UNIVERSITA' DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.257 del 2-11-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988
e  del 20 ottobre 1990, con i quali e' stato modificato l'ordinamento
didattico  universitario  relativo  al  corso   di   studi   per   il
conseguimento della laurea in chimica;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  del  consiglio  della facolta' di scienze matematiche,
fisiche  e  naturali,  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione rispettivamente del 12 marzo e del 7 e 8 maggio 1991;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e  tecnologica  (Istruzione  univ.  -  Uff.  II)  del  10
febbraio  1993,  prot.  n.  206  e  l'allegato  parere  favorevole, a
condizione che  siano  soddisfatte  le  osservazioni  formulate,  dal
Consiglio  universitario nazionale nella sua riunione del 16 dicembre
1992;
  Vista la  deliberazione  della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche  e naturali, del 18 giugno 1993, con la quale vengono accolti
i  suggerimenti  e  le  osservazioni  del   consiglio   universitario
nazionale;
  Viste  le  deliberazioni  del  senato accademico e del consiglio di
amministrazione datate rispettivamente 23 e 29 giugno 1993;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  apportare  la  modifica
proposta  dalle autorita' accademiche, in deroga al termine triennale
di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del  t.u.  31  agosto  1933,  n.
1592,   per   i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi
accademici  di  questo  Ateneo  e  ritenuti  validi   dal   Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Al  titolo VIII - capo I - corso di laurea in chimica, gli articoli
dal 65 (ex 57) al 67 (ex  59)  sono  soppressi  e  sostituiti  con  i
seguenti nuovi articoli:
  Art.  65.  -  La  durata del corso di studi in chimica e' di cinque
anni articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di
base ed in successivi distinti indirizzi  di  durata  biennale  e  di
contenuti  piu'  specifici  sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto
quello applicativo.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  e' regolato dalle disposizioni di
legge.
  Il numero di esami e' non meno di ventitre.
  Nel caso di verifiche di profitto  contestuali  -  accorpamento  di
piu'   insegnamenti   dello  stesso  anno  accademico  -  il  Preside
costituisce le commissioni di  profitto  utilizzando  i  docenti  dei
relativi  corsi,  secondo  le  norme  dettate dall'art. 160 del testo
unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dell'art. 42 del regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
  La didattica del corso di laurea  in  chimica  e'  organizzata  per
ciascun  anno  di  corso  in due cicli coordinati di durata inferiore
all'anno. Ciascun ciclo di seguito  indicato  convenzionalmente  come
semestre,  ha  la  durata  minima  di quattordici-quindici settimane.
L'intervallo tra  i  due  semestri  deve  essere  almeno  di  quattro
settimane.  Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre,
prevedendo tre sessioni di esami: una durante  la  pausa  tra  i  due
semestri  dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed
una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e cio' nel  rispetto  di
quanto  stabilito  dal  testo  unico n.   1592/1993 e dal regolamento
studenti n. 1269/1938.
  Il  totale  delle  ore  di  insegnamento   e'   nel   triennio   di
milleseicentottanta  ore suddivise in ventisei corsi e sedici esami e
nel biennio di cinquecentoquaranta ore  suddivise  in  nove  corsi  e
sette  esami:  lo  studente dovra' inoltre svolgere un lavoro di tesi
sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente  ad
un  impegno  minimo  di  milleduecento  ore)  su  argomenti attinenti
all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta
ore di cui almeno 1/4  dedicate  agli  esercizi  mentre  i  corsi  di
laboratorio   sono  di  settantacinque  ore  di  cui  almeno  2/3  di
esercitazioni pratiche. L'accertamento finale nel  profitto,  secondo
le  modalita' previste dal consiglio di corso di laurea, avverra' per
singolo insegnamento tranne nei casi elencati piu' avanti in  cui  e'
prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.
  I  corsi come previsto dall'art. 6 primo comma della legge 18 marzo
1958,  n.  311,   comprendono   lezioni,   esercitazioni,   esercizi,
sperimentazioni   e   dimostrazioni  a  seconda  della  natura  degli
insegnamenti.
  Il consiglio di corso di  laurea  stabilisce  l'organizzazione  dei
corsi nei vari semestri.
  Nell'ambito  della  programmazione  prevista dagli articoli 10 e 94
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio
di corso di laurea e quello di facolta' per le rispettive  competenze
stabiliscono  le  modalita' di coordinamento didattico nell'ambito di
ciascuna area e tra le diverse aree. In tale  ambito  possono  essere
previste  forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai
sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980.
  Nell'ambito  del  biennio,  il  consiglio  di  corso di laurea puo'
definire combinazioni di  corsi  opzionali,  che  rispondono  ad  una
logica  di  natura  culturale,  in  modo  da  costituire orientamento
all'interno dei singoli indirizzi.
  Tali  combinazioni  vengono  pubblicate nel manifesto annuale degli
studi.
  Ai sensi dell'art. 2  della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e
dell'art.  4  della  legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo'
presentare un piano di studio diverso  da  quello  consigliato  dalla
facolta'  e  previsto  dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito
delle discipline  attivate  e  nel  rispetto  del  numero  dei  corsi
relativi  a  ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezioni e di
laboratorio.
  Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita'  del  piano
di   studi  proposto  dallo  studente  con  il  raggiungimento  degli
obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.
 Triennio propedeutico
  L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree,  ciascuna
comprende i corsi fondamentali indicati.
 a) Area matematica (240 ore totali):
   istituzioni di matematiche (primo corso);
   istituzioni di matematiche (secondo corso);
   calcolo numerico;
   laboratorio di programmazione e calcolo.
 b) Area di fisica (180 ore totali):
   fisica generale (primo corso);
   fisica generale (secondo corso);
   laboratorio di fisica generale.
 c) Area di chimica analitica (270 ore totali):
   chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (primo corso);
   laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
   laboratorio di chimica analitica (terzo corso).
 d) Area di chimica fisica (270 ore totali):
   chimica fisica (primo corso);
   chimica fisica (secondo corso);
   laboratorio di chimica fisica (primo corso);
   laboratorio di chimica fisica (secondo corso).
 e) Area di chimica organica (270 ore totali):
   chimica organica (primo corso);
   chimica organica (secondo corso);
   laboratorio di chimica organica (primo corso);
   laboratorio di chimica organica (secondo corso).
 f) Area di chimica inorganica (270 ore totali):
   chimica generale ed inorganica;
   chimica inorganica (primo corso);
   laboratorio di chimica generale ed inorganica;
   laboratorio di chimica inorganica (primo corso).
 g) Area di chimica biologica (60 ore totali):
   chimica biologica (primo corso).
  Gli  studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali
(60 ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal Consiglio  di  corso
di laurea.
  Allo  studente  che  ha  superato  tutti  gli  esami prescritti nel
triennio su richiesta viene rilasciato un certificato  attestante  il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
  I  seguenti  insegnamenti comportano una prova di esame unica per i
due corsi:
   calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;
   chimica generale ed inorganica e laboratorio di  chimica  generale
ed inorganica;
   fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;
   laboratorio  di  chimica  analitica (primo corso) e laboratorio di
chimica analitica (secondo corso);
   chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica
(terzo corso);
   chimica fisica (primo corso),  e  laboratorio  di  chimica  fisica
(primo corso);
   chimica  fisica  (secondo  corso)  e laboratorio di chimica fisica
(secondo corso);
   chimica organica (primo corso) e laboratorio di  chimica  organica
(primo corso);
   chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica
(secondo corso);
   chimica   inorganica   (primo  corso)  e  laboratorio  di  chimica
inorganica (primo corso).
  I corsi e  i  laboratori  possono  essere  svolti,  per  necessita'
didattiche,  in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo
sara' sostenuto alla fine della seconda parte.
  Lo studente sara' tenuto a dimostrare di avere appreso  almeno  una
lingua  straniera  moderna  (di  regola  lingua  inglese)  tra quelle
proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli  studi.
La  conoscenza verra' verificata attraverso un colloquio regolarmente
verbalizzato da una commissione nominata dalla  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali.
Biennio
  Sono  ammessi  al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami
del triennio propedeutico. E'  comunque  consentita  l'iscrizione  al
quarto  anno  in difetto di due soli esami del triennio, che dovranno
peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.
  Il biennio si articola in indirizzi.
  Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti  fondamentali
comuni  a  tutti  i  piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi
laboratori o esercitazioni, e da  cinque  insegnamenti  opzionali  da
scegliere tra quelli attivati nella sede.
  Sono previsti i seguenti indirizzi:
Indirizzo chimica biomolecolare
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica bioinorganica;
   2) chimica biorganica;
   3) laboratorio di chimica bioinorganica;
   4) laboratorio di chimica biorganica.
  I   corsi   di  chimica  bioinorganica  e  laboratorio  di  chimica
bioinorganica danno luogo ad una prova di accertamento  unica,  cosi'
come   i  corsi  di  chimica  biorganica  e  laboratorio  di  chimica
biorganica.
Indirizzo chimica organica
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica organica (terzo corso);
   2) chimica organica (quarto corso);
   3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).
  I  corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica
organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica
cosi' come i corsi di chimica organica (quarto corso)  e  laboratorio
di chimica organica (quarto corso).
Indirizzo struttura e proprieta' molecolari
  I corsi fondamentali sono:
   1) chimica fisica (terzo corso);
   2) chimica inorganica (secondo corso);
   3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);
   4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).
  I  corsi  di  chimica fisica (terzo corso) e laboratorio di chimica
fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di  accertamento  unica
cosi'   come   i  corsi  di  chimica  inorganica  (secondo  corso)  e
laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).
  Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:
    1) biochimica applicata;
    2) biochimica cellulare;
    3) biochimica degli alimenti;
    4) biochimica industriale;
    5) biocristallografia;
    6) biologia cellulare;
    7) biologia generale;
    8) biomateriali;
    9) biopolimeri;
   10) chemiometria;
   11) chimica analitica clinica;
   12) chimica analitica degli inquinanti;
   13) chimica analitica dei processi industriali;
   14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
   15) chimica analitica separativa;
   16) chimica analitica strumentale;
   17) chimica bioinorganica;
   18) chimica bioorganica;
   19) chimica bromatologica;
   20) chimica computazionale;
   21) chimica degli alimenti;
   22) chimica dei composti di coordinazione;
   23) chimica dei composti eterociclici;
   24) chimica dei composti organometallici;
   25) chimica dei metalli e delle leghe;
   26) chimica dei processi biotecnologici;
   27) chimica del restauro;
   28) chimica dell'ambiente;
   29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
   30) chimica delle macromolecole;
   31) chimica delle sostanze coloranti;
   32) chimica delle sostanze organiche naturali;
   33) chimica dello stato solido;
   34) chimica e tecnologia dei polimeri;
   35) chimica elettroanalitica;
   36) chimica farmaceutica e tossicologica;
   37) chimica fisica ambientale;
   38) chimica fisica biologica;
   39) chimica fisica dei fluidi;
   40) chimica fisica dei materiali;
   41) chimica fisica dei polimeri;
   42) chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
   43) chimica fisica delle catalisi;
   44) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
   45) chimica fisica industriale;
   46) chimica fisica organica;
   47) chimica industriale;
   48) chimica inorganica industriale;
   49) chimica merceologica;
   50) chimica metallorganica;
   51) chimica organica fisica;
   52) chimica organica industriale;
   53) chimica per la conservazione dei beni culturali;
   54) chimica supramolecolare;
   55) chimica teorica;
   56) cinetica chimica e dinamica molecolare;
   57) cristallochimica;
   58) didattica della chimica;
   59) elettrochimica;
   60) elettrochimica applicata;
   61) fotochimica;
   62) genetica;
   63) geochimica;
   64) laboratorio di chimica delle macromolecole;
   65) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
   66) meccanismi di reazione in chimica organica;
   67) metodi analitici in chimica industriale;
   68) metodi fisici in chimica inorganica;
   69) metodi fisici in chimica organica;
   70) metodi matematici e statistici;
   71) microbiologia generale;
   72) mineralogia;
   73) petrolchimica tecnologia dei prodotti petroliferi;
   74) radiochimica;
   75) recupero e riciclo dei materiali;
   76) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
   77) sintesi e tecniche speciali organiche;
   78) spettroscopia molecolare;
   79) stereochimica;
   80) storia della chimica;
   81) strutturistica chimica;
   82) termodinamica chimica;
   83) trattamento chimico dei rifiuti.
  Art.  66 (Prova di accertamento unica). - Il preside della facolta'
per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio
propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio,  costituisce  le
relative  commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti
dei rispettivi corsi, secondo le  norme  dettate  dall'art.  160  del
testo  unico  n. 1592/1993 e dell'art. 42 del regolamento studenti n.
1269/1938.
  Corsi  opzionali:  i  corsi  opzionali potranno essere scelti dallo
studente fra quelli indicati in un  apposito  elenco  indicato  dalla
sede, fra le discipline attivate.
  Quando  vengono  scelti  come  corsi opzionali i fondamentali con i
relativi laboratori, di un  indirizzo  diverso  da  quello  prescelto
dallo  studente,  il corso fondamentale ed il corrispondente corso di
laboratorio, che sono sostitutivi di due corsi opzionali,  comportano
due esami distinti.
  Art.   67   (Insegnamenti   di   indirizzo).  -  E'  irrinunciabile
l'insegnamento di biologia  molecolare  per  l'indirizzo  di  chimica
biomolecolare.
  Art.  68  (Esame  e  diploma  di  laurea).  -  Per essere ammesso a
sostenere l'esame di laurea lo studente deve  aver  seguito  tutti  i
corsi  previsti  dal  piano  di  studio  approvato  dalla  facolta' e
superato i relativi esami. Lo studente deve aver  inoltre  svolto  il
lavoro di tesi sperimentale.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione  della  tesi
sperimentale con le modalita' stabilite dal consiglio  del  corso  di
laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Il  diploma  di  laurea  riporta  il titolo di laureato in chimica,
mentre il relativo certificato rilasciato al laureato fara'  menzione
dell'indirizzo seguito.
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Catania, 17 agosto 1993
                                                 Il rettore: RODOLICO