Direttive per la revisione degli strumenti convenzionali disciplinanti le concessioni autostradali per la revisione delle tariffe autostradali e per la concessione della garanzia dello Stato.(GU n.235 del 6-10-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729 e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a prevalente capitale pubblico; Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge del 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla societa' Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale, senza garanzia dello Stato; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale; Visto il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205; Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, nei modi di legge, con i criteri che verranno stabiliti in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi. 2. Le tariffe vengono fissate in sede di rilascio o revisione della concessione, sulla base, in particolare, del piano finanziario di cui al punto 3, per l'intero periodo della concessione e sono verificate ogni quinquennio. Dette tariffe sono riviste prima del quinquennio, su richiesta delle parti, nel caso di scostamenti significativi rispetto alle grandezze prese a riferimento. 3. Il piano finanziario e' il documento contabile che consente la valutazione economica e finanziaria dell'attivita' oggetto della concessione ai fini di cui ai punti 1 e 2. Il piano finanziario deve essere conforme al modello unificato che verra' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro. 4. La domanda di rilascio o di revisione di una concessione deve essere corredata da un piano finanziario redatto nei modi di cui al punto 3. 5. Ai fini della revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali tutti gli enti concessionari, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al punto 3, debbono trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) un nuovo piano finanziario, redatto ai sensi dei punti precedenti ed inclusivo degli interventi realizzati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 205/1989, nonche' di eventuali nuovi interventi. 6. Le convenzioni debbono essere basate sui seguenti criteri: l'affidamento dei lavori sara' disciplinato secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche e nel rispetto della legislazione comunitaria in materia ambientale; potra' prevedersi l'affidamento della manutenzione dei tratti della viabilita' principale dell'A.N.A.S. di diretta adduzione alle infrastrutture autostradali nel limite massimo di 6 km dall'innesto alle infrastrutture medesime: gli oneri conseguenti dovranno trovare idonea coperturta nell'ambito del piano finanziario di cui al punto 3; al fine di migliorare la gestione delle autostrade, diversificando i sevizi a favore dell'utenza, potra' essere consentito l'ampliamento dell'ambito delle possibili attivita' del concessionario a tutte quelle iniziative che, in linea con gli interessi aziendali, concorrano al miglioramento del livello del servizio a favore dell'utenza; non dovranno essere previste norme di deferimento ad arbitri di eventuali controversie insorte tra A.N.A.S. ed ente concessionario ne' limitazioni nella composizione del capitale azionario del concessionario stesso. 7. Gli enti concessionari dovranno trasmettere annualmente all'A.N.A.S. e alle amministrazioni concertanti il bilancio e i dati tecnici e gestionali di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge n. 498/1992. 8. In sede di definizione dei nuovi strumenti convenzionali verranno, altresi', verificati gli eventuali squilibri economico- finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente risolto l'esistente contenzioso insorto, anche in materia di canoni devolutivi. 9. Le amministrazioni interessate concorderanno una semplificazione delle procedure che, anche mediante il ricorso agli istituti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, consenta di pervenire all'approvazione degli strumenti convenzionali entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al precedente punto 4. 10. La garanzia dello Stato potra' essere rilasciata esclusivamente a favore dei consorzi e delle societa' a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 3 della legge n. 729/1961 cosi' come sostituito dall'art. 9 della legge n. 287/1971. Ai fini del rilascio della garanzia le amministrazioni concertanti terranno conto sia delle priorita' degli investimenti da finanziarsi con il ricorso al mercato del credito sia della necessita' che vi sia rispondenza delle condizioni di ogni singola operazione finanziaria a quelle previste nel piano finanziario approvato. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, potranno fissare annualmente il tetto e le condizioni per il rilascio della garanzia dello Stato, anche in relazione alle disponibilita' del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane. Le disposizioni di cui al presente punto non si applicano agli investimenti gia' realizzati ovvero agli investimenti in corso di realizzazione ai sensi del citato art. 4, comma quinto, della legge n. 205/1989, anche se effettuati da societa' che, a seguito della trasformazione di enti partecipanti in S.p.a., non siano piu' a prevalente capitale pubblico. 11. Nelle more della definizione dei nuovi piani finanziari ai fini delle determinazioni tariffarie, e' provvisoriamente autorizzato un aumento del livello tariffario medio del 4% a decorrere dal 1 gennaio 1994. Roma, 21 settembre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA