MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 1993 

  Adeguamento delle disposizioni relative ai criteri e alle modalita'
da  seguire  per  il  rimborso  dell'imposta di fabbricazione assolta
sugli  apparecchi  di  accensione  e  relative  parti  principali  di
ricambio e sugli accendigas per uso commerciale.
(GU n.267 del 13-11-1993)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  20  aprile  1971, n. 163, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n.
1198;
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  1983,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52;
  Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 25;
  Visto  l'art.  5,  allegato  B,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  31  dicembre  1992,  n.  513,  da  ultimo
reiterato con il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  Visto  l'art. 35, comma 6, del citato decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, con il quale si dispone che sugli apparecchi di accensione  e
relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per
uso  commerciale  alla data del 1 gennaio 1993 presso i magazzini dei
distributori all'ingrosso  di  cui  ai  decreti  del  Ministro  delle
finanze 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972, pubblicati rispettivamente,
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  113 del 6 maggio 1971 e n. 39 dell'11
febbraio 1972, e' dovuto il rimborso dell'imposta assolta;
  Visto il decreto ministeriale 4  febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50 del 2 marzo 1993, con il quale sono stati
dettati  i  criteri  e  le  modalita'  da  seguire  per  il  rimborso
dell'imposta di cui sopra;
  Ritenuta   la   necessita'   di   procedere  all'adeguamento  delle
disposizioni del suindicato decreto ministeriale  a  quanto  disposto
dal  ripetuto  art. 35, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  provvedendo  nel  contempo   ad   una   semplificazione   degli
adempimenti relativi al rimborso dell'imposta assolta;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 1 del decreto ministeriale 4 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  2  marzo  1993,  e'  sostituito dal
seguente:
  "I soggetti aventi diritto al rimborso di cui all'art. 35, comma 6,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, devono presentare,  a  pena
di decadenza, istanza di rimborso all'ispettorato compartimentale dei
monopoli  di  Stato,  competente  per  territorio, entro il 15 maggio
1993.
  Nella predetta istanza devono essere indicati:
    a) la denominazione della ditta richiedente e chi la rappresenta;
    b) il domicilio fiscale della ditta richiedente;
    c) gli estremi della licenza di distribuzione all'ingrosso;
    d) gli estremi del bollettino di  versamento  effettuato  per  il
rinnovo,  ovvero  per  il  rilascio  della  licenza  di distribuzione
all'ingrosso, per l'anno 1992;
    e) il  numero  di  apparecchi  di  accensione  e  relative  parti
principali  di  ricambio,  nonche'  degli  accendigas per i quali sia
stata assolta l'imposta e giacenti alle ore zero del 1 gennaio 1993;
    f)  il  numero e il tipo dei contrassegni in carico alle ore zero
del 1 gennaio 1993;
    g) l'importo globale del rimborso richiesto.
  Per ottenere  il  rimborso  l'istanza  deve  essere  corredata  dei
seguenti atti:
    a)  copia  della licenza di distribuzione all'ingrosso rilasciata
dall'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato;
    b) copia del bollettino di versamento per il rinnovo  ovvero  per
il  rilascio  della  licenza di distribuzione all'ingrosso per l'anno
1992;
    c) registro di carico e scarico in uso al 31 dicembre 1992;
    d) copia delle bolle di importazione e delle fatture di  acquisto
relative ai mesi di novembre e dicembre 1992;
    e)  copia  delle fatture ovvero dei buoni di scarico del prodotto
ceduto relativi ai mesi di novembre e dicembre 1992.
  Per i fabbricanti,  in  possesso  della  licenza  di  distribuzione
all'ingrosso,  l'istanza  deve  essere anche corredata dal verbale di
constatazione delle giacenze di  contrassegni  in  carico  presso  la
fabbrica. Tale verbale deve essere redatto in contraddittorio con gli
uffici tecnici di finanza competenti per territorio.
  Per  i  distributori  all'ingrosso  non  obbligati  alla tenuta del
registro di carico e scarico l'istanza deve essere corredata soltanto
dagli atti di cui alle lettere a) e b) del  comma  terzo  nonche'  di
copia di tutte le fatture di acquisto e di cessione relative al 1992.
  Le  copie delle bolle di importazione, delle fatture e dei buoni di
scarico  richiesti  con  il  presente   articolo,   unitamente   agli
originali,  dovranno  essere presentati, ai fini dell'apposizione del
visto di conformita', ai competenti ispettorati  compartimentali  dei
monopoli di Stato.
  L'ammontare   del  rimborso  viene  determinato  sulla  base  della
documentazione contabile sopraindicata.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 ottobre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO