Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.186 del 10-8-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto vigente dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la proposta di modifica dello statuto, formulata dal consiglio della facolta' di giurisprudenza nella riunione del 25 giugno 1992; Veduto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992. Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - prot. n. 4702 dell'8 febbraio 1993; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 aprile 1993 e trasmesso a questa Universita' con lettera ministeriale prot. n. 1856 del 18 maggio 1993; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione II "Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza" l'articolo 17 (corso di laurea in giurisprudenza), va modificato nel modo che segue: Art. 17. viene integrato con l'aggiunta dei seguenti insegnamenti complementari: diritto penale comparato; criminologia (diritto penale); diritto del mercato finanziario; diritto commerciale internazionale; diritto degli Enti locali; diritto delle Comunita' europee; diritto diplomatico e consolare; diritto ecclesiastico comparato; diritto ed economia delle fonti di energia (N05); diritto parlamentare; diritto penale del lavoro; diritto privato dell'economia; diritto processuale comparato; diritto pubblico dell'economia; diritto regionale; filosofia politica; informatica giuridica; legislazione minorile; organizzazione economica internazionale; programmazione economica; sistemi giuridici comparati; sociologia del diritto; storia del diritto penale; storia delle dottrine politiche; teoria dell'interpretazione; teoria generale del diritto, e con la soppressione dei seguenti insegnamenti complementari: diritto dell'economia; storia dell'interpretazione giuridica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 24 giugno 1993 Il rettore: BO