Modificazione al decreto ministeriale 7 maggio 1990 recante individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.(GU n.229 del 29-9-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto 7 maggio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990) con il quale - ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8 - sono state individuate le aziende e gli istituti di credito con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988; Visto, in particolare, l'art. 1 di detto decreto in cui e' stabilito, tra l'altro, che i mutui in questione possono essere contratti con le aziende ordinarie di credito che svolgono il servizio di tesoreria per le USL, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' e con gli istituti e le sezioni di credito mobiliare espressamente indicati; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, recante attuazione della direttiva 89/646/CEE, con il quale sono stati introdotti mutamenti nell'ordinamento bancario; Ritenuta la necessita' di adeguare il citato decreto ministeriale 7 maggio 1990 alla normativa vigente; Decreta: L'art. 1 del decreto ministeriale in data 7 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1990, concernente l'individuazione delle aziende e istituti di credito con i quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al ripiano di parte dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988, e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di mutuo di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, possono essere attivate con tutte le banche operanti in Italia in base alla normativa vigente". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 settembre 1993 Il Ministro: BARUCCI