MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 1993 

  Applicazione  del  trattamento  fiscale  previsto  dalla  legge  29
ottobre  1993,  n.  427, per i prodotti petroliferi agevolati per uso
agricolo, sulle giacenze esistenti presso i depositi  commerciali  di
distribuzione.
(GU n.266 del 12-11-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  recante,
tra  l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali;
 Considerato che l'agevolazione prevista dal punto 6) della tabella A
allegata al predetto decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  e'  stata
modificata dalla legge di conversione;
  Ritenuta  l'opportunita'  di applicare il nuovo trattamento fiscale
stabilito dalla citata legge di conversione  anche  ai  carburanti  e
combustibili  agevolati  per  uso agricolo giacenti presso i depositi
per la vendita all'ingrosso  e  presso  i  depositi  per  la  diretta
somministrazione  al dettaglio dei prodotti petroliferi agevolati per
uso agricolo;
  Visto l'art. 18, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,
n. 427;
                              Decreta:
                           Articolo unico
 1.  Il  trattamento  fiscale  previsto  dal punto 6) della tabella A
allegata  al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  nel   testo
sostituito  dalla  legge  di  conversione 29 ottobre 1993, n. 427, si
applica anche ai prodotti  petroliferi  agevolati  per  uso  agricolo
giacenti  alle  ore zero del 30 ottobre 1993 presso i depositi per la
vendita  all'ingrosso  e   presso   i   depositi   per   la   diretta
somministrazione  al dettaglio dei prodotti stessi agli utenti che ne
hanno titolo.
  2. Gli uffici tecnici di  finanza  eseguiranno  la  verifica  delle
giacenze  contabili  esistenti  alla predetta data, al netto dei cali
ammissibili  in  relazione  al  periodo  di  giacenza  rispetto  alla
precedente  verifica,  e  determineranno  per  i prodotti petroliferi
esclusi dall'agevolazione l'ammontare dell'imposta  di  fabbricazione
dovuta  e  per  il  gasolio  e  per  l'olio  combustibile  l'ammotare
dell'imposta  da  rimborsare.  Per  il  rimborso  si   applicano   le
disposizioni dell'art. 14 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331; le somme dovute, previa compensazione con le somme eventualmente
da  rimborsare,  devono essere versate entro trenta giorni dalla data
di verbalizzazione delle predette giacenze.
  3.  I  prodotti   petroliferi   esclusi   dall'agevolazione,   gia'
denaturati, possono essere esitati, con il nuovo trattamento fiscale,
fino  ad esaurimento delle scorte esistenti presso i depositi fiscali
e presso i depositi di cui al comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 novembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO