Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.276 del 24-11-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Universita' degli studi di Udine all'istituzione del corso di diploma universitario in informatica; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1993 con il quale e' stata approvata la tabella didattica XXVI- ter relativa al diploma universitario in informatica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 aprile 1993; senato accademico del 28 aprile 1993; consiglio di amministrazione 29 aprile 1993; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1993; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 3), relativo alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene cosi' modificato: 3) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: a) corso di laurea in scienze dell'informazione; b) corso di laurea in matematica; c) corso di diploma universitario in informatica. Dopo l'art. 24- bis che disciplina il corso di laurea in matematica deve essere inserito il seguente art. 24- ter, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Art. 24- ter (Corso di diploma universitario in informatica). - 1. Il corso di diploma universitario in informatica ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina. 2. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al di- ploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dal consiglio di facolta' che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in informatica, eventualmente integrato dai professori degli insegnamenti specifici del corso di diploma. 4. Il regolamento didattico di ateneo e il regolamento delle strutture didattiche debbono attenersi per quanto concerne il diploma in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono. 5. Il diploma in informatica si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni unita' didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attivita' didattica. 6. Per l'ammissione all'esame di diploma e' necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unita' didattiche. Questo computo include le quattro unita' didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al successivo punto 8. 7. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione. 8. Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unita' didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti. I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unita' didattiche. Ciascuno di questi corsi e' coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalita' stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attivita' sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio ed il numero di docenti di questi corsi. Le altre quattordici unita' obbligatorie sono ripartite come segue: area dell'informatica (tabella A): 8 unita'; area della matematica (tabella B): 6 unita'. All'interno dell'area matematica due unita' didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unita' didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta. Inoltre una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilita' e della statistica matematica. 9. Le ulteriori due unita' didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella B) e della fisica ed elettronica (tabella C). I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente. 10. Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unita' didattiche, delle quali quattro sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti dell'area informatica (tabella A). Le ulteriori due unita' didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementari e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella B) o della fisica ed elettronica (tabella C), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni. I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unita' didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente. 11. Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari, previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definira' i settori scientifico-disciplinari gli insegnamenti indicati nelle tabelle A, B e C potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso l'Universita' di Udine. 12. La struttura didattica potra' richiedere il superamento di una prova di conoscenza di una lingua straniera. 13. Per conseguire il diploma lo studente dovra' discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore. Questo progetto puo' essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalita' stabilite dalla struttura didattica competente. 14. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 gennaio 1990, n. 341 sono considerati affini: il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facolta' di ingegneria. Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unita' corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unita' corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale. AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA TABELLA A Area informatica: algoritmi e strutture dati; architettura degli elaboratori; basi di dati e sistemi informativi; fondamenti dell'informatica; informatica applicata; informatica generale; informatica teorica; ingegneria del software; intelligenza artificiale; interazione uomo-macchina; laboratorio di informatica; linguaggi di programmazione; metodi formali dell'informatica; programmazione; sistemi di elaborazione; sistemi operativi. TABELLA B Area della matematica: algebra; algebra computazionale; analisi matematica; equazioni differenziali; analisi numerica; calcolo delle probabilita'; calcolo delle probabilita' e statistica matematica; calcolo numerico; geometria; geometria combinatoria; logica matematica; matematica computazionale; matematica discreta; metodi di approssimazione; ricerca operativa. TABELLA C Area della fisica ed elettronica: fisica; fisica generale; elettronica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 11 ottobre 1993 Il rettore