Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aziende:(GU n.246 del 19-10-1993)1) I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a. 2) Lanificio di Nervesa della Battaglia S.p.a. 3) Pan S.a.s. 4) Calzaturificio euganeo industria gomma Patons S.p.a. 5) Pasquali macchine agricole S.p.a.;
Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fisac, con sede in Milano e unita' di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. S.I.A.C. - Stampaggi industriali assemblaggi carrozzerie, con sede in Bergamo e unita' di Pontirolo Nuovo (Brescia), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ferdofin siderurgica gia' F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane S.p.a., con sede in Torino e unita' di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992. Dal 1 gennaio 1993 S.r.l. Ferdofin Siderurgica; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ferdofin siderurgica gia' F.A.B. - Ferdofin acciaierie bresciane S.p.a., con sede in Torino e unita' di San Zeno Naviglio (Brescia), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 giugno 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Valtrompia filati, con sede in Sandigliano (Vercelli) e unita' di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1992; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Valtrompia filati, con sede in Sandigliano (Vercelli) e unita' di Villa Carcina (Brescia), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tonka Italia, con sede in Milano e unita' di Cologne Bresciano (Brescia), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 dicembre 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Stal Samifi, con sede in Caponago (Milano) e unita' di Caponago (Milano) e uffici di Casoria (Napoli), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 dicembre 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alucapvit, con sede in Milano e unita' di Torre d'Isola (Pavia), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.F. - Gestioni industriali gia' Agusta S.p.a., con sede in Roma e div. Augusta stabilimenti di: Benevento, Brindisi, Frosinone, Monteprandone (Ascoli Piceno), Samarate frazione Cascina Costa (Varese), Samarate frazione Verghera (Varese), Somma Lombardo (Varese), uffici di Milano, uffici di Roma e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993. Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.F. - Gestioni industriali gia' Breda meccanica bresciana, con sede in Roma e divisione Breda meccanica bresciana (Brescia), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.F. - Gestioni industriali gia' S.M.A. - Segnalamento marittimo e A., con sede in Roma e div. S.M.A. segnalamento M. e A. di Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.F. - Gestioni industriali gia' Officine Galileo, con sede in Roma e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993. Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.F. - Gestioni industriali gia' Oto Melara, con sede in Roma e unita' di La Spezia, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 marzo 1993. Dal 18 gennaio 1993 G.F. - Gestioni industriali. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fivre elettronica, con sede in Milano e unita' di Pavia, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 settembre 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e unita' di Trento, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 15 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 marzo 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Broggi Izar industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unita' di Castiraga Vidardo (Milano) e Melegnano (Milano), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 luglio 1992. Nota integrativa sindacale acquisita in data 29 dicembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Broggi Izar industriale, con sede in Melegnano (Milano) e unita' di Castiraga Vidardo (Milano) e Melegnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette, con sede in Milano e unita' nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elicotteri meridionali E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 22 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elicotteri meridionali E.M. (Gruppo Agusta), con sede in Frosinone e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 23 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Cotonificio Honneger, con sede in Albino (Bergamo) e unita' di Albino (Bergamo), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Snia tecnopolimeri, con sede in Ceriano Laghetto (Milano) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 7 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. S.A.E.M. (Gruppo Fiat), con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 1 febbraio 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1993 con decorrenza 1 febbraio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unita' di Serravalle di Berra (Ferrara), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. G.S. Gilardini silenziamento (Gruppo Fiat), con sede in Venaria Reale (Torino) e unita' di Serravalle di Berra (Ferrara), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 febbraio 1993; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzaazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Oerlikon italiana, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 maggio 1993 al 1 novembre 1993. Istanza aziendale presentata il 4 maggio 1993 con decorrenza 2 maggio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Snia fibre (Gruppo Snia), con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno e Varedo (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Fiat Geotech (Gruppo Fiat), con sede in Modena e unita' di Lecce-Stupinigi (Torino) e aree amministrative coll., per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 marzo 1993. Seconda istanza con parere U.R.L.M.O. acquista in data 3 aprile 1993; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unita' di Cassago Brianza (Como), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1991 con decorrenza 26 agosto 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 febbraio 1992. Nota integrativa aziendale acquisita in data 15 aprile 1993; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c.r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unita' di Cassago Brianza (Como), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 aprile 1993. Nota integrativa aziendale acquisita in data 15 aprile 1993; 20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Soc. distribuzione ricambi, dal 1 gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino e unita' di Lazzate (Milano), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 marzo 1993; 21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Soc. distribuzione ricambi dal 1 gennaio 1993 Gilardini distribuzione, con sede in Torino e unita' di Grugliasco, S. Antonino (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 novembre 1992; 22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Unisud, dal 1 gennaio 1993 Sepi S.p.a. (Gruppo Fiat), con sede in Pozzilli (Isernia) e unita' di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al pagamento diretto fino al 31 dicembre 1992; 23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Multifibre, con sede in Milano e unita' di Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1993 con decorrenza 7 