Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.221 del 20-9-1993)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la deliberazione adottata in data 22 aprile 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 25 giugno 1993, con la quale il consiglio della facolta' di lettere e filosofia ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inclusione di nuovi insegnamenti complementari nel corso di laurea in lettere, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale; Veduta la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - n. 1704 del 15 maggio 1992 e l'allegato parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 febbraio 1992; Veduta la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - n. 3448 del 30 luglio 1992 e l'allegato parere rettificativo del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 12 giugno 1992; Ravvisata la necessita' di adeguarsi alle indicazioni contenute nelle predette note ministeriali; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 1638 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e le successive modificazioni ed integrazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV "Norme speciali per la facolta' di lettere e filosofia", all'art. 39 vanno aggiunti, per il corso di laurea in lettere, dopo il n. 106 i seguenti nuovi insegnamenti complementari: 107) storia dell'arte contemporanea; 108) storia dell'arte moderna; 109) storia dell'arte medievale; 110) iconologia e iconografia; 111) museologia; 112) storia del disegno, dell'incisione e della grafica; 113) storia e tecnica del restauro; 114) storia dell'arte bizantina; 115) storia della miniatura e delle arti minori; 116) semiologia delle arti; 117) paleografia musicale; 118) storia della linguistica; 119) linguistica italiana; 120) geografia linguistica; 121) storia del teatro greco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 8 luglio 1993 Il rettore: BO