MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 ottobre 1993 

  Chiusura  della gestione liquidatoria della Cassa di soccorso della
Societa' italiana autoservizi mediterranei in concessione S.p.a.
(GU n.270 del 17-11-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'articolo 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e  la  gestione  del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di
soccorso  della  Societa'  italiana   autoservizi   mediterranei   in
concessione  S.p.a.  (SIAMIC)  di  Padova, dalla quale si evince, tra
l'altro, che  il  disavanzo  relativo  all'esercizio  1979,  di  Lit.
25.482.644,  che  doveva  essere  ripianato  dall'I.G.E.D. tramite il
conto di tesoreria di cui all'art.   77 della  legge  n.  833/78,  e'
stato invece finanziato dagli iscritti alla Cassa di soccorso stessa;
  Considerato  che  per  la somma anticipata per detto ripiano non e'
stata avanzata alcuna  richiesta  di  restituzione  entro  i  termini
prescritti  dall'art.  8  della legge n. 1404 del 14 dicembre 1956, e
che pertanto il  relativo  diritto  di  credito  e'  da  considerarsi
estinto;
  Considerato  che  il  credito  e' da ritenersi comunque estinto per
intervenuto decorso del termine prescrizionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso  della
Societa'  italiana  autoservizi  mediterranei  in  concessione S.p.a.
(SIAMIC) di Padova e' chiusa a tutti gli effetti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI