Modificazione al decreto ministeriale 14 luglio 1993 recante modalita' tecniche di attuazione del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, concernente attuazione del fermo biologico per l'anno 1993.(GU n.196 del 21-8-1993)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visto il regolamento CEE n. 4028/86, cosi' come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90; Visto il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224; Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1993; Ritenuta la necessita' di apportare una modifica di natura formale all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 luglio 1993 e' cosi' modificato: "1. Il fermo previsto dal decreto-legge in epigrafe indicato e' effettuato in via obbligatoria dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi; in via facoltativa, secondo le modalita' di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia Marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, Marina di Carrara, La Spezia, Genova, Savona ed Imperia". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 4 agosto 1993 Il Ministro: COSTA