Regolamentazione dei rapporti contabili riguardanti il traffico telefonico in partenza dallo Stato della Citta' del Vaticano.(GU n.204 del 31-8-1993)
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, stipulata il 18 novembre 1929 tra lo Stato della Citta' del Vaticano e il Governo italiano ed approvata con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970 concernente la regolamentazione contabile del traffico telefonico in partenza dello Stato della Citta' del Vaticano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1971; Vista la convenzione in data 21 dicembre 1989 tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la societa' concessionaria SIP; Visto l'art. 12 di detta convenzione che stabilisce di applicare la tassa vaticana alle sole comunicazioni telefoniche (sia teleselettive che tramite operatrice) italiane ed estere in partenza dallo Stato della Citta' del Vaticano verso le localita' italiane (esclusa la rete di Roma) ed estere, sempre che queste ultime siano raggiunte attraverso gli instradamenti della rete pubblica italiana; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1990, con il quale si autorizza la concessionaria SIP a dare esecuzione alla convenzione stipulata con il Governatorato dello Stato della Citta del Vaticano; Considerato che nel citato art. 12 della convenzione stipulata il 21 dicembre 1989 tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la concessionaria SIP la tassa vaticana e' stata determinata nella misura del 30% dell'importo relativo alle comunicazioni telefoniche sulla base delle tariffe in vigore nello Stato italiano detratte le imposte; Considerato altresi' che l'attribuzione del 30% viene effettuata secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle rispettive convenzioni Ministero PT/SIP e Ministero PT/Italcable; Considerato che e' stato possibile realizzare la discriminazione del traffico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, nonche' l'interconnessione con le altre reti di telecomunicazioni esistenti soltanto dopo l'installazione di una centrale telefonica numerica presso lo Stato della Citta' del Vaticano; Considerato, altresi', che detta centrale e' entrata in funzione in data 14 aprile 1992 e che da tale data deve essere applicata la nuova disciplina di ripartizione della tassa vaticana tra i gestori interessati; Ravvisata l'esigenza di disciplinare i rapporti contabili del traffico telefonico in partenza dallo Stato della Citta' del Vaticano ai fini dell'applicazione della tassa vaticana; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per le comunicazioni telefoniche, comprese quelle tramite operatrice, in partenza dallo Stato della Citta' del Vaticano verso le localita' italiane (esclusa la rete di Roma) ed estere, e' corrisposta all'amministrazione vaticana una compartecipazione nella misura del 30% del valore delle tariffe in vigore nello Stato italiano, detratte le imposte. 2. Per cio' che concerne i rapporti contabili tra i gestori italiani, i minori proventi derivanti dall'applicazione della tassa vaticana, cosi' come disciplinata dal comma 1, sono suddivisi secondo le quote di ripartizione dei proventi del traffico indicate nelle vigenti convenzioni. 3. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dal 14 aprile 1992 ed a decorrere dalla stessa data e' abrogato il decreto ministeriale 15 luglio 1970, citato in premessa. 4. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1993 Il Ministro: PAGANI Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1993 Registro n. 11 Poste, foglio n. 27