Interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mense.(GU n.190 del 14-8-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, e' stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni; Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso, tra l'altro, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i dipendenti dell'industria; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di riordino della disciplina degli interventi di integrazione salariale; Vista la propria deliberazione in data 12 giugno 1984 che regolava gli interventi della Cassa integrazione guadagni nei confronti dei dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mense; Ritenuto, alla luce delle intervenute modifiche sulla disciplina delle integrazioni salariali, di dover fornire nuove indicazioni sulle modalita' di accertamento dei presupposti per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria nelle ipotesi di cui al primo comma del predetto art. 23 della legge n. 155/1981; Delibera: Gli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, avverranno secondo le modalita' di seguito indicate: A) Requisiti soggettivi: A1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o ristorazione che comprenda nel proprio organico almeno 15 addetti per i quali vengano versati i contributi CIGS; A2) svolgere tale attivita' in modo continuativo; A3) essere sospesi dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attivita' dell'azienda esercente i servizi di mensa. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata dovra' fornire specifici elementi informativi in ordine: a) durata dei contratti di lavoro; b) orario di lavoro giornaliero; c) esclusivita' del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altra attivita'). B) Requisiti oggettivi: B1) la contrazione dell'attivita' dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con le difficolta' dell'impresa committente; B2) le difficolta' dell'impresa committente devono essere gia' state oggetto di specifici provvedimenti di riconoscimento della sussistenza delle cause di intervento della CIG ordinaria o della sussistenza della condizione di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge n. 675/1977; B3) le difficolta' della committente (con ricorso alla CIG e alla CIGS per crisi aziendale) devono comportare la sospensione a zero ore di almeno il 30% dell'organico per un periodo continuativo di almeno 3 mesi continuativi e deve riguardare almeno il 50% degli addetti; B4) qualora nell'ambito dell'attuazione di un piano di ristrutturazione coinvolgente piu' sedi, la committente proceda alla chiusura di un'unita' produttiva, l'azienda esercente attivita' di mensa, dovra' presentare, un piano atto a ridurre in tutto o in parte le conseguenze della chiusura sulla manodopera. Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa dovra' allegare all'istanza presentata al competente ULRMO una dichiarazione della societa' committente dalla quale risulti: l'organico di stabilimento nel periodo in cui e' stato fatto ricorso alla CIG (indicando se ordinaria o straordinaria e in quest'ultimo caso la specifica causale); il numero dei lavoratori sospesi a zero ore o lavoranti a orario ridotto (specificando l'entita' della riduzione); i periodi continuativi di ricorso alla CIG o alla CIGS. La modalita' ed i criteri sopra indicati si applicano alle istanze presentate ai competenti ULRMO successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. Roma, 3 agosto 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA