COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993 

  Fissazione, ai sensi ed ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  10,
comma  9,  della  legge  18  febbraio  1992, n. 149, del minor limite
percentuale di flottante per  le  azioni  ordinarie  della  Assitalia
S.p.a. (Deliberazione n. 7500).
(GU n.273 del 20-11-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Visto il comunicato stampa diffuso il 6 novembre 1993 con cui l'INA
-  Istituto  nazionale  per  le  assicurazioni  S.p.a.  ha  reso nota
l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto, ai  sensi
dell'art.  9  della  sopra  citata  legge,  al  fine  di acquisire la
totalita' delle azioni ordinarie emesse dalla Assitalia S.p.a.;
  Considerato che in esito all'offerta  di  cui  sopra  il  flottante
della  Assitalia  S.p.a.  potrebbe ridursi al di sotto del limite del
10% stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi  dalla  societa'  Assitalia  S.p.a.  ed  il controvalore degli
scambi giornalmente effettuati rendono opportuno  definire  un  minor
limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito
dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie della Assitalia
S.p.a.,  e'  fissato  il  minor limite percentuale di flottante nella
misura del 5%.
  Il soggetto controllante  la  Assitalia  S.p.a.  dovra'  promuovere
un'O.P.A.,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio
1992, n. 149, a meno che, entro centoventi giorni dalla data  in  cui
il  flottante e' sceso al di sotto del limite di cui sopra, il limite
stesso non venga ripristinato.
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 10 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA