Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.228 del 28-9-1993)1) Videocolor S.p.a. 2) Sardamag S.p.a. 3) Belleli industrie meccaniche S.r.l. 4) Laverda - Gestioni speciali S.r.l. 5) Falci S.p.a. 6) Cartaria di Isola del Liri S.p.a. 7) Fuet S.r.l. 8) Edovi confezioni S.r.l. 9) Blutex S.r.l. 10) Enimont Augusta industriale S.r.l. 11) Leone Francesco prefabbricati S.r.l. 12) Salcim S.p.a.;
Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Videocolor, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone): periodo: dal 28 novembre 1987 al 27 maggio 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1 dicembre 1986; pagamento diretto: si; art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 675/77 sino al 22 marzo 1988. 2) S.p.a. Videocolor, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone): periodo: dal 28 maggio 1988 al 27 novembre 1988; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 1 dicembre 1986; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa): periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 4 febbraio 1991; pagamento diretto: no. 4) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa): periodo: dal 4 agosto 1991 all'11 agosto 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 4 febbraio 1991; pagamento diretto: no. 5) S.p.a. Sardamag, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e stabilimento di Priolo Gargallo (Siracusa): periodo: dal 12 agosto 1991 al 7 febbraio 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 4 febbraio 1991; pagamento diretto: no; art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91. 6) S.r.l. Belleli industrie meccaniche, con sede in Mantova, cantiere c/o Ilva S.p.a. di Taranto: periodo: dal 1 gennaio 1992 al 31 gennaio 1992; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992; primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 febbraio 1990; pagamento diretto: si. 7) S.r.l. Laverda - Gestioni speciali, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento): periodo: dal 26 febbraio 1989 al 3 maggio 1989; causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1 marzo 1986; pagamento diretto: si. 8) S.p.a. Falci, con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento di Dronero (Cuneo): periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988; causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 15 settembre 1986; pagamento diretto: si; art. 22, quinto comma, lettere a) e b), della legge n. 657/77. 9) S.p.a. Cartaria di Isola del Liri, con sede in Milano e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone): periodo: dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1 luglio 1986; pagamento diretto: si; art. 22, comma 2, della legge n. 223/91. 10) S.r.l. Fuet, con sede in Contea Dicamano (Firenze) e stabilimento di Contea Dicamano (Firenze): periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 ottobre 1990 - CIPI 5 novembre 1991; primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 11) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma: periodo: dal 2 ottobre 1990 al 1 aprile 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 2 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 12) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma: periodo: dal 2 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 2 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 13) S.r.l. Edovi confezioni, con sede in Roma e stabilimento di Roma: periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 ottobre 1990 - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 2 ottobre 1990; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, comma 2, della legge n. 223/91. 14) S.r.l. Blutex, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di Dragoni (Caserta): periodo: dal 17 aprile 1991 al 10 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 17 aprile 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. 15) S.r.l. Blutex, con sede in Dragoni (Caserta) e stabilimento di Dragoni (Caserta): periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga); causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 17 aprile 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no; art. 22, comma 2, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Speedline, con sede in Tabina di S. Maria di Sala (Venezia) e unita' di Tabina di S. Maria di Sala (Venezia), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unita' di Campodarsego (Padova), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia), unita' di Marcon (Venezia) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia), unita' di Marcon (Venezia) e Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sidermarghera, con sede in Marghera (Venezia) e unita' di Marghera (Venezia), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita' di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1992. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 10 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cavirivest, con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), unita' di Bagnoli di Sopra (Padova) e Umbertide (Perugia), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 10 marzo 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.M.S. - Officina meccanica Della Stanga, con sede in Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 novembre 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. O.M.S. - Officina meccanica Della Stanga, con sede in Padova e unita' di Padova, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 giugno 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'8 giugno 1992 al 7 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dall'8 dicembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Abbigliamento Valfabbrica, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di Valfabbrica (Perugia), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lanificio di Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Maglificio di Perugia, con sede in Perugia e unita' di Corciano (Perugia), per il periodo dal 3 ottobre 1992 al 2 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 3 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia e unita' di Perugia fraz. Colombella, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 7 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 settembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 18 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.a.s. O.M.M.N.I.A. di Cossu Palmira e Pinna Maria & C., con sede in S. Antioco (Cagliari) e unita' di S. Antioco (Cagliari), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortoli' (Nuoro) e unita' di Tortoli' (Nuoro), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992. Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M.T. - Costruzioni meccaniche trasporti, con sede in Tortoli' (Nuoro) e unita' di Tortoli' (Nuoro), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Novamarine 2, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per il periodo dal 24 marzo 1992 al 12 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1992 con decorrenza 13 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 8 gennaio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91. 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sa.Co. Graniti, con sede in Porto Torres (Sassari) e unita' di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1 luglio 1992 all'8 novembre 1992. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 9 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 4 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isgra - Industria sarda graniti, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita' di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 febbraio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Granitsarda, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.M.L. - Costruzioni meccaniche leggere di Romeo Lazzerini & C., con sede in Monsano (Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata), uffici e sede di Poggio S. Vicino (Macerata), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 dicembre 1992. Nota U.R.L.M.O. acquisita in data 19 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata), uffici e sede di Poggio S. Vicino (Macerata), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio 3G, con sede in Monte Urano (Ascoli Piceno) e unita' di Monte Urano (Ascoli Piceno), per il periodo dal 1 ottobre 1991 al 31 marzo 1992. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1 ottobre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1992. Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992. Nota ispettorato acquisita in data 23 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio Ferdin, con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e unita' di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.F.V., con sede in Monsano (Ancona) e unita' di Monsano (Ancona), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Blu Maran, con sede in Filottrano (Ancona) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.r.l. Enimont Augusta industriale gia' Ausidet S.r.l. ora Fosfotec S.r.l., con sede in Milano e stabilimento di Crotone (Catanzaro): periodo: dal 27 agosto 1990 al 30 settembre 1990; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 2 settembre 1985; pagamento diretto: si. 2) S.r.l. Leone Francesco prefabbricati, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza): periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991; causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 4 febbaio 1991; pagamento diretto: si. 3) S.r.l. Leone Francesco prefabbricati, con sede in Roccanova (Potenza) e stabilimento di Roccanova (Potenza): periodo: dal 4 agosto 1991 al 3 febbraio 1992; causale: crisi aziendale - CIPI 7 giugno 1993; prima concessione: dal 4 febbraio 1991; pagamento diretto: si. 4) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano): periodo: dal 1 agosto 1990 al 31 gennaio 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989; pagamento diretto: si. 5) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano): periodo: dal 1 febbraio 1991 al 31 luglio 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989; pagamento diretto: si. 6) S.p.a. Salcim, con sede in Codogno (Milano) e stabilimento di Codogno (Milano): periodo: dal 1 agosto 1991 al 31 dicembre 1991; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 7 giugno 1993; primo decreto ministeriale 27 luglio 1992: dal 10 luglio 1989; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 Cersam S.r.l., con sede in Milano e unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 1 dicembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 Cersam S.r.l., con sede in Milano e unita' di Massa Carrara, per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 aprile 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Merloni termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 11 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni mercantili: Ancona, Castellammare (Napoli), Livorno, Marghera (Venezia), Monfalcone (Gorizia), sede di Trieste, Sestri (Genova), per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione grandi motori (motori Diesel): Bari, base di Civitavecchia (Roma), base di Genova, base di Livorno, base di Messina, base di Napoli, base di Palermo, base di Taranto, base di Venezia, M.G.N. di Genova, Saronno (Varese), sede, stabilimento e base di Trieste, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste e divisione costruzioni militari: Muggiano (La Spezia), Riva Trigoso (Genova), sede di Genova, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in 24 febbraio 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, con sede in Trieste, divisione riparazioni navali: ATSM di Trieste, OARN di Genova, Palermo, SEBM di Napoli, sede di Genova, Taranto, per il periodo dal 30 settembre 1992 al 29 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ind.Al.Per, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' produttiva di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 21 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 dicembre 1992. Nota ispettorato acquisita in data 27 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 giugno 1992 al 15 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 16 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 agosto 1992. Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 29 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie gia' Ferro Sud, con sede in Pistoia e unita' di Matera, per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera), e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1992. Nota integrativa U.R.L.M.O. acquisita in data 15 genmaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Tu.Ca.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unita' di Macchia di Ferrandina (Matera) e Pisticci Scalo (Matera), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 30 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto Ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sasa, con sede in Roma e unita' di Frattamaggiore (Napoli) e Roma, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993. Contributo addizionale: no, amministrazione controllata; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Eutron S., con sede in Latina e unita' di Latina, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992. Nota ispettorato acquisita in data 24 febbraio 1993. 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 2 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elcat Sud, con sede in Pofi (Frosinone) e unita' di Pofi (Frosinone), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 2 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.P.A. Sud, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Firestone Italia dal 1 gennaio 1993 Bridgestone Firestone Italia, con sede in Bari e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bendix Altecna, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meridional Bonifiche, con sede in Taranto e unita' c/o arsenale M.M. Taranto, per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 6 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n. 12881/13; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. M.T.T., con sede in Taranto e unita' c/o/ arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 21 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 22 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 maggio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.a.r.l. Luigi Rizzo, con sede in Taranto, unita' di Taranto e uffici di Taranto per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unita' di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino, unita' di Grugliasco (Torino) e San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 gennaio 1993; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tapiform, con sede in Montanaro (Torino) e unita' di Montanaro (Torino), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ingramatic, con sede in Milano e unita' di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ingramatic, con sede in Milano e unita' di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unita' di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unita' commerciali di Roma, Bari, Catania, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 13 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 ottobre 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unita' di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unita' commerciali di Roma, Bari, Catania, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pivano & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 febbraio 1991; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pivano & C., con sede in Alessandria e unita' di Alessandria, per il periodo dal 28 aprile 1992 al 27 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 28 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 agosto 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Boge Italia, con sede in Villar Perosa (Torino) e unita' di Villar Perosa (Torino), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni, con sede in Piossasco (Torino) e unita' di Caianello (Caserta), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 2 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1992; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni, con sede in Piossasco (Torino) e unita' di Caianello (Caserta), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Imet, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1992; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Imet, con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M.I., con sede in Alpignano (Torino) e unita' di Alpignano (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 1 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 gennaio 1993. Nota ispettorato acquisita in data 18 gennaio 1993. Contributo addizionale: no, concordato preventivo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Nuova pettinature riunite, con sede in Milano e unita' di Biella (Vercelli), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Smyth europea industrie, con sede in Torino e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Smyth europea industrie, con sede in Torino e unita' di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 2 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ziliani, con sede in Rivoli (Torino) e unita' di Rivoli (Torino), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Italtest, con sede in Torino e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Officine canavesane - Ocsa Degra, con sede in Favria (Torino) e unita' di Favria e Salassa (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 21 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1992; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vibac, con sede in Ticineto (Alessandria) e unita' di Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 30 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Utas 2000, gia Elektrodata, con sede in Pianezza (Torino), unita' di Pianezza (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1992 all'11 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Rockwell A.B.S.I., con sede in Grugliasco (Torino) e unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Nuova Sima, con sede in Busano (Torino) e unita' di Busano (Torino), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 giugno 1993; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Contek, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e unita' di Varallo Sesia (Vercelli), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mecof, con sede in Belforte Monferrato (Alessandria) e unita' di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1992; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fonderie Castelli Tortona, con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza) e unita' di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Opere idriche, con sede in Cagliari e unita' di Massafra (Taranto), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 16 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unita' di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1 aprile 1992 al 30 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1992 con decorrenza 1 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1992; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pasbo, con sede in Carmiano (Lecce) e unita' di Carmiano (Lecce), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. San Marco sud, con sede in Trani (Bari) e unita' di Trani (Bari), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 30 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 febbraio 1993. Contributo addizionale: no, concordato preventivo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Temec, con sede in Brindisi e cantiere di Cerano, officine e sede (Brindisi), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 31 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unita' di Binetto (Bari), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1992; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Salumificio salentino, con sede in Avetrana (Taranto) e unita' di Avetrana (Taranto), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Iadi & C., con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 16 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 agosto 1992.; Contributo addizionale: no, concordato preventivo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Cannarile - Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 settembre 1992. Nota ispettorato acquisita in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Cannarile - Industria confezioni di Cannarile Cosimo, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gamma, con sede in Taranto c/o arsenale militare di Taranto, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e cantiere Cerano, cantiere Enichem officine e sede (Brindisi), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 gennaio 1993. 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Iso Rivolta, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Baggiovara (Modena) e Conversano (Bari), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993. 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. L.C.C. - Lavorazione calderie carpenterie, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Martina Franca (Taranto), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Giuseppe Ratti industria ottica, dal 30 aprile 1993 Persol S.p.a., con sede in Torino, unita' di Lauriano Po (Torino) e Torino, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gigieffe, con sede in Gargallo (Novara) e unita' di Gargallo (Novara), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unita' di Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 29 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 febbraio 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12850/25 del 19 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 1 luglio 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 21 giugno 1992 al 20 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1992 con decorrenza 21 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992. Contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria dal 23 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 21 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 febbraio 1993. Contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria dal 23 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 29 maggio 1992 al 20 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 4 giugno 1992 con decorrenza 30 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 agosto 1992. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Piero della Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Sacile (Pordenone), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 9 dicembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza 27 gennaio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 gennaio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi dei Legionari (Gorizia), per il periodo dal 27 gennaio 1993 al 26 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1993 con decorrenza 27 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 maggio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Compensati Friuli, con sede in Mariano del Friuli (Gorizia) e unita' di Mariano del Friuli (Gorizia), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 29 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e unita' di Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Filtex, con sede in Tiarno di Sopra (Trento) e unita' di Tiarno di Sopra (Trento), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993. Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tonon & C., con sede in Manzano (Udine) e unita' di Manzano (Udine), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993.