UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.240 del 12-10-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2130,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 -  Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di
sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 31 gennaio 1992;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  30  ottobre  1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993 - Modificazioni  all'ordinamento
didattico   universitario   relativamente   al   corso   di   diploma
universitario in dietologia e dietetica applicata;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 15 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
   1)  alla  sezione  I  -  Facolta',  titolo VII - prima facolta' di
medicina  e  chirurgia,  nell'art.  71  viene  aggiunto  il   diploma
universitario: dietologia e dietetica applicata;
   2)  alla  sezione  I  -  Facolta',  titolo VII - prima facolta' di
medicina e chirurgia, dopo  l'ultimo  articolo  relativo  ai  diplomi
universitari   viene   aggiunto  il  seguente  testo,  con  opportuno
scorrimento degli articoli:
        CORSO DI DIPLOMA IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA
  Art.  1  (Finalita',  organizzazione generale, norme di accesso). -
1.1. Alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di  Pavia
afferisce il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica
applicata.
  1.2.  Il  corso  di  diploma,  di  durata triennale, ha lo scopo di
formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da
consentire  l'applicazione   della   scienza   della   nutrizione   e
dell'educazione   alimentare  a  gruppi  ed  individui  in  stato  di
benessere e di malattia.
  1.3. In relazione alla normativa  comunitaria  e  con  l'osservanza
delle specifiche norme, l'Universita' di Pavia potra' istituire corsi
di  perfezionamento,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  162/82,   riservati   ai   possessori   del   diploma
universitario  in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla
ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni
specialistiche.
  1.4. Il corso di diploma  non  e'  suscettibile  di  abbreviazioni,
eccetto   il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di  livello
universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di  laurea
o  di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed
utilizzabili come crediti, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  19
novembre  1990,  n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e'
adottata dal consiglio della struttura didattica.
  1.5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il  numero
degli  iscrivibili  al  corso  di  diploma  e'  stabilito  dal Senato
Accademico, sentito il consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  della  universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma,  della
legge  n.  341/90. Sono ammessi alle prove per ottenere la iscrizione
al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria  di  II
grado  di  durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia
superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso  al  I  anno  del
corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, e' subordinato al
superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta
multipla  per  il  70%  dei punti disponibili ed alla valutazione del
voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30%
del punteggio complessivo. Le iscrizioni ad anni successivi al I anno
sono subordinate alla disponibilita' di  posti  ed  al  possesso  dei
prescritti  requisiti  per  l'iscrizione  al  corso  di  diploma.  Il
riconoscimento degli studi gia' effettuati in scuole, in corsi di di-
ploma universitario o in corsi di laurea e' effettuato dal  consiglio
della  competente  struttura  didattica.  Il  consiglio  di  facolta'
approva con almeno sei mesi di  anticipo  rispetto  alla  data  della
prova gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta.
  Art.  2 (Ordinamento didattico). - 2.1. Il corso di diploma prevede
almeno 2400 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio ed attivita' integrative in concordanza
con  la normativa comunitaria. Esso comprende aree, corsi integrati e
discipline ed e' organizzato  in  circoli  convenzionali  (semestri);
ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche e
di  studio  guidate  (I  anno  700 ore, II anno 800 ore, III anno 900
ore),  il  cui  peso  relativo  e'  definito  in  modo  convenzionale
(credito, corrispondente mediamente a 50 ore).  Le attivita' pratiche
e  di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per
ciascun anno.
  2.2.  Le  attivita' didattiche sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi,  in  corsi  integrati,
che   definiscono   l'articolazione   dell'insegnamento  nei  diversi
semestri e corrispondono agli esami  che  debbono  essere  sostenuti,
discipline  che  indicano le competenze scientifico-professionali dei
docenti nei singoli corsi integrati. Sono attivabili, come discipline
integrate nei corsi previsti dall'ordinamento,  ulteriori  discipline
comprese  nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di I
o di II fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto
autonome.
  2.3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre  piani
di  studio  alternativi, nonche' approvare piani individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che  deriva  dalla
sottrazione  eventuale  di impegno orario dei singoli corsi integrati
puo' essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove  viene
preparata  la  tesi  di  diploma.  Lo  studente  e' tenuto altresi' a
frequentare un corso di inglese scientifico con lo scopo di acquisire
la capacita' di aggiornarsi nella  letteratura  scientifica.  L'esame
relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e  traduzione di testi
scientifici sara' effettuato al I anno.
  2.4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i
corsi integrati compresi nell'ordinamento. Non si  possono  sostenere
gli  esami  di  un  anno  se non sono stati sostenuti tutti gli esami
dell'anno precedente, ne' ci si puo' iscrivere all'anno successivo se
non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli  esami
dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.
  Gli  esami  sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno  e  luglio.
Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  in  periodi  di  interruzioni  delle  lezioni  a  gennaio-
febbraio. Nella sessione straordinaria non possono  essere  sostenuti
piu' di due esami.
  2.5.  Per  le  attivita' didattiche a prevalente carattere tecnico-
pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti  professionali  possono
essere  chiamati  docenti  a  contratto,  scelti  fra coloro che, per
uffici  ricoperti  o  attivita'  professionale   svolta,   siano   di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto  dell'insegnamento.In  tal  caso  si  applica  la   normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/80. I professori a contratto possono far parte delle  commissioni
d'esame.
  2.6.  Le  aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi
didattici, i  corsi  integrati  e  le  relative  discipline,  sono  i
seguenti:
 I Anno - I semestre:
Area A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti:
  6.0).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi  per la comprensione qualitativa e
quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellullare;
   genetica generale.
  A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A.5. Inglese scientifico.
  A.6.  Attivita'  di  tirocinio  guidato da effettuarsi in servizi e
laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.
 I Anno - II semestre:
Area B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed  utilizzazione
dei  principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e
relative tecnologie degli alimenti e dell'alimentazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
   chimica biologica;
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana.
  B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:
   microbiologia;
   parassitologia;
   tossicologia alimentare;
   igiene.
  B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
   tecnologie e biotecnologie alimentari;
   tecnologia delle preparazioni alimentari;
   tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;
   merceologia.
  B.4. Attivita' di tirocinio guidate da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.
 II Anno - I semestre:
Area C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere le basi della fisiologia  e  della  patologia
generale della nutrizione e del ricambio.
  C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
   biochimica della nutrizione;
   biochimica del ricambio.
  C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
   fisiologia applicata;
   fisiologia della nutrizione.
  C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale;
   patologia della nutrizione;
   patologia del ricambio.
  C.4. Attivita' di tirocinio guidata da effettuarsi presso servizi e
laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri.
 II Anno - II semestre:
Area D - Legislazione ed organizzazione del servizio
  di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale
  (crediti: 6.0).
  Obiettivo:  apprendere  i  principi fondamentali della legislazione
sanitaria, della organizzazione della ristorazione collettiva,  della
dietologia e dietoterapia generale.
  D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:
   legislazione sanitaria;
   legislazione alimentare.
  D.2.   Corso   integrato   di   nutrizione  nelle  collettivita'  e
ristorazione collettiva e di massa:
   igiene degli alimenti;
   organizzazione e programmazione sanitaria.
  D.3. Corso  integrato  di  psicologia  generale  e  speciale  della
alimentazione e sociologia:
   psicologia;
   sociologia medica;
   tecniche di comunicazione.
  D.4.  Corso  integrato  di  dietologia,  dietetica  e  dietoterapia
generale:
   dietologia;
   dietetica;
   dietoterapia generale.
  D.5. Attivita' di tirocinio  da  effettuarsi  presso  laboratori  e
servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri e ditte di ristorazione.
 III Anno - I semestre:
Area E - Educazione alimentare, politica alimentare e
  trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia
  (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento
dei disturbi alimentari e della applicazione della terapia dietetica.
  E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:
   educazione sanitaria;
   educazione alimentare;
   metodologia epidemiologica clinica.
  E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:
   geografia economica;
   economica politica.
  E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:
   psicopatologia;
   dietetica.
  E.4.   Attivita'   di  tirocinio  da  effettuarsi  presso  servizi,
ambulatori, consultori e comunita' ospedaliere ed extra-ospedaliere.
 III Anno - II semestre:
Area F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).
  Obiettivo: apprendere i  principi  della  terapia  dietetica  nelle
varie patologie.
  F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:
   gastroenterologia;
   epatologia.
  F.   2.  Corso  integrato  di  malattie  del  metabolismo  e  della
nutrizione,  alimentazione  del  malato   chirurgico   e   nutrizione
artificiale:
   malattie del metabolismo;
   malattie della nutrizione;
   dietoterapia;
   nutrizione artificiale.
  F.3.  Corso  integrato  di malattie dell'apparato cardiovascolare e
renale:
   cardiologia;
   nefrologia.
  F.4. Corso integrato di patologia dell'eta' evolutiva  e  dell'eta'
geriatrica:
   pediatria;
   geriatria.
  F.5.  Attivita'  di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi
ambulatoriali e reparti ospedalieri od extra-ospedalieri.
  Art. 3 (Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame  fi-
nale).  -  3.1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed alle
attivita' pratiche e' obbligatoria  e  deve  essere  documentata  sul
libretto  personale  dello studente. Per essere ammessi all'esame fi-
nale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente  frequentato
i  corsi,  superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti previsti ed
effettuato, con positiva  valutazione,  i  tirocini  prescritti.  Gli
studenti  che  non  superano tutti gli esami e non ottengono positiva
valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non piu' di  una
volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.
  3.2.  La  frequenza  alle  lezioni e la partecipazione al tirocinio
sono obbligatorie  per  almeno  il  70%  dell'orario  previsto;  esse
avvengono  secondo  delibera del consiglio della struttura didattica,
tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza
e di formazione professionale, nelle strutture proprie delle facolta'
o in strutture idonee convenzionate.
  Lo studente ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in  caso  di
valutazione negativa.
  3.3.  Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto
di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio  stesso  il
controllo  della  attivita' svolta e della acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  3.4. Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli  esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-
applicativa,  viene  conseguito  il diploma in dietologia e dietetica
applicata.
  3.5. La commissione  finale  di  esame  relativa  al  tirocinio  e'
nominata  dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della
specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati
dal consiglio di facolta', da due  esperti  nominati  rispettivamente
dal   Ministro  della  universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e  dal  Ministro  della  sanita'  tra  iscritti  all'Albo
Professionale.
  Ove  i  Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro
il 20 maggio di ciascun anno, o in  caso  di  loro  dimissioni  prima
dell'inizio  degli  esami,  provvede  il  rettore,  sentito il senato
accademico.
  3.6. La commissione finale per l'esame di diploma e'  nominata  dal
rettore in base alla vigente normativa.
  3.7.  Gli  studi  compiuti  nel corso di diploma sono riconosciuti,
anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti
con  esito  positivo  nel  corso  di diploma universitario, e' quello
della loro validita' culturale, propedeutica  e  professionalizzante,
riguardo  alla  prosecuzione degli studi per il conseguimento del di-
ploma di laurea.
  Il  consiglio   di   facolta',   con   propria   delibera,   potra'
eventualmente    indicare    corsi   integrativi,   anche   istituiti
appositamente, da seguire per completare la formazione e per accedere
al corso di laurea. I corsi di  diploma  universitario  e  quelli  di
laurea,  ove  abbiano  denominazione  uguale  o simile, permettono il
passaggio dall'uno  all'altro  mediante  una  normativa  generale  di
passaggio,  approvata  dal  consiglio  di  facolta',  tenuto conto in
particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilita'  di
iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo
statuto.
  Il   consiglio  della  struttura  didattica  con  propria  delibera
riconosce altresi', anche parzialmente, gli studi compiuti in  scuole
italiane  o straniere di livello universitario, con titolo di accesso
analogo a quello del diploma universitario;
   3) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX -
Norme generali, all'art. 777  e'  soppressa  la  denominazione  della
scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata;
   4) alla sezione III - Scuole dirette a fini speciali, titolo XIX -
vengono  soppressi  gli  articoli dal n. 865 al n. 871, relativi alla
scuola diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 23 agosto 1993
                                                   Il rettore: SCHMID