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993; 24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a Multifibre, con sede in Milano e unita' di Solbiate Comasco (Como), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1993 con decorrenza 7 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993; 25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elnagh, con sede in Zibido San Giacomo (Milano) e unita' di Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993; 26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Elnagh, con sede in Zibido San Giacomo (Milano) e unita' di Zibido San Giacomo (Milano), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1993; 27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unita' di Milano, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993; 28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Oerlikon macchine, con sede in Piacenza e unita' di Milano, per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 15 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 maggio 1993; 29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rebosio industria elettrotecnica R.I.E., con sede in Pioltello (Milano) e unita' di Pioltello (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1992 con decorrenza 5 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 marzo 1993; 30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Vitrofin, con sede in Monfalcone (Gorizia) e unita' di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 28 settembre 1992 all'8 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1993; 31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Necchi compressori (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unita' di Pavia, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993; 32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Fonderie Necchi Peraro, (Gruppo Necchi), con sede in Pavia e unita' di Pavia, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Seci sud, con sede in Qualiano (Napoli) e unita' di Qualiano (Napoli), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992 con decorrenza 10 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 agosto 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849/2. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Isolmer isolanti termoacustici meridionali, con sede in Teano (Caserta) e unita' di Teano (Caserta), per il periodo dal 1 maggio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata l'8 maggio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 ottobre 1992. Nota integrativa acquisita in data 26 novembre 1992. Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Bellato, con sede in Scorze' (Venezia) e unita' di Scorze' (Venezia), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 ottobre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' veneziana conterie, con sede in Venezia-Murano e unita' di Venezia-Murano, per il periodo dal 18 maggio 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1992. Nota integrativa acquisita in data 8 gennaio 1993; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 18 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' veneziana conterie, con sede in Venezia-Murano e unita' di Venezia-Murano, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Pat Italia, con sede in Sparanise (Caserta) e unita' di Sparanise (Caserta), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 marzo 1993. Nota integrativa acquisita in data 5 marzo 1993; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' di Bolzano, Casavatore (Napoli), Feltre (Belluno), Fossanova (Latina), Fusina (Venezia), Fusina Primario (Venezia), Marghera (Venezia), Mori (Trento), Nembro (Bergamo), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari), Rho (Milano), uffici di Aprilia (Latina), uffici di Carbonia (Cagliari), uffici di Milano e uffici di Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 5 febbraio 1993 con decorrenza 1 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Indel, con sede in Bolzano dal 29 novembre 1992 Ospitale di Cadore (Belluno) e unita' di Ospitale di Cadore (Belluno), per il periodo dal 23 novembre 1992 al 22 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 23 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Criplast di A. Crispo eredi, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 9 marzo 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1992; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Criplast di A. Crispo eredi, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 novembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Conceria Germana, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1992. Nota integrativa acquisita in data 7 gennaio 1993; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Trerotola Vincenzo e Antonio, con sede in Solofra (Avellino) e unita' di Solofra (Avellino), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 ottobre 1992. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 aprile 1993, n. 12849/34; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Il Gabbiano c/o Ilva, con sede in Bagnoli (Napoli) e unita' di Bagnoli c/o Ilva (Napoli), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 14 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con decorrenza 15 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 dicembre 1992. Art. 2, comma quarto, legge n. 223/91; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.I. - International chemical industry, con sede in Roma e unita' di Cellole (Caserta), per il periodo dal 1 settembre 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 gennaio 1993; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Gruppo ceramiche Vavid, con sede in Napoli e unita' di Altavilla Irpina (Avellino), per il periodo dal 20 luglio 1992 al 19 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza 20 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Arbiter di Marciano Alfonso, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 gennaio 1993. Nota integrativa acquisita in data 23 aprile 1993; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Ge. Ma., con sede in Melito (Napoli) e unita' di Melito (Napoli), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 20 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli): periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 luglio 1993; primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 maggio 1985; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli): periodo: dal 29 novembre 1989 al 30 novembre 1989; causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 luglio 1993; primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 31 maggio 1985; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Lanificio di Nervesa della Battaglia, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento di Nervesa della Battaglia (Treviso): periodo: dal 1 luglio 1985 al 31 dicembre 1985; causale: crisi aziendale - CIPI 13 luglio 1993; primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 1 luglio 1982; pagamento diretto: no; art. 21, comma quinto, lettere a) e b), della legge n. 675/77. 4) S.a.s. Pan, con sede in S. Niccolo' (Arezzo) e stabilimento di S. Niccolo' (Arezzo): periodo: dal 6 marzo 1991 all'11 agosto 1991; causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 marzo 1991 - CIPI 13 luglio 1993; prima concessione: dal 6 marzo 1991; pagamento diretto: si; contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Avis - Ind. stabiensi meccaniche e navali, con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Lampsud, con sede in Acerra (Napoli) e unita' di Acerra (Napoli), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 12 dicembre 1991 con decorrenza 8 febbraio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. A. Manzo & Figli, con sede in Pagani (Salerno) e unita' di Pagani (Salerno), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 6 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 6 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Carinaro e Gricignano (Caserta), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Alcatel cavi, con sede in Battipaglia (Salerno) unita' di Borgo Piave (Latina), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 18 gennaio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993; 7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.R. Costruzioni, con sede in Roma e unita' di Rovigo, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992; 8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.I.R. Costruzioni, con sede in Roma e unita' di Rovigo, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Flower shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Flower shoes, con sede in Mugnano (Napoli) e unita' di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Il Gabbiano c/o Ilva, con sede in Bagnoli (Napoli) e unita' di Bagnoli c/o Ilva (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1992 al 14 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 15 dicembre 1992; 12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Antonio Rotondo, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.c. a r.l. Nuova moto Laverda, con sede in Breganze (Vicenza) e unita' di Breganze (Vicenza), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1992 con decorrenza 9 novembre 1992; 14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 16 ottobre 1992 al 28 dicembre 1992. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 29 giugno 1992. Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Meccanica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unita' di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.n.c. Rivif, con sede in Volla (Napoli) e unita' di Volla (Napoli), per il periodo dal 1 novembre 1992 al 30 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Ditta Acanfora Gennaro, con sede in Scafati (Salerno) e unita' di Scafati (Salerno), per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992; 18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: Sp.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 3 agosto 1992; 19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unita' di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993; Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 4 gennaio 1991 al 23 aprile 1991. Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1991 con decorrenza 4 gennaio 1991; Con decreto ministeriale 20 settembre 1993, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati: 1) S.p.a. Calzaturificio euganeo industria gomma Patons, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova): periodo: dal 1 maggio 1989 al 31 ottobre 1989; causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989; primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 1 novembre 1987; pagamento diretto: si. 2) S.p.a. Pasquali macchine agricole, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze): periodo: dal 18 ottobre 1990 al 17 aprile 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1993; prima concessione dal 18 ottobre 1990; pagamento diretto: si. 3) S.p.a. Pasquali macchine agricole, con sede in Calenzano (Firenze) e stabilimento di Calenzano (Firenze): periodo: dal 18 aprile 1991 al 17 ottobre 1991; causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 3 agosto 1993; prima concessione: dal 18 ottobre 1990; pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 16 novenbre 1992 al 5 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Calzaturificio del Basento, con sede in Bernalda (Matera) e unita' di Bernalda (Matera), per il periodo dal 7 ottobre 1992 al 6 aprile 1993. Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1992 con decorrenza 7 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. Nota integrativa acquisita in data 26 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Art. 7, comma ottavo, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 23 giugno 1992 al 17 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 18 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 agosto 1992. Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 23 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Lamitel, con sede in Palermo e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 31 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per il periodo dal 1 marzo 1993 al 30 agosto 1993. Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. L'Airone, con sede in Filottrano (Ancona) e unita' di Filottrano (Ancona), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1992 con decorrenza 11 maggio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 luglio 1992. Nota integrativa acquisita in data 14 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M. Industriale, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. C.M. Industriale, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 23 aprile 1993 al 27 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 28 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 giugno 1993. Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/91. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993. Nota integrativa ISPETT. acquisita in data 2 marzo 1993; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 novembre 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unita' di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1 aprile 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 maggio 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 1 dicembre 1991. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1992. Nota integrativa acquisita in data 6 ottobre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1992; 5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Societa' italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Masua (Cagliari), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 febbraio 1993. Decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Con decreto ministeriale 20 settembre 1993: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 luglio 1992 al 23 gennaio 1993. Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1992 con decorrenza 24 luglio 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1992; 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Rende (Cosenza), per il periodo dal 24 gennaio 1993 al 23 luglio 1993. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1993 con decorrenza 24 gennaio 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 giugno 1993; 3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 giugno 1992 al 30 novembre 1992. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1992 con decorrenza 1 giugno 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 12 settembre 1992; 4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 31 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993.