Modificazione al regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Delibera n. 7329).(GU n.200 del 26-8-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con il quale si dispone che la Consob adotti con proprio rgolamento disposizioni concernenti l'esame di abilitazione a negoziare valori mobiliari nei mercati regolamentati per conto delle societa' di intermediazione mobiliare; Visto il proprio regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto regolamento; Delibera: L'art. 26 del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari autorizzati approvato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Requisiti di ammissione all'esame). - 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di abilitazione, previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione: a) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio estero equipollente. L'equipollenza e' valutata dalla Consob; b) esperienza nel settore della negoziazione di valori mobiliari, acquisita attraverso l'esercizio dell'attivita' di procuratore o rappresentante alle grida di agenti di cambio, ovvero acquisita attraverso l'esercizio di una delle seguenti altre attivita' per un periodo non inferiore a sei mesi: 1) osservatore o sostituto osservatore alle grida di aziende o istituti di credito ammessi agli antirecinti alle grida; 2) operatore in valori mobiliari presso aziende o istituti di credito, compagnie di assicurazione, societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere c ) e d), della legge, societa' fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge; 3) praticante presso societa' di intermediazione mobiliare autorizzata alla negoziazione di valori mobiliari, al fine di ricevere l'addestramento necessario per lo svolgimento di tale negoziazione nei mercati regolamentati previsti negli articoli 20 e 23 della legge; c) godimento dei diritti politici; d) non essere in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione; f) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) alla reclusione per un periodo non inferiore ad un anno per delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; 2) alla reclusione per uno dei delitti pevisti dall'art. 5, comma 10, dall'art. 14 e dall'art. 25, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; g) non essere stato dichiarato fallito, salvi gli effetti della riabilitazione. 2. In sostituzione del requisito di cui alla lettera b) del comma 1, per gli esami banditi sino a tutto il 1993 saranno ammessi a sostenere l'esame di abilitazione anche i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: esperienza nel settore della negoziazione di valori mobiliari acquisita attraverso l'esercizio dell'attivita' di rappresentante o sostituto rappresentante di borsa di societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida, ovvero acquisita attraverso l'esercizio dell'attivita', per un periodo complessivamente non inferiore a sei mesi, di operatore in valori mobiliari presso societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero presso societa' fiduciarie che entro il 5 gennaio 1991 abbiano pubblicato un prospetto informativo per l'offerta di servizi di gestione di patrimoni". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La presente delibera entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 18 agosto 1993 Il Presidente: BERLANDA