Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli turchi che effettuano trasporti di merci da e per il porto di Trieste.(GU n.251 del 25-10-1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' la facolta' al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero quando sussistono esigenze dei traffici; Considerato l'incremento dei traffici determinatosi nel porto di Trieste in conseguenza dell'istituzione della linea regolare di traghetti Turchia-Trieste per il trasferimento, via mare, di veicoli per il trasporto merci; Ritenuto la necessita' di agevolare lo snellimento e lo sviluppo dell'attivita' portuale; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci immatricolati in Turchia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, importati temporaneamente in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il porto di Trieste sono esentati, per esigenza dei traffici, dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Il presente decreto entrera' in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1993 Il Ministro: GALLO