Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina.(GU n.193 del 18-8-1993)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto che il sig. Antonio Perri e' stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989; Visto che il predetto amministratore e' stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli articoli 323, secondo comma, 110 e 81 del codice penale; Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Antonio Perri e' incompatibile con la funzione rappresentativa della comunita' locale, in quanto rischia di compromettere la regolarita', la trasparenza e la legalita' dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico; Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere e' preposto e con le esigenze di decoro, di dignita' e di prestigio della carica elettiva ricoperta; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Antonio Perri dalla carica di consigliere; Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante; Decreta: Il sig. Antonio Perri e rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza). Roma, 27 luglio 1993 Il Ministro: MANCINO ALLEGATO Al Ministro dell'interno Il sig. Antonio Perri e' stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989. Il predetto amministratore, in data 28 giugno 1993, e' stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso il tribunale di Cosenza, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilita' in ordine al reato d'abuso d'ufficio continuato in concorso, per fatti connessi all'attivita' di componente della commissione edilizia, nel periodo compreso tra il 1989 ed 1991. Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo e' preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignita' e prestigio della carica di consigliere. La permanenza, inoltre, del sig. Antonio Perri all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalita' e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina e, nelle more, con provvedimento n. 3105/13.3/Gab. del 30 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessita', ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta. Tutto cio' premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimonzione del sig. Antonio Perri dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza). Roma, 19 luglio 1993 Il direttore generale dell'Amministrazione civile SORGE