Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni seminativi.(GU n.269 del 16-11-1993)
In conformita' al dispositivo di cui all'art. 1, par. 4, secondo capoverso, del regolamento CEE n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 845/93 in 5,8 milioni di ettari, non e' stata superata. Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta superata. Conseguentemente, a fronte della produzione 1993, le compensazioni spettanti ai coltivatori di cereali, di semi oleosi e di piante proteiche, non subiranno la riduzione prevista per il caso di superamento dell'area di base. In tale situazione, non risulta, altresi', applicabile la disposizione di cui all'art. 2, par. 6, primo trattino, del regolamento CEE n. 1765/92 che prevede, in caso di superamento dell'area di base, l'obbligo dei produttori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva a quella dell'obbligo, pari alla percentuale del superamento constatato.