COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1993 

  Fissazione,  ai  sensi  ed  ai fini dell'applicazione dell'art. 10,
comma 9, della legge 18 febbraio  1992,  n.  149,  del  minor  limite
percentuale  di  flottante  per le azioni ordinarie della Finanziaria
Italgel S.p.a. (Deliberazione n. 7501).
(GU n.273 del 20-11-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che
impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto  sulla
totalita'  dei  titoli  a  chi,  direttamente o indirettamente, abbia
acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e
8 del medesimo art. 10, il controllo  di  una  societa'  quotata  nei
mercati  regolamentati  quando  il  flottante sia inferiore al 10 per
cento o al minor limite stabilito dalla Consob;
  Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale,
tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi  e
per  gli  effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992,
dell'eventuale  minor  limite  di  flottante  per  i  titoli  la  cui
percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;
  Vista  la comunicazione in data 21 ottobre 1993 effettuata ai sensi
dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, con  la  quale  la
Nestle'  Partners  C.V.  ha  reso  nota  l'intenzione  di  effettuare
un'offerta pubblica di acquisto, ai  sensi  dell'art.  10,  comma  8,
della  sopra  citata  legge,  al fine di acquisire la totalita' delle
azioni ordinarie emesse dalla Finanziaria Italgel S.p.a.;
  Considerato che in esito all'offerta  di  cui  sopra  il  flottante
della  Finanziaria  Italgel  S.p.a.  potrebbe ridursi al di sotto del
limite del 10% stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n.
149/1992;
  Ritenuto che il valore di mercato, il numero  dei  titoli  ordinari
emessi  dalla  societa' Finanziaria Italgel S.p.a. ed il controvalore
degli scambi giornalmente effettuati rendono  opportuno  definire  un
minor  limite  percentuale  di  flottante rispetto al limite generale
stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;
                              Delibera:
  Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della
legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  alle  azioni  ordinarie   della
Finanziaria  Italgel S.p.a. e' fissato il minor limite percentuale di
flottante nella misura dell'8%.
  Il soggetto  controllante  la  Finanziaria  Italgel  S.p.a.  dovra'
promuovere  un'O.P.A., ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge 18
febbraio 1992, n. 149, a meno che, entro centoventi giorni dalla data
in cui il flottante e' sceso al di sotto del limite di cui sopra,  il
limite stesso non venga ripristinato.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 10 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA