UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.276 del 24-11-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il  quale  si
autorizza  l'Universita'  degli  studi  di  Udine all'istituzione del
corso di diploma universitario in informatica;
  Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1993 con il quale e' stata  approvata
la  tabella  didattica XXVI- ter relativa al diploma universitