UNIVERSITA' DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 1 giugno 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.219 del 17-9-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  relativo  a
modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938, n. 1652, contenente
disposizioni sull'ordinamento didattico  universitario  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  11  aprile  1953,  n.  312,  relativo alla libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  negli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla delega al Governo per
il  riordinamento  della  docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sul riordinamento della  docenza  universitaria,  relativa  alla
fascia   di   formazione   nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  articoli  6  e  16,  sulla
autonomia delle universita';
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 e
la tabella XXII ad esso allegata;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche  di  questa  Universita'  in data 16 settembre
1992;
  Vista la nota ministeriale n. 1133 del 25 marzo 1993 contenente  il
parere  favorevole  del  Consiglio  universitario nazionale in merito
alla proposta di modifica della tabella XXII;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al  termine triennale di cui all'utimo comma dell'art. 17 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere favorevole del Consiglio universitario  nazionale
nella adunanza del 18 febbraio 1993;
  Vista   la   delibera   di  adeguamento  al  parere  del  Consiglio
universitario  nazionale,   assunta   dalla   facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 29 aprile 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  65 relativo al corso di laurea in matematica e' soppresso e
sostituito come segue:
  Art. 65 (Corso di laurea in matematica). - Il corso  di  laurea  in
matematica  ha  la  durata  di  quattro  anni  ed e' articolato in un
biennio propedeutico  -  a  carattere  formativo  di  base  -  ed  in
successivi   indirizzi   di  durata  biennale  e  di  contenuti  piu'
specifici.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero delle annualita' e' pari a quindici.
  Il biennio di base e' articolato in otto corsi annuali (quattro  al
primo  e quattro al secondo anno) e non e' consentita l'articolazione
in moduli ridotti.
  I bienni di  indirizzo  sono  articolati  in  sette  corsi  annuali
(quattro al terzo anno e tre al quarto) divisi ciascuno in due moduli
ridotti.
  Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.
                           BIENNIO DI BASE
  Sono insegnamenti obbligatori:
  1  Anno:
   1) analisi matematica I;
   2) geometria I;
   3) algebra;
   4) fisica generale I.
  2  Anno:
   1) analisi matematica II;
   2) geometria II;
   3) meccanica razionale;
   4) fisica generale II.
  Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi e' un esame finale.
  Gli  insegnamenti  sopra  elencati sono accompagnati da un corso di
esercitazioni che ne e' parte integrante.
  I corsi di "analisi matematica", "geometria"  e  "fisica  generale"
non  debbono  essere considerati come dei comuni corsi biennali: essi
constano  ciascuno  di  due  parti   annuali   distinte,   la   prima
propedeutica  alla  seconda,  e  con  due  esami  distinti,  il primo
propedeutico al secondo.
  Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti  che  abbiano
superato almeno due esami del primo anno.
  Potranno  essere  iscritti  al  terzo anno gli studenti che abbiano
superato almeno quattro esami del primo biennio.
  Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente sara'  tenuto  a
dimostrare,  con modalita' definite dal consiglio di corso di laurea,
la conoscenza della lingua inglese.
  All'atto  dell'iscrizione  al  terzo  anno   ogni   studente   deve
presentare  un  piano di studi che indica il biennio d'indirizzo ed i
corsi opzionali scelti.
  L'approvazione e l'eventuale revisione dei  piani  di  studio  sono
regolati dalla normativa vigente.
                        BIENNIO DI INDIRIZZO
  Tutti  gli  insegnamenti  del  secondo  biennio  sono divisi in due
moduli ridotti di eguale estensione e durata.
  Per ogni modulo ridotto e' previsto un esame distinto alla fine del
semestre in cui e' impartito il relativo insegnamento.
  Lo svolgimento di due  moduli  ridotti  dello  stesso  insegnamento
potra'  essere  affidato  a  due  diversi  docenti  secondo  le norme
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. Il
titolare di un insegnamento dovra' comunque  svolgere  in  ogni  anno
accademico  un  insegnamento  annuale  ovvero  due moduli ridotti, in
applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma  dell'art.  92  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.
  Nell'ambito  della  programmazione  didattica, prevista dalle norme
vigenti, il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di  facolta'
cureranno  che  ogni  modulo  ridotto  abbia  un  contenuto culturale
compiuto ed un programma ben definito.
  Nei piani di studio degli studenti, potranno essere inclusi singoli
moduli ridotti.
  Le norme contenute nei successivi paragrafi indicano  quali  moduli
ridotti sono obbligatori per tutti gli studenti o per gli studenti di
un particolare indirizzo di laurea.
  Nel  computo  degli  esami  sostenuti  per conseguire il diploma di
laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.
  I programmi dei moduli ridotti saranno  oggetto  di  certificazione
nel  caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie
o ad altri corsi di laurea.
  Sono insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi:
   1) il primo modulo di istituzioni di geometria superiore;
   2) il primo modulo di istituzioni di analisi superiore;
   3) il primo modulo di istituzioni di fisica matematica.
                         Indirizzo generale
  In aggiunta a quanto indicato per tutti gli indirizzi, lo  studente
dovra' scegliere un ulteriore modulo ridotto nel gruppo:
   istituzioni di geometria superiore;
   istituzioni di analisi superiore;
   istituzioni di fisica matematica.
  Lo   studente  dovra'  altresi'  scegliere,  tra  gli  insegnamenti
attivati, due ulteriori  moduli  ridotti  in  ciascuno  dei  seguenti
gruppi:
   A) Algebra superiore:
   geometria superiore;
   istituzioni di geometria superiore;
   istituzioni di algebra superiore.
   B) Analisi superiore:
   istituzioni di analisi superiore.
   C) Analisi numerica:
   calcolo delle probabilita';
   fisica matematica;
   istituzioni di fisica matematica.
  Infine  lo  studente  dovra'  liberamente  scegliere  quattro altri
moduli ridotti (tra quelli attivati) nell'elenco  degli  insegnamenti
opzionali.
                         Indirizzo didattico
  In  aggiunta a quanto indicato per tutti gli indirizzi, lo studente
dovra'  scegliere  tra  gli  insegnamenti  attivati,  quattro  moduli
ridotti del gruppo:
   D) Didattica della matematica:
   logica matematica;
   matematiche complementari;
   storia della matematica,
e tre moduli ridotti del gruppo:
   E) Calcolo delle probabilita':
   analisi numerica;
   statistica matematica;
   sistemi di elaborazione dell'informazione.
  Infine  lo  studente  dovra'  liberamente  scegliere quattro moduli
ridotti  (tra  quelli  attivati)   nell'elenco   degli   insegnamenti
opzionali.
                        Indirizzo applicativo
  In  aggiunta a quanto indicato per tutti gli indirizzi, lo studente
dovra'  scegliere  tra  gli  insegnamenti  attivati,  quattro  moduli
ridotti nel gruppo:
   E) Analisi numerica:
   calcolo delle probabilita';
   statistica matematica;
   sistemi di elaborazione dell'informazione,
e ulteriori tre moduli ridotti nel gruppo:
   F) Analisi numerica:
   calcolo delle probabilita';
   statistica matematica;
   sistemi di elaborazione dell'informazione;
   algebra superiore;
   analisi superiore;
   fisica matematica;
   istituzioni di analisi superiore;
   istituzioni di geometria superiore;
   istituzioni di fisica matematica;
   istituzioni di algebra superiore.
  Infine  lo  studente  dovra'  liberamente  scegliere quattro moduli
ridotti  (tra  quelli  attivati)   nell'elenco   degli   insegnamenti
opzionali.
                           Esame di laurea
  L'esame   di   laurea   deve  comprendere  la  discussione  di  una
dissertazione scritta nonche' la discussione di una tesina orale.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto.
  L'indirizzo   prescelto   potra'   essere   indicato,  a  richiesta
dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e  le
votazioni riportate.
  In  applicazione  dell'art.  2  della  legge  11  dicembre  1969  e
dall'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924,  la  facolta'  puo'
approvare  piani  di  studio  individuali  in  deroga all'ordinamento
previsto dallo statuto. In questo caso le  delibere  di  approvazione
indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.
                       Insegnamenti opzionali
  Sono  insegnamenti  opzionali (comuni a tutti gli indirizzi) quelli
contenuti nel seguente elenco:
   algebra commutativa;
   algebra computazionale;
   algebra superiore;
   istituzioni di algebra superiore;
   matematica discreta;
   teoria dei gruppi;
   logica matematica;
   geometria algebrica;
   geometria differenziale;
   geometria superiore;
   istituzioni di geometria superiore;
   topologia algebrica;
   topologia differenziale;
   fondamenti della matematica;
   didattica della matematica;
   matematiche complementari;
   storia della matematica;
   analisi armonica;
   analisi funzionale;
   analisi superiore;
   calcolo delle variazioni;
   equazioni differenziali;
   istituzioni di analisi superiore;
   teoria dei numeri;
   calcolo delle probabilita';
   processi stocastici;
   statistica matematica;
   teoria dell'affidabilita';
   fisica matematica;
   istituzioni di fisica matematica;
   meccanica analitica;
   meccanica superiore;
   sistemi dinamici;
   teorie relativistiche;
   analisi numerica;
   calcolo numerico;
   matematica computazionale;
   metodi di approssimazione;
   sistemi di elaborazione dell'informazione;
   sistemi operativi;
   informatica teorica;
   informatica generale;
   programmazione;
   ricerca operativa;
   programmazione matematica;
   matematica finanziaria;
   preparazione di esperienze didattiche;
   storia della fisica;
   istituzioni di fisica teorica;
   meccanica quantistica;
   meccanica statistica;
   astronomia;
   storia dell'astronomia.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 1  giugno 1993
                                                Il rettore: MISTRETTA