COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 settembre 1993 

  Modificazioni  al  regolamento concernente l'albo e l'attivita' dei
promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 7393).
(GU n.229 del 29-9-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto l'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con cui si dispone
che la Consob adotti con proprio regolamento disposizioni concernenti
l'albo e l'attivita' dei promotori di servizi finanziari;
  Visto il suddetto regolamento approvato  con  propria  delibera  n.
5388  del  2  luglio 1991, successivamente modificato con delibere n.
5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992 e n.  6359  del
22 luglio 1992;
  Considerata  l'opportunita' di prevedere una cadenza quadrimestrale
degli esami di idoneita' e di consentire  l'esercizio  dell'attivita'
di  promotore ai soggetti che abbiano superato gli esami di idoneita'
e che abbiano effettuato il periodo di pratica obbligatoria, al  fine
di  ridurre  il  periodo  di  tempo  intercorrente  tra la domanda di
partecipazione  agli  esami  di  idoneita'   e   l'effettivo   inizio
dell'attivita' di promotore di servizi finanziari;
  Considerata  l'opportunita'  di  disporre,  al  fine di tutelare il
pubblico risparmio, la sospensione in via cautelare dei promotori,  o
dei  praticanti,  che  siano sottoposti ad una delle misure cautelari
personali di cui al libro IV del codice di procedura  penale,  ovvero
assumano  la  qualita' di imputati ai sensi dell'art. 60 dello stesso
codice di procedura penale;
  Considerata la opportunita' che  i  membri  effettivi  e  supplenti
delle  commissioni  regionali possano essere revocati dalla carica su
richiesta degli organismi che li hanno nominati;
  Considerata l'opportunita'  che  il  segretario  delle  commissioni
regionali   venga   nominato   dalla   Camera  di  commercio  di  cui
quest'ultimo e' dipendente;
  Ritenuta la necessita' di apportare  le  conseguenti  modifiche  ad
alcune disposizioni del predetto regolamento;
                              Delibera:
  Il  regolamento approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio
1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3  dicembre
1991,  n.  5948  del 28 gennaio 1992 e n. 6359 del 22 luglio 1992, e'
modificato come segue:
  Il comma 2 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "2. Contestualmente alla nomina dei membri effettivi  ciascuno  dei
soggetti  indicati  nell'art.  5, comma 6, della legge, provvede alla
nomina di un membro supplente il quale,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento  dei membri effettivi, nonche' nelle ipotesi previste dai
commi 4, 5 e 6 del presente  articolo,  subentra  temporaneamente  al
titolare.".
  Nell'art. 3, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6:
  "6.  I  membri  effettivi  e  supplenti delle commissioni regionali
possono essere revocati dalla carica su richiesta degli organismi che
li hanno nominati, i quali provvedono all'immediata sostituzione  dei
medesimi.".
  Il comma 5 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Alle  riunioni  assiste  un  segretario scelto dalla Camera di
commercio tra il personale di quest'ultima. Il segretario  redige  il
verbale  della  riunione  da  cui  devono risultare i membri presenti
effettivi o supplenti, l'ordine del giorno, gli  elementi  essenziali
della  discussione,  le  decisioni  adottate  e  il  risultato  delle
votazioni;  i membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I
verbali  delle  riunioni,  una  volta  approvati  dalla   commissione
regionale,  sono  sottoscritti  dal  presidente e dal segretario, che
provvede a raccoglierli e conservarli.".
  Nell'art. 6, comma 1, dopo la lettera o) e'  aggiunta  la  seguente
lettera p):
   "  p) procedono al ritiro dell'attestato di cui al successivo art.
10, commi 9 e 10, nel caso di mancata presentazione, entro il termine
previsto dal medesimo comma 9, della domanda di iscrizione  all'albo,
ovvero al momento del rilascio del tesserino di promotore.".
  Il comma 2 dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Il  praticante deve possedere i requisiti prescritti dall'art.
9, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' il titolo di studio di
cui all'art. 10, comma 4.".
  Nell'art. 8 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 3- bis:
  "3- bis. La domanda di iscrizione di cui al comma 3 ha valore anche
di domanda  di  partecipazione  all'esame  di  idoneita'  di  cui  al
successivo art. 10.".
  La lettera a) dell'art. 8, comma 4, e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  puo'  coadiuvare  un  promotore che eserciti l'attivita' da
almeno due anni, ovvero iscritto all'albo ai sensi dell'art.  19,  il
quale  ne  controlla  l'operato  e si assume ogni responsabilita' per
l'attivita' esercitata dal praticante;".
  La lettera i) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
   " i) aver svolto per un periodo continuativo non inferiore  a  sei
mesi  l'attivita' di praticante. L'esercizio di tale attivita' non e'
richiesto  per  coloro  che  sono  in  possesso  dei   requisiti   di
professionalita' previsti dall'art. 3, comma 2, lettere b) e c) della
legge  o  che sono iscritti nell'albo degli agenti di assicurazione o
nell'albo dei brokers di assicurazione.  Per  coloro  i  quali  hanno
maturato  un'esperienza  biennale  nel  settore  dell'intermediazione
mobiliare rivestendo la qualifica di 'quadro' presso un'azienda, o un
istituto, di credito, l'attivita' di praticante  deve  essere  svolta
per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi.".
  Il comma 1 dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'esame  di  idoneita' e' indetto con cadenza quadrimestrale e
consiste in una prova scritta e in un colloquio.".
  Nell'art. 10 dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:
  "9.  La  commissione  esaminatrice  rilascia  a  coloro  che  hanno
superato  l'esame  di  idoneita'  ed  hanno  compiuto  il  periodo di
praticantato previsto dall'art. 9, comma 1, lettera i), un  attestato
che  li abilita all'esercizio dell'attivita' di promotore a favore di
un solo intermediario autorizzato, con l'osservanza delle  norme  che
la  regolano,  a  condizione  che  gli stessi richiedano l'iscrizione
all'albo ai sensi dell'art. 11  entro  un  mese  dalla  data  in  cui
ricevano tale attestato.".
  10.  L'attestato  di  cui al precedente comma 9 e' rilasciato dalla
commissione regionale a  favore  di  coloro  che  hanno  compiuto  il
periodo  di  praticantato  previsto dall'art. 9, comma 1, lettera i),
successivamente al superamento degli esami di idoneita'.".
  Il comma 1 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
  "1. La domanda  di  iscrizione  all'albo  -  recante  gli  elementi
informativi  di  cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), nonche'
quelli di cui alla lettera e) dello stesso articolo, se l'istante  ha
gia'  assunto l'obbligo di operare per un intermediario autorizzato -
deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4
della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  comprovante il possesso dei
requisiti di cui all'art. 9 ed indirizzata alla commissione regionale
istituita  nel  capoluogo  della  regione  in  cui  l'istante  ha  la
residenza  ovvero,  se  l'istante  non  risiede  nel territorio dello
Stato, alla commissione regionale nel cui ambito territoriale  elegge
domicilio.  La domanda va presentata entro sei mesi dalla data in cui
l'interessato ha  avuto  conoscenza  del  superamento  dell'esame  di
idoneita'.".
  Nell'art.   13,  comma  1,  primo  periodo,  l'espressione  "e  del
praticante" e' abrogata.
  Il comma 7 dell'art. 16 e' sostituito dal seguente:
  "7.  La  Consob   dispone   in   via   cautelare   la   sospensione
dall'attivita'  qualora  il  promotore  sia  sottoposto  ad una delle
misure cautelari personali di cui al libro IV del codice di procedura
penale o assuma la qualita' di imputato ai sensi dell'art.  60  dello
stesso  codice di procedura penale per i delitti di cui al precedente
art. 9, comma 1, lettera e). La Consob puo' disporre altresi' in  via
cautelare  la sospensione dall'attivita' per un periodo non superiore
a sessanta giorni quando sussistano elementi che  facciano  presumere
l'esistenza  di  violazioni  di  legge,  di  regolamento,  ovvero  di
disposizioni impartite o richieste formulate  dalla  Consob  o  dalle
commissioni regionali.".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob  ed  entrera'
in  vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 settembre 1993.
                                              Il presidente: BERLANDA