UNIVERSITA' DI URBINO «CARLO BO»

DECRETO RETTORALE 24 giugno 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.186 del 10-8-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  vigente dell'Universita' degli studi di Urbino,
approvato con regio decreto  8  febbraio  1925,  n.  230,  modificato
successivamente;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta  la  proposta  di  modifica  dello  statuto,  formulata  dal
consiglio della facolta' di  giurisprudenza  nella  riunione  del  25
giugno 1992;
  Veduto  il  parere  favorevole espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992.
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II -
prot. n. 4702 dell'8 febbraio 1993;
  Veduto il parere favorevole del Consiglio  universitario  nazionale
espresso  nella  seduta  del  23  aprile  1993  e  trasmesso a questa
Universita' con lettera ministeriale prot.  n.  1856  del  18  maggio
1993;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo   statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925,  n.  230,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ulteriormente modificato nel
senso che al capo III, sezione II "Norme speciali per la facolta'  di
giurisprudenza" l'articolo 17 (corso di laurea in giurisprudenza), va
modificato nel modo che segue:
                              Art. 17.
viene    integrato   con   l'aggiunta   dei   seguenti   insegnamenti
complementari:
   diritto penale comparato;
   criminologia (diritto penale);
   diritto del mercato finanziario;
   diritto commerciale internazionale;
   diritto degli Enti locali;
   diritto delle Comunita' europee;
   diritto diplomatico e consolare;
   diritto ecclesiastico comparato;
   diritto ed economia delle fonti di energia (N05);
   diritto parlamentare;
   diritto penale del lavoro;
   diritto privato dell'economia;
   diritto processuale comparato;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale;
   filosofia politica;
   informatica giuridica;
   legislazione minorile;
   organizzazione economica internazionale;
   programmazione economica;
   sistemi giuridici comparati;
   sociologia del diritto;
   storia del diritto penale;
   storia delle dottrine politiche;
   teoria dell'interpretazione;
   teoria generale del diritto,
e con la soppressione dei seguenti insegnamenti complementari:
   diritto dell'economia;
   storia dell'interpretazione giuridica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Urbino, 24 giugno 1993
                                                       Il rettore: BO