Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Chiarimenti concernenti le modalita' di acquisizione e registrazione dei dati.(GU n.190 del 14-8-1993)
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute si forniscono le seguenti precisazioni: 1) Conti, depositi e altri rapporti continuativi non compiutamente integrati. Conformemente con quanto previsto dalla legge n. 197/91 e dal d.l. 30 giugno 1993, n. 212, art. 11, si ribadisce che gli intermediari tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione possono dare corso, sino al termine ultimo del 30 settembre 1993, ad operazioni che incidono su conti, depositi e altri rapporti continuativi, non ancora compiutamente integrati, esclusivamente nel caso di operazioni per corrispondenza. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 dicembre 1991, a decorrere dal 1 ottobre 1993, l'intermediario non dovra' dare esecuzione ad operazioni disposte dai titolari o delegati di conti, depositi e altri rapporti continuativi i cui dati non risultino essere stati integrati. Le operazioni disposte da terzi estranei a detti conti, depositi e altri rapporti continuativi, vanno registrate quali operazioni incom- plete secondo le modalita' gia' fissate con la circolare U.I.C. del 19 maggio 1993. I conti, depositi e altri rapporti continuativi, in relazione ai quali l'intermediario non e' stato messo nelle condizioni, nonostante i tentativi esperiti e documentalmente comprovabili, di completare i dati richiesti dalle disposizioni, devono essere registrati nell'archivio unico informatico riportando il valore 29 (rapporto incompleto) all'attributo A52 (tipo registrazione) previsto negli standards tecnici del registro informatico di cui all'allegato del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992. Resta inteso che su detti conti, depositi e altri rapporti continuativi, non dovra' essere data esecuzione ad operazioni disposte dai titolari o da loro delegati. Qualora successivamente l'intermediario fosse messo in grado di completare i dati fara' ricorso alle modalita' previste dal punto 2 della circolare UIC del 19 maggio 1993 in tema di variazione dei dati dei rapporti. 2) Operazioni frazionate. Relativamente alla gestione delle operazioni cosiddette frazionate, all'atto della registrazione nell'A.U.I. delle stesse, devono risultare tutti i dati previsti dalla normativa. (In particolare per quanto concerne gli ordini di accreditamento o di pagamento, onde consentire alla banca che opera per conto del beneficiario di provvedere alla corretta e completa registrazione dei dati, si suggerisce che detti ordini siano corredati, in partenza, di tutte le informazioni anche per operazioni di importo inferiore a lire 20 milioni). 3) Trasferimenti "stesso intermediario". Sulla base delle disposizioni in vigore, le operazioni tra rapporti recanti l'identica intestazione intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza, non sono soggette a registrazione esclusivamente nel caso si riferiscano ad acquisti o vendite di titoli di Stato. In relazione alle operazioni attraverso le quali si realizza il trasferimento di fondi tra soggetti diversi intestatari di rapporti presso il medesimo intemediario, si conferma che dette operazioni devono essere registrate nell'A.U.I. con le modalita' previste all'art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 per gli ordini di accreditamento e/o pagamento. L'intermediario dovra' pertanto procedere a due distinte registrazioni - aventi per operante, rispettivamente, il soggetto che ha impartito l'ordine ed il soggetto beneficiario - complete di tutte le informazioni elencate nel richiamato art. 3 del decreto ministeriale 7 luglio 1992. 4) Dati aggregati dall'A.U.I.: modalita' di deteminazione del "numeno totale operazioni" e del "numero operazioni contanti". Per fare in modo che la valorizzazione dei citati attributi sia la piu' vicina possibile al numero di registrazioni componenti l'aggregato si suggerisce, nel caso di scomposizione di registrazioni riferite a soggetti aventi caratteristiche diverse, di procedere all'aggregazione nel modo seguente: a) Nella fase di "esplosione" delle registrazioni generare due attributi: "numero totale operazioni" e "numero operazioni in contanti". Il primo dovra' contenere il rapporto tra l'unita' e il numero di record generati, espresso in decimali (1 nel caso in cui la registrazione produca un solo record); il secondo lo stesso valore o 0 se l'operazione non prevede contante. ESEMPIO: La registrazione di una operazione effettuata congiuntamente da cinque soggetti aventi settorizzazione sintetica diversa genera cinque records; conseguentemente l'attributo "numero totale operazioni" deve contenere il valore 0,20 e l'attributo "numero operazioni in contanti" il valore 0,20 se l'operazione prevede contanti, altrimenti 0. b) Nella successiva fase di aggregazione secondo gli standards emanati la sommatoria dei due attributi generati, qualora non intera, deve essere arrotondata all'unita' superiore. Con tale modalita' di aggregazione non e' necessario durante la fase di esplosione, gestire l'uguaglianza o meno degli attributi riferiti ai diversi soggetti ed inoltre i valori finali, sia di ogni singolo record sia di un eventuale aggregato, di norma si dovrebbero discostare dal valore reale in modo non rilevante. Va rilevato infine che, con tale metodo di arrotondamento, l'attributo "numero totale operazioni" sara' sempre valorizzato. Il direttore: CIAMPICALI