Sostituzione dell'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati, adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991. (Deliberazione n. 7421).(GU n.242 del 14-10-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991; Vista la delibera n. 6185 del 13 maggio 1992 con cui sono state apportate modificazioni al predetto regolamento n. 5552/1991 in materia di negoziazione di spezzature; Ritenuta l'esigenza di modificare ulteriormente il citato regolamento n. 5552/1991 al fine di semplificare al massimo la negoziazione delle spezzature; Delibera: L'art. 10 del regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991, cosi' come modificato dalla delibera n. 6185 del 13 maggio 1992, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Negoziazione di spezzature). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo con il termine spezzatura si intende un ordine avente ad oggetto un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo negoziabile sul mercato regolamentato. 2. Le societa' di intermediazione mobiliare e gli agenti di cambio possono, sino a concorrenza di un lotto minimo, raggruppare i singoli ordini di cui al comma 1 al fine della loro negoziazione sui mercati regolamentati con le modalita' ivi previste. 3. Le societa' di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito possono eseguire le negoziazioni di spezzature fuori dei mercati regolamentati per conto terzi ovvero, se autorizzati, per conto proprio a condizione che il prezzo applicato ad ogni singola negoziazione sia pari: a) per i titoli negoziati con il sistema telematico delle borse valori, al prezzo ufficiale, di cui all'art. 35 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane adottato con delibera n. 5564 del 20 novembre 1991, del giorno di negoziazione; b) per tutti gli altri titoli, al prezzo di listino del giorno di negoziazione. 4. La misura massima delle commissioni di negoziazione e di raccolta di ordini da applicare alle negoziazioni di cui ai commi precedenti e' fissata in L. 20.000. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entrera' in vigore a partire dal primo giorno del mese borsistico di novembre 1993. Milano, 5 ottobre 1993 Il presidente: BERLANDA