MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 agosto 1993 

  Fissazione delle caratteristiche dei  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  al  tasso  d'interesse annuo lordo del 9,50%;
emessi ad estinzione di crediti d'imposta, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252.
(GU n.185 del 9-8-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di  immobili  di
civile  abitazione,  di  termini  per  la definizione agevolata delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli  interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto  in  particolare  l'art.  10,  primo  e  secondo  comma,  del
suindicato  decreto-legge,  il quale stabilisce che per la estinzione
dei crediti risultanti dalla  liquidazione  delle  dichiarazioni  dei
redditi  e  delle  dichiarazioni  annuali  delle  imposte  sul valore
aggiunto, relative ai periodi d'imposta chiusi entro il  31  dicembre
1985,  il  cui  ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non risulta
inferiore a lire 100 milioni  per  ciascuna  imposta  e  per  ciascun
periodo d'imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di
titoli  di  Stato  aventi libera circolazione, con caratteristiche da
stabilirsi dal Ministro del tesoro con proprio decreto;
  Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni
concernenti  l'estinzione  dei  crediti  di  imposta  sui  redditi  e
modalita'  per  la  determinazione dei tassi di interesse relativi ai
rapposti di credito e debito dello Stato;
  Visto, in particolare, l'art. 2, del predetto decreto-legge n. 252,
con il quale, all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75,
e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma  (2-  bis)  in
forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che:
   la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei
crediti di cui e' stato chiesto il rimborso ai sensi del comma 2, del
citato  art. 11, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni
dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n.  16/1993,
dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1› gennaio 1987
e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti  che  hanno  evidenziato  una
perdita  nel  bilancio  dell'esercizio  chiuso nell'anno 1991 e per i
quali l'importo del  rimborso  comprensivo  degli  interessi  risulti
complessivamente,  per  i menzionati periodi di imposta, di ammontare
non inferiore a 50 miliardi di lire;
   gli interessi relativi a ciascun credito devono  essere  computati
fino  al  31  dicembre  1993  e  che il godimento dei titoli di Stato
decorre dal 1› gennaio 1994;
   le richieste di estinzione di tali crediti d'imposta devono essere
presentate  direttamente  agli  ispettorati   compartimentali   delle
imposte  dirette  competenti  entro  il  termine  di  quindici giorni
dall'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 252;
   con decreto del Ministro del  tesoro,  da  emanarsi  entro  il  10
agosto  1993,  dovranno  essere  determinate  le  caratteristiche, le
modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche'  le  proce-
dure di assegnazione dei titoli;
  Ritenuto di dover provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 24 luglio
1993, n. 252, ai contribuenti che hanno presentato  apposita  domanda
nei  tempi  e  nei  modi  indicati  dallo stesso articolo e che hanno
evidenziato,  per  crediti  risultanti   dalla   liquidazione   delle
dichiarazioni  dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra
il 1› gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, una  perdita  nel  bilancio
dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1991  e  per i quali l'importo del
rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per  i
suddetti periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi
di  lire,  verranno  consegnati,  ad estinzione dei crediti medesimi,
certificati di credito del  Tesoro  al  portatore,  della  durata  di
cinque anni e quattro mesi con inizio 1› settembre 1993 e scadenza 1›
gennaio  1999.    I  titoli  per  i  primi  quattro mesi non fruttano
interessi;  successivamente,  a  decorrere  dal  1›   gennaio   1994,
frutteranno  un  interesse  annuo  lordo  pari  al 9,50%. Il rimborso
avverra' in unica soluzione il 1› gennaio 1999.
  I titoli verranno emessi alla pari, per un importo  corrispondente,
salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti
di  imposta  risultanti  dai  due  elenchi  riepilogativi che saranno
trasmessi dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, di cui  il
primo  relativo alla liquidazione provvisoria dell'80 per cento degli
importi richiesti ed il  secondo  concernente  l'ammontare  dovuto  a
saldo in via definitiva.
  Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalita'
di  assegnazione  dei  titoli,  nonche'  le  altre  caratteristiche e
condizioni relative all'emissione e all'ammodernamento dei titoli non
previste nel presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI