Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.229 del 29-9-1993)
Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unita' di Cerano (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore settimanali (lunedi' a zero ore, martedi' 4 ore giornaliere, gli altri giorni della settimana ad orario pieno) nei confronti di trentacinque lavoratori su un organico totale di cinquantuno unita', per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unita' di Vaie (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali per venti lavoratori, su un organico totale di ventotto unita', cosi' ripartite (tre giorni lavorativi, due giorni non lavorativi), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fancy, con sede in Ornago (Milano) e unita' di Ornago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali (suddivisi in due turni giornalieri di 5 ore) nei confronti di quarantadue operai a fronte di cinquantadue unita' costituenti l'intero organico, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 novembre 1993. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.M.C. Torinese montaggi costruzioni, con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 marzo 1993 al 5 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.I., con sede in Venaria (Torino), stabilimenti in Cardano al Campo (Varese) e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.R.R., con sede in Venaria (Torino), uffici di Torino e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 marzo 1993 al 15 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cotraf, con sede in Pinerolo (Torino), unita' in Cascine Vica (Torino) e Orbassano (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1992 al 29 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtex, con sede in Adro (Brescia) e stabilimento in Adro (Brescia), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Valvaraita, con sede in Busca (Cuneo) e stabilimento in Cuneo, per il periodo dal 13 febbraio 1993 al 12 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amis International, con sede in Venaria Torino, stabilimenti in Milano, Venaria (Torino) e ufficio di Venaria (Torino), per il periodo dal 3 giugno 1993 al 2 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Samigir, con sede in Barletta (Bari) e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1993 al 26 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ficem di Meloni Francesco, con sede in Torino e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 febbraio 1993 al 15 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 3 luglio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utas 2000, gia' Elektrodata, con sede in Pianezza (Torino) e unita' in Pianezza (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1993 all'11 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.