Individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento.(GU n.247 del 20-10-1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 marzo 1993, n. 67, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, che dispone in ordine al finanziamento delle eccedenze della spesa sanitaria determinatesi fino al 1992; Visto in particolare il comma 5 dell'art. 1 che rimanda ad un decreto interministeriale la individuazione dei servizi sanitari per l'erogazione dei quali siano considerati essenziali fondi a destinazione vincolata che unitamente alle somme destinate alla erogazione degli emolumenti per il personale dipendente e convenzionato non possono essere oggetto di pignoramento; Considerato che la normativa e' diretta al fine di non interferire in modo determinante sulla correntezza della gestione di tesoreria delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in presenza di carenza di liquidita' determinata dai tempi necessari alle regioni e province autonome all'attuazione delle procedure per la stipula dei mutui secondo le modalita' previste dalla norma di che trattasi; Ritenuto di dover provvedere a quanto disposto dalla norma richiamata; Decreta: Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, i servizi sanitari per l'erogazione dei quali sono considerati essenziali fondi a destinazione vincolata sono i seguenti: a) assistenza medico-generica e pediatrica di base; b) assistenza medico-specialistica convenzionata interna; c) assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria; d) assistenza farmaceutica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1993 Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA p. Il Ministro del tesoro MALVESTIO