Autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa.(GU n.217 del 15-9-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO Visti il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e l'aggiornamento del piano stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1992; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, che reca disposizioni in materia di parcheggi prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di un programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate; Visto il decreto n. 41 emanato il 14 febbraio 1990 dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e con il quale sono stati definiti i criteri di priorita' per l'ammissione ai benefici di cui alla citata legge n. 122/1989; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all'ordinamento delle autonomie locali; Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa; Vista la propria delibera datata 31 marzo 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9l del 17 aprile 1992, con la quale sono state emanate direttive relative al programma di interventi di cui alla menzionata legge n. 211/1992; Vista la propria delibera datata 18 maggio 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine alle modalita' di presentazione delle istanze intese ad ottenere i benefici ex art. 9 della richiamata legge n. 211/1992; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica; Visto il decreto-legge 7 giugno 1993, in corso di pubblicazione, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e visti in particolare, di detto decreto- legge, gli articoli, 1, 14 e 15; Rilevato che l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 498/1992 prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro per le aree ur- bane d'intesa con il Ministro dei trasporti, possa autorizzare, nel secondo semestre dell'anno 1993, la contrazione di mutui ai sensi delle richiamate leggi n. 122/1989 e n. 211/1992 entro il limite complessivo di 1.000 miliardi; Vista la proposta formulata al riguardo dal Ministro per le aree urbane con nota del 14 aprile 1993; Preso atto che il Ministro dei trasporti ha dichiarato di condividere la proposta di cui sopra, realizzando cosi' l'intesa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 498/1992; Ritenuto opportuno avvalersi della facolta' prevista dalla norma per ultimo richiamata al fine di realizzare interventi da considerare prioritari nel contesto di una pianificazione intesa ad adeguare progressivamente le infrastrutture di trasporto all'accresciuta domanda di mobilita' in ambito urbano; Considerato che la congestione e l'inquinamento atmosferico hanno raggiunto livelli ormai inaccettabili nelle grandi aggregazioni ur- bane, ma che anche nelle citta' di dimensioni minori i problemi della mobilita' a livello locale possono assumere rilevante entita'; Delibera: 1. Nel secondo semestre dell'anno 1993 e' autorizzata la contrazione di mutui ai sensi delle leggi 24 marzo 1989, n. 122 e 26 febbraio 1992, n. 211, entro il limite complessivo di 1.000 miliardi. 2. Del volume di mutui di cui al punto precedente 500 miliardi sono destinati alla realizzazione di parcheggi, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14 del decreto-legge richiamato in premessa. Il Ministro per i problemi delle aree urbane procedera' ad individuare i progetti da considerare prioritari ai fini suddetti nell'ambito dei progetti gia' approvati con le modalita' previste dalla legge 24 marzo 1989, n. 122 e dei quali venga confermata la priorita' ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 giugno 1993 recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione, conferendo carattere prioritario ai progetti concernenti i comuni indicati all'art. 6 della richiamata legge n. 122/1989 e che rispondano ai seguenti requisiti: siano a livello di progettazione esecutiva; risultino coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti; siano finalizzati, preferibilmente, a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extra-urbano, e consentano una riorganizzazione del sistema di trasporto collettivo stesso. 3. I residui 500 miliardi sono riservati alla realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa. Gli interventi da considerare prioritari saranno individuati da questo Comitato, sulla base della procedura stabilita dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 e nell'ambito dei piani di intervento per i quali gli enti interessati hanno presentato domanda di ammissione ai benefici previsti dalla legge stessa, corredata dalla prescritta documentazione, entro i termini stabiliti nella delibera del 31 marzo 1992 e nella delibera del 18 maggio successivo. Piu' specificatamente, tenuto conto della scarsita' delle risorse come sopra disponibili, le risorse stesse saranno destinate alla realizzazione: 3.1. Nell'ambito delle citta' metropolitane, di un'opera ovvero piu' opere (fino ad un massimo di tre) che rispondano alle caratteristiche tecniche di metropolitana leggera o di tramvia protetta e che verranno selezionate alla stregua dei seguenti criteri: ricorrenza degli elementi indicati dalla menzionata delibera del 31 marzo 1992 quali titolo di priorita' ai fini della valutazione di ammissibilita' ai benefici della citata legge n. 211/1992; massimizzazione dell'utilizzo del finanziamento dello Stato, mediante documentata esistenza di risorse aggiuntive certe; realizzabilita' dell'intera opera con i cofinanziamenti disponibili; impegno a realizzare la progettazione esecutiva entro quattro mesi dalla notificazione della scelta del progetto. 3.2. Nell'ambito di una o piu' citta' non incluse nel novero delle citta' metropolitane, di opere che, anche tramite il ricorso a tecnologie alternative, consentano soluzioni radicali per i problemi di mobilita' e ambiente, rendendo in particolare possibile la pedonalizzazione del centro storico, e che siano suscettibili di rappresentare una realizzazione pilota per realta' analoghe: la selezione, tra i progetti che presentano dette caratteristiche, verra' effettuata alla stregua dei criteri enunciati al punto precedente. Per quanto concerne gli interventi di cui al punto 3.1 i Ministri per i problemi delle aree urbane e dei trasporti potranno richiedere, ai soggetti che hanno presentato entro le scadenze previste domanda inerente progetti ricadenti nelle aree metropolitane, di inviare entro trenta giorni documentazioni integrative che rispondano alle riportate condizioni aggiuntive rispetto ai contenuti della richiamata delibera CIPET del 31 marzo 1992. Roma, 7 giugno 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143