MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

     Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali
                       dovute da alcune ditte
(GU n.228 del 28-9-1993)

   Con  decreto  4 settembre 1993 la riscossione del carico di I.V.A.
ed accessori ammontante a  L.  233.402.646  dovuto  dalla  ditta  Del
Mistro  Flavio,  di Maniago, e' stata sospesa ai sensi del terzultimo
comma dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4  della  legge 28
febbraio 1980, n. 46, per un periodo  di  dodici  mesi,  a  decorrere
dalla  data  del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Pordenone
nel  provvedimento  di  esecuzione  determinera'  l'ammontare   degli
interessi  ai  sensi  dell'ultimo  comma dell'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 introdotto  dal  medesimo  art.  4
della  legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterra' in
vita  gli  atti  esecutivi  posti  in  essere  sui  beni  immobili  e
strumentali  della  sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovra'
prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la  eventuale  parte
del  credito  erariale  non  tutelato dai predetti atti esecutivi. La
sospensione sara' revocata  con  successivo  decreto  ove  vengano  a
cessare  i  presupposti  in base ai quali e' stata concessa o venga a
manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.
   Con decreto 4 settembre 1993 la riscossione del carico  tributario
di  L.  402.611.160,  dovuto  dal sig. Zanfini Salvatore, di Acri, e'
stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto
dall'art.  4  della  legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di
dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.  L'intendenza
di  finanza  di  Cosenza nel provvedimento di esecuzione determinera'
l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 introdotto dal
medesimo art.  4  della  legge  n.  46.  Il  concessionario,  in  via
cautelare,  manterra'  in vita gli atti esecutivi posti in essere sui
beni immobili e  strumentali  del  sopramenzionato  contribuente,  il
quale,  comunque, dovra' prestare idonea garanzia anche fidejussoria,
per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti
atti esecutivi. La sospensione sara' revocata con successivo  decreto
ove  vengano  a  cessare  i  presupposti  in  base  ai quali e' stata
concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.