UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.242 del 14-10-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia nella riunione del 10 dicembre
1992;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del
4 marzo 1993;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta  in  deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 22 aprile 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.          441         relativo         all'elenco         dei
reparti/divisioni/ambulatori/laboratori presso i quali e' prevista la
frequenza alla scuola di specializzazione in urologia viene soppresso
e sostituito dal seguente nuovo articolo:
  Art. 441. -  Durante  i  cinque  anni  di  corso  e'  richiesta  la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
  Clinica urologica Universita':
   reparto degenza;
   ambulatori:  urologico  generale,  oncologico, andrologico, centro
litiasici, attivita' di litotrizia;
   day-ospital urologico.
  Divisione patologica urologica Universita':
   reparto degenza;
   ambulatori: urologico generale, oncologico, litiasi;
   attivita' di litotrizia;
   laboratori di: ecografia, flussometria, test litiasici;
   day-ospital urologico.
  Divisione universitaria di urologia (Polo S. Luigi):
   reparto degenza;
   ambulatori: urologico generale, oncologico,  litiasi,  andrologia,
urodinamica;
   laboratori di: ecografia;
   day-ospital urologico.
  Divisione  ospedaliera  di  urologia  (Unita'  spinale  -  U.S.S.L.
VIII/Torino):
   reparto degenza;
   day-ospital;
   ambulatori: neuro-urologia, neuro-sessuologia;
   laboratori: urodinamica, neuro-fisiologia, ecografia.
  La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore  annue,
compreso  il  monte  ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra'
secondo delibera del consiglio della scuola, tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 luglio 1993
                                                 Il rettore: DIANZANI