COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993 

  Autorizzazione  alla  contrazione  di mutui per la realizzazione di
parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa.
(GU n.217 del 15-9-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                            NEL TRASPORTO
  Visti  il  piano  generale dei trasporti, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986 e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale  n.  111  del  15
maggio  1986,  e  l'aggiornamento  del  piano  stesso,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991  e  pubblicato
nel  supplemento  ordinario  n.  123  alla  Gazzetta Ufficiale del 12
novembre 1992;
  Vista la legge 24 marzo 1989, n.  122,  che  reca  disposizioni  in
materia  di  parcheggi  prevedendo, tra l'altro, l'elaborazione di un
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;
  Visto il decreto n. 41 emanato il 14 febbraio 1990 dal Ministro per
i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e
con  il  quale  sono  stati  definiti  i  criteri  di  priorita'  per
l'ammissione ai benefici di cui alla citata legge n. 122/1989;
  Vista  la  legge  8  giugno  1990, n. 142, relativa all'ordinamento
delle autonomie locali;
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, concernente interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;
  Vista la propria delibera datata 31 marzo 1992 e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 9l del 17 aprile 1992, con la quale sono state
emanate direttive relative al programma di  interventi  di  cui  alla
menzionata legge n. 211/1992;
 Vista  la  propria delibera datata 18 maggio 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, con la quale sono state
fornite indicazioni in ordine alle modalita' di  presentazione  delle
istanze  intese  ad  ottenere  i  benefici ex art. 9 della richiamata
legge n. 211/1992;
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,
concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica;
  Visto  il  decreto-legge  7 giugno 1993, in corso di pubblicazione,
recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti  ed  il
sostegno  dell'occupazione  e visti in particolare, di detto decreto-
legge, gli articoli, 1, 14 e 15;
  Rilevato che l'art. 1, comma 2,  della  citata  legge  n.  498/1992
prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro per le aree ur-
bane  d'intesa  con il Ministro dei trasporti, possa autorizzare, nel
secondo semestre dell'anno 1993, la contrazione  di  mutui  ai  sensi
delle  richiamate  leggi  n.  122/1989  e n. 211/1992 entro il limite
complessivo di 1.000 miliardi;
  Vista la proposta formulata al riguardo dal Ministro  per  le  aree
urbane con nota del 14 aprile 1993;
  Preso   atto  che  il  Ministro  dei  trasporti  ha  dichiarato  di
condividere la proposta di cui sopra, realizzando cosi'  l'intesa  di
cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 498/1992;
  Ritenuto  opportuno  avvalersi  della facolta' prevista dalla norma
per ultimo richiamata al fine di realizzare interventi da considerare
prioritari nel contesto di  una  pianificazione  intesa  ad  adeguare
progressivamente   le  infrastrutture  di  trasporto  all'accresciuta
domanda di mobilita' in ambito urbano;
  Considerato  che  la congestione e l'inquinamento atmosferico hanno
raggiunto livelli ormai inaccettabili nelle grandi  aggregazioni  ur-
bane, ma che anche nelle citta' di dimensioni minori i problemi della
mobilita' a livello locale possono assumere rilevante entita';
                              Delibera:
  1.   Nel   secondo   semestre  dell'anno  1993  e'  autorizzata  la
contrazione di mutui ai sensi delle leggi 24 marzo 1989, n. 122 e  26
febbraio 1992, n. 211, entro il limite complessivo di 1.000 miliardi.
  2. Del volume di mutui di cui al punto precedente 500 miliardi sono
destinati  alla  realizzazione  di  parcheggi,  fermo restando quanto
stabilito dall'art. 14 del decreto-legge richiamato in premessa.
  Il  Ministro  per  i  problemi  delle  aree  urbane  procedera'  ad
individuare  i  progetti  da  considerare prioritari ai fini suddetti
nell'ambito dei progetti gia' approvati  con  le  modalita'  previste
dalla  legge  24  marzo  1989, n. 122 e dei quali venga confermata la
priorita' ai sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  7  giugno  1993
recante  misure  urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il
sostegno  dell'occupazione,  conferendo  carattere   prioritario   ai
progetti  concernenti  i  comuni indicati all'art. 6 della richiamata
legge n. 122/1989 e che rispondano ai seguenti requisiti:
   siano a livello di progettazione esecutiva;
   risultino coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti;
   siano  finalizzati,  preferibilmente,  a  ridurre  l'afflusso  dei
veicoli  privati  nei  centri  urbani  attraverso  l'interscambio con
sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extra-urbano, e consentano
una riorganizzazione del sistema di trasporto collettivo stesso.
  3. I residui 500 miliardi  sono  riservati  alla  realizzazione  di
sistemi di trasporto rapido di massa.
  Gli  interventi  da  considerare  prioritari saranno individuati da
questo Comitato, sulla base della procedura stabilita dalla legge  26
febbraio  1992,  n.  211  e nell'ambito dei piani di intervento per i
quali gli enti interessati hanno presentato domanda di ammissione  ai
benefici  previsti  dalla  legge  stessa,  corredata dalla prescritta
documentazione, entro i termini stabiliti nella delibera del 31 marzo
1992 e nella delibera del 18 maggio successivo.
  Piu' specificatamente, tenuto conto della scarsita'  delle  risorse
come  sopra  disponibili,  le  risorse  stesse saranno destinate alla
realizzazione:
  3.1. Nell'ambito delle citta'  metropolitane,  di  un'opera  ovvero
piu'   opere  (fino  ad  un  massimo  di  tre)  che  rispondano  alle
caratteristiche  tecniche  di  metropolitana  leggera  o  di  tramvia
protetta  e  che  verranno  selezionate  alla  stregua  dei  seguenti
criteri:
   ricorrenza degli elementi indicati dalla menzionata  delibera  del
31  marzo 1992 quali titolo di priorita' ai fini della valutazione di
ammissibilita' ai benefici della citata legge n. 211/1992;
   massimizzazione  dell'utilizzo  del  finanziamento  dello   Stato,
mediante documentata esistenza di risorse aggiuntive certe;
   realizzabilita'    dell'intera   opera   con   i   cofinanziamenti
disponibili;
   impegno a realizzare la progettazione esecutiva entro quattro mesi
dalla notificazione della scelta del progetto.
  3.2.  Nell'ambito di una o piu' citta' non incluse nel novero delle
citta' metropolitane, di  opere  che,  anche  tramite  il  ricorso  a
tecnologie  alternative, consentano soluzioni radicali per i problemi
di  mobilita'  e  ambiente,  rendendo  in  particolare  possibile  la
pedonalizzazione  del  centro  storico,  e  che siano suscettibili di
rappresentare una  realizzazione  pilota  per  realta'  analoghe:  la
selezione,  tra  i  progetti  che  presentano  dette caratteristiche,
verra'  effettuata  alla  stregua  dei  criteri  enunciati  al  punto
precedente.
  Per  quanto  concerne gli interventi di cui al punto 3.1 i Ministri
per i problemi delle aree urbane e dei trasporti potranno richiedere,
ai soggetti che hanno presentato entro le scadenze  previste  domanda
inerente  progetti  ricadenti  nelle  aree  metropolitane, di inviare
entro trenta giorni documentazioni integrative  che  rispondano  alle
riportate   condizioni   aggiuntive   rispetto   ai  contenuti  della
richiamata delibera CIPET del 31 marzo 1992.
   Roma, 7 giugno 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 143