MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.263 del 9-11-1993)

   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita',
con sede in Roma, stabilimenti in  Milano  e  filiali  Periferiche  e
Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edizioni  fiorentine  gia'  Centro
tipografico  fiorentino,  con sede in Firenze e unita' in Firenze, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dall'8 febbraio 1992 al 17 giugno 1993.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox Videosystem, con  sede  in
Terni  e  unita'  in  Terni,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  17  febbraio
1993 al 16 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Concerie  Cogolo,  con sede in
Zugliano (Udine), unita' in S. Giorgio al Nogaro (Udine)  e  Zugliano
(Udine),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  20  luglio  1993  al  19
luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Industria
farmaceutica  lucana, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento
in Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 18 novembre  1992  al  17
maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.n.c. G.M.D. Di Selvi Oreste e C., con
sede in San Giustino (Perugia) e unita' in San Giustino (Perugia), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 22 aprile 1993 al 21 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura
serica Vittorio Fumagalli, con sede in Pare' (Como), stabilimento  in
Pare' (Como), per il periodo dal 7 marzo 1993 al 6 settembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  M.A.E.,  con sede in Offanengo
(Cremona)  e  unita'  in  Offanengo  (Cremona),  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 31 maggio 1993 al 31 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Salvagnini, con sede in Sarego (Vicenza),  stabilimento  in  Vicenza,
per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tesak, con sede in Milano e unita'
in  Sesto  Fiorentino (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1993
al 3 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitecne,  con  sede  in  Milano  e
unita'  in  Genova,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 18  ottobre  1991  al  17
ottobre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  S.C.P.,  con  sede in Spini di
Gardolo  (Trento)  e  unita'  in  Spini  di  Gardolo   (Trento),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 maggio 1993 al 15 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Agizza,  con  sede in Napoli e
unita' nazionali, e' autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  26 maggio 1993 al 25
maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Settala  impianti,  con  sede  in
Macomer  (Nuoro),  unita' in Bologna, Macchiareddu (Cagliari), Ottana
(Nuoro), S. Croce Camerica (Ragusa), Serramanna (Cagliari)  e  uffici
di   Milano,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  27  aprile  1993  al  26
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Garfagnana  legno, con sede in
Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e  unita'  di  Castelnuovo  Garfagnana
(Lucca),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  3  gennaio  1992  al  2
gennaio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.C.I.  - Industria cartaria
centro Italia, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e unita' in  Ponte
a  Moriano  (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre  1992  al  13
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sesil,  con  sede  in Corciano
(Perugia)  e  unita'  in  Corciano  (Perugia),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 19 maggio 1993 al 18 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Saitech, con sede in Passignano
sul  Trasimeno  (Perugia)  e  unita'  in  Passignano  sul   Trasimeno
(Perugia),   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  maggio  1993  al  30
aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.n.c.  Oma  Italia  di  Brunetti  e
Tranquilli e C., con sede in Barbara (Ancona)  e  unita'  in  Barbara
(Ancona),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1993 al 29 marzo
1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Jason
Olbia,  con  sede  in  Olbia  (Sassari),  e  stabilimento  in   Olbia
(Sassari), per il periodo dall'8 aprile 1993 al 7 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale  28  settembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxx,  con
sede   in   Montelupone  (Macerata)  e  stabilimento  in  Montelupone
(Macerata), per il periodo dal 19 gennaio 1993 al 18 luglio 1993.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Ditta  Max  confezioni  di  Corradetti
Giuseppe,  con  sede  in  Ascoli Piceno e unita' in Ascoli Piceno, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 9 aprile 1993 all'8 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Tecnoform
con  sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Ripatransone (Ascoli
Piceno), per il periodo dal 23 aprile 1993 al 22 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  28  settembre  1993  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Fashion,  con  sede  in
Staffolo  (Ancona)  e  unita' in Staffolo (Ancona), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 14 aprile 1993 al 13 aprile 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Trasporti direttissima, con sede
in Granarolo dell'Emilia (Bologna) e unita' in Granarolo  dell'Emilia
(Bologna),   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 3 marzo 1993 al  2  marzo
1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  I.Nf.As.,  con sede in Poirino
(Torino)  e  unita'  in   Poirino   (Torino),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 13196 del 20 luglio 1993.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale  28  settembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  C.C.E.,
con  sede  in  Acqui  Terme  (Alessandria)  e stabilimento in Settimo
Torinese (Torino), per il periodo dal 26 marzo 1993 al  25  settembre
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  28  settembre  1993  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nebiolo, con sede in San Mauro
Torinese (Torino)  e  unita'  in  San  Mauro  Torinese  (Torino),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1986, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Calzaturificio  Baroli,  con  sede  in  Gargallo (Novara) e unita' di
Gargallo (Novara), per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro  da  40  ore  a  22  ore  settimanali  su   base   annua   per
quarantacinque  lavoratori,  su  settantaquattro  complessivi (orario
pieno dal 4 gennaio al 31 marzo, dal 1 giugno al 30  luglio,  dal  23
agosto  al  1  ottobre  1993,  nei  restanti periodi il personale non
prestera' alcuna attivita' lavorativa, per il periodo dal  5  ottobre
1992 al 4 ottobre 1993.
   Con   decreto  ministeriale  28  settembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Roltra
Morse,  con  sede in Cascine-Vica Rivoli (Torino) e divisione Motrol,
stabilimento di Pisa, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali per duecentocinquanta operai  e
impiegati  su  un  organico  di  duecentosessanta, articolate su tre-
quattro giorni a orario pieno e uno-due giorni a  zero  ore,  per  il
periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 marzo 1993, n. 12812.
   Con decreto ministeriale  28  settembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993, n.   236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Alfa cavi  TLC,  dal  1  settembre
1993  Pirelli  cavi  S.p.a.,  unita'  di  Airola  (Benevento), per il
periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.
   Il  presente  decreto  annulla  e sostituisce quello del 16 luglio
1993, n. 13191.
   Con decreto ministeriale  28  settembre  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di cui all'art. 8, comma 6, del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993, n.   236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Industrie cavi sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli
cavi, unita' di Giovinazzo, contrada Torre del Tuono, per il  periodo
dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.