bovine; Vista la successiva delibera del 29 luglio 1982 in cui i prezzi delle carni bovine fresche piu' rappresentative al consumo sono stati sottoposti al regime di sorveglianza; Vista la nota n. 1551 del 7 aprile 1993 con la quale il Ministro dell'industria, nella sua qualita' di Presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta diretta a liberalizzare il prezzo delle carni bovine fresche; Considerato che dall'analisi sui risultati emersi nel corso del periodo di sorveglianza risulta che le caratteristiche del mercato e la dinamica dei prezzi sono tali da assicurare, anche tenuto conto della legislazione antitrust, un ordinato funzionamento del mercato anche in assenza di un controllo diretto da parte dei pubblici poteri; Delibera: A partire dalla data della pubblicazione della presente delibera cessano le attribuzioni del CIP in materia di carni bovine fresche. Roma, 13 luglio 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA