COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993 

  Conferma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10,  comma  9,
della  legge 18 febbraio 1992, n. 149, della percentuale di flottante
del 10%, ivi stabilita in via generale, per le azioni ordinarie della
societa' Buton S.p.a. (Deliberazione n. 7290).
(GU n.189 del 13-8-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto  l'art.  10 comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il
quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di  acquisto
sulla  totalita'  dei  titoli  a  chi, direttamente o indirettamente,
abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi  1,
3,  7  e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata
nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale  di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data
di pubblicazione della delibera stessa;
  Considerato che attualmente, secondo la  definizione  di  flottante
fornita  nella  suddetta  delibera  n.  6892 del 25 febbraio 1993, la
percentuale di flottante delle azioni ordinarie della societa'  Buton
S.p.a. risulta pari allo 0,55% e percio' inferiore al 10%;
  Considerato  il  controvalore  giornaliero  medio degli scambi e la
quotazione attuale dei suddetti titoli e le condizioni  generali  del
mercato;
  Considerato  che  un  limite  di  flottante inferiore al 10% per il
titolo Buton S.p.a. non e' idoneo a garantire  la  regolarita'  delle
negoziazioni sul mercato;
                              Delibera:
  Ai  sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio  1992,  n.  149,  per  le  azioni  ordinarie  della
societa'  Buton  S.p.a.  viene  confermato  il  limite percentuale di
flottante ivi stabilito in via generale nella misura del 10%.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 3 agosto 1993
                                              Il presidente: BERLANDA