Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.263 del 9-11-1993)
Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita', con sede in Roma, stabilimenti in Milano e filiali Periferiche e Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni fiorentine gia' Centro tipografico fiorentino, con sede in Firenze e unita' in Firenze, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1992 al 17 giugno 1993. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con sede in Terni e unita' in Terni, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1993 al 16 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Cogolo, con sede in Zugliano (Udine), unita' in S. Giorgio al Nogaro (Udine) e Zugliano (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 luglio 1993 al 19 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria farmaceutica lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G.M.D. Di Selvi Oreste e C., con sede in San Giustino (Perugia) e unita' in San Giustino (Perugia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1993 al 21 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura serica Vittorio Fumagalli, con sede in Pare' (Como), stabilimento in Pare' (Como), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.E., con sede in Offanengo (Cremona) e unita' in Offanengo (Cremona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 maggio 1993 al 31 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza), stabilimento in Vicenza, per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tesak, con sede in Milano e unita' in Sesto Fiorentino (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1993 al 3 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitecne, con sede in Milano e unita' in Genova, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1991 al 17 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.P., con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unita' in Spini di Gardolo (Trento), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 maggio 1993 al 15 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agizza, con sede in Napoli e unita' nazionali, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1993 al 25 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Settala impianti, con sede in Macomer (Nuoro), unita' in Bologna, Macchiareddu (Cagliari), Ottana (Nuoro), S. Croce Camerica (Ragusa), Serramanna (Cagliari) e uffici di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 aprile 1993 al 26 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Garfagnana legno, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 gennaio 1992 al 2 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.C.I. - Industria cartaria centro Italia, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e unita' in Ponte a Moriano (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1992 al 13 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sesil, con sede in Corciano (Perugia) e unita' in Corciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1993 al 18 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saitech, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unita' in Passignano sul Trasimeno (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1993 al 30 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Oma Italia di Brunetti e Tranquilli e C., con sede in Barbara (Ancona) e unita' in Barbara (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jason Olbia, con sede in Olbia (Sassari), e stabilimento in Olbia (Sassari), per il periodo dall'8 aprile 1993 al 7 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxx, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento in Montelupone (Macerata), per il periodo dal 19 gennaio 1993 al 18 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Max confezioni di Corradetti Giuseppe, con sede in Ascoli Piceno e unita' in Ascoli Piceno, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 aprile 1993 all'8 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoform con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Ripatransone (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 aprile 1993 al 22 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Fashion, con sede in Staffolo (Ancona) e unita' in Staffolo (Ancona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1993 al 13 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Trasporti direttissima, con sede in Granarolo dell'Emilia (Bologna) e unita' in Granarolo dell'Emilia (Bologna), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1993 al 2 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.Nf.As., con sede in Poirino (Torino) e unita' in Poirino (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13196 del 20 luglio 1993. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.E., con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nebiolo, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e unita' in San Mauro Torinese (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1986, n. 160. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Baroli, con sede in Gargallo (Novara) e unita' di Gargallo (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore settimanali su base annua per quarantacinque lavoratori, su settantaquattro complessivi (orario pieno dal 4 gennaio al 31 marzo, dal 1 giugno al 30 luglio, dal 23 agosto al 1 ottobre 1993, nei restanti periodi il personale non prestera' alcuna attivita' lavorativa, per il periodo dal 5 ottobre 1992 al 4 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roltra Morse, con sede in Cascine-Vica Rivoli (Torino) e divisione Motrol, stabilimento di Pisa, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per duecentocinquanta operai e impiegati su un organico di duecentosessanta, articolate su tre- quattro giorni a orario pieno e uno-due giorni a zero ore, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 marzo 1993, n. 12812. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfa cavi TLC, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi S.p.a., unita' di Airola (Benevento), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce quello del 16 luglio 1993, n. 13191. Con decreto ministeriale 28 settembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli cavi, unita' di Giovinazzo, contrada Torre del Tuono, per il periodo dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.