Rideterminazione delle direzioni di atterraggio relativamente all'aeroporto di Pavullo.(GU n.267 del 13-11-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1966 (Gazzetta Ufficiale n. 140 dell'8 giugno 1966) con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Pavullo; Ritenuta la necessita', dato il tempo trascorso, di rideterminare le suddette caratteristiche; Considerato che occorre indicare altresi' se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714- bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Pavullo, come segue: direzione di atterraggio 17 - 197 ; lunghezza di atterraggio m 800,00; livello medio dell'aeroporto m 679 s.l.m. Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata N.N.E. m 677,1 s.l.m.; testata S.S.O. m 683,8 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto ne' al traffico strumentale ne' notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 1993 Il Ministro: COSTA