Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1991, n. 312, di attuazione delle direttive 83/90, 85/323, 85/325, 86/587, 88/228 in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.(GU n.269 del 16-11-1993)
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'attuazione di direttive CEE modificative della direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991 che modifica e codifica la direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), dell'allegato alla sopracitata direttiva 91/497/CEE che dispone l'obbligo, a partire dal 1 luglio 1993, che le carni fresche siano accompagnate durante il trasporto da un documento commerciale e non piu' dal certificato sanitario; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia onde adeguare alla disciplina comunitaria il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e' sostituito dal seguente: " f) siano accompagnate durante il trasporto: 1) da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale, fermo restando che tale documento, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, cap. X, punto 49, compresa, per le carni congelate, l'indicazione in chiaro del mese e dell'anno di congelamento, dovra' recare un numero di codice attribuito dall'unita' sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale; 2) da un certificato conforme all'allegato II, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni fresche destinate ad un altro Stato membro con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA