MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 1993 

  Sospensione  del  decreto ministeriale 30 dicembre 1992 concernente
l'esecutivita'  delle  mappe  relative  alle  aree   assoggettate   a
limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti
l'aeroporto di Catania-Fontanarossa.
(GU n.217 del 15-9-1993)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo
del codice della navigazione;
  Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58,  che  apporta  modifiche  ed
aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  giugno  1967 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del  24  giugno  1967  col
quale  sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art.
714- bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto  di
Catania-Fontanarossa;
  Vista  la  legge  13  maggio 1983, n. 213, che recepisce i principi
generali   relativi   alla    convenzione    dell'aviazione    civile
internazionale stipulata a Chicago il 27 dicembre 1944:
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre  1985
il  quale,  nello  stabilire i criteri direttivi, demanda al Ministro
dei  trasporti  l'emanazione  di  appositi  decreti  concernenti   le
disposizioni  tecniche  sulle  materie  oggetto  degli  allegati alla
predetta convenzione di Chicago;
  Visto il decreto  ministeriale  n.  39/15  del  30  dicembre  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1993, con il
quale  sono  state  dichiarate  esecutive le mappe relative alle aree
nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania-Fontanarossa;
  Considerato che i vincoli stabiliti dalla citata legge  n.  58/1963
sono  determinati  con  riferimento  al  perimetro aeroportuale e non
all'asse della  pista  di  volo,  come  individuato  dalla  normativa
internazionale  ICAO  e che, pertanto, non possono essere considerati
quali  vincoli  operativi  connessi  alle  procedure   di   volo   e,
conseguentemente, alla sicurezza;
  Considerato  che  i  vincoli  stabiliti  dalla predetta legge hanno
riguardo, altresi', soltanto ad ostacoli artificiali e non  a  quelli
naturali,   i  quali  ultimi  sono  normalmente  determinati  per  la
fissazione delle procedure di volo;
  Vista la decisione del Consiglio di Stato - IV sezione n.  485  del
18 ottobre 1967 secondo la quale, "la previsione di limitazione oltre
i  300  m  dal perimetro dell'aeroporto, ai sensi degli articoli 715-
ter e quater del codice della navigazione, si applica  soltanto  alle
zone comprese nelle direttrici di atterraggio";
  Considerato  che,  in  linea di fatto, le limitazioni imposte dalla
legge n. 58/1963 hanno conosciuto nel  tempo  rilevanti  deroghe  sia
naturali  che  artificiali,  su  molti  aeroporti  aperti al traffico
strumentale,  quale  quello  di  Catania,  senza   che   cio'   abbia
determinato  limitazioni  alla  sicurezza;  e,  sotto un profilo piu'
generale, i vincoli limitati alle zone interessate dalle procedure di
volo non sono incidenti  su  aspetti  della  sicurezza,  non  essendo
consentito  operare  attivita'  di  volo nelle altre zone, per cui le
limitazioni possono essere opportunamente  contenute  entro  le  sole
aree relative alle direzioni di atterraggio;
  Ritenuto  che  il  limitare siffatti vincoli alle sole direzioni di
atterraggio non solo non determina alcuna ripercussione sulle  proce-
dure  di  volo,  ma  tiene  conto  del  prevalente interesse pubblico
connesso agli aspetti sociali ed ai  problemi  di  pianificazione  di
utilizzazione  del  territorio circostante al sedime aeroportuale, la
cui valutazione, dal punto di vista urbanistico e ambientale,  e'  di
competenza degli enti locali interessati;
  Rilevato  che  avverso  il  predetto  decreto di esecutivita' delle
mappe riguardanti le  aree  circostanti  al  sedime  aeroportuale  di
Catania  sono  stati  presentati ricorsi al Capo dello Stato da parte
del comune di Catania, nella  persona  del  commissario  prefettizio,
dell'associazione degli industriali della provincia di Catania, della
Cementeria  Etna  S.r.l.,  con  richiesta di sospensione cautelare in
parte qua del citato decreto ministeriale n. 39/15;
  Ritenuto che sussistono i presupposti per la  predetta  sospensione
in attesa della definizione dei proposti ricorsi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  considerazioni  di  cui  alle premesse, l'esecutivita' del
decreto ministeriale n. 39/15 del 30 dicembre 1992 e' sospesa, tranne
che per la parte delle limitazioni indicate dalle mappe relative alle
direzioni di atterraggio e, nelle altre direzioni, fino a  300  metri
dal confine aeroportuale. Oltre i 300 metri predetti rimangono valide
le  limitazioni  di  carattere  aeronautico  previste  dalla  vigente
normativa internazionale ICAO.
   Roma, 31 luglio 1993
                                                   Il Ministro: COSTA