MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 novembre 1993 

  Modificazione  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
settembre  1991, n. 312, di attuazione delle direttive 83/90, 85/323,
85/325, 86/587, 88/228 in materia di scambi intracomunitari di  carni
fresche.
(GU n.269 del 16-11-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991,
n. 312, con il quale e' stato emanato il regolamento per l'attuazione
di  direttive  CEE  modificative  della   direttiva   del   Consiglio
64/433/CEE   relativa  a  problemi  sanitari  in  materia  di  scambi
intracomunitari di carni fresche;
  Vista la direttiva del Consiglio 91/497/CEE del 29 luglio 1991  che
modifica  e codifica la direttiva del Consiglio 64/433/CEE relativa a
problemi sanitari in  materia  di  scambi  intracomunitari  di  carni
fresche  onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di
carni fresche;
  Visto in particolare  l'art.  3,  lettera  f),  dell'allegato  alla
sopracitata direttiva 91/497/CEE che dispone l'obbligo, a partire dal
1  luglio  1993,  che  le carni fresche siano accompagnate durante il
trasporto da un documento commerciale  e  non  piu'  dal  certificato
sanitario;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia onde adeguare alla disciplina comunitaria  il
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, e' sostituito dal seguente:
   " f) siano accompagnate durante il trasporto:
    1) da un documento di  accompagnamento  commerciale  vistato  dal
veterinario  ufficiale, fermo restando che tale documento, oltre alle
indicazioni previste all'allegato I, cap. X, punto 49, compresa,  per
le  carni  congelate, l'indicazione in chiaro del mese e dell'anno di
congelamento,  dovra'  recare  un   numero   di   codice   attribuito
dall'unita'     sanitaria     locale    competente    che    consenta
l'identificazione del  veterinario  ufficiale;  tale  documento  deve
essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un
anno   per   poter   essere  presentato,  a  richiesta,  al  servizio
veterinario dell'unita' sanitaria locale;
    2) da un certificato conforme all'allegato II, qualora si  tratti
di  carni  provenienti  da un macello situato in una regione o in una
zona soggetta a restrizioni o di carni fresche destinate ad un  altro
Stato  membro  con  transito,  in  autocarro sigillato, attraverso un
Paese terzo".
 Il presente decreto entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 12 novembre 1993
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA