MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 1993 

  Esenzione  dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli
turchi che effettuano trasporti  di  merci  da  e  per  il  porto  di
Trieste.
(GU n.251 del 25-10-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   testo   unico   delle   leggi   in  materia  di  tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n.  820,  che  da'  la
facolta'  al  Ministro  delle  finanze  di  concedere l'esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli  autoveicoli  e
rimorchi  temporaneamente  importati  dall'estero  quando  sussistono
esigenze dei traffici;
  Considerato l'incremento dei traffici determinatosi  nel  porto  di
Trieste  in  conseguenza  dell'istituzione  della  linea  regolare di
traghetti Turchia-Trieste per il trasferimento, via mare, di  veicoli
per il trasporto merci;
  Ritenuto  la  necessita'  di agevolare lo snellimento e lo sviluppo
dell'attivita' portuale;
                              Decreta:
  Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi  adibiti
al  trasporto  di  merci  immatricolati  in Turchia ed appartenenti a
persone  ivi  stabilmente  residenti,  importati  temporaneamente  in
Italia per effettuare trasporti di merci da e per il porto di Trieste
sono  esentati,  per esigenza dei traffici, dal pagamento delle tasse
automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica  5
febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.
  Il  presente  decreto  entrera'  in vigore dieci giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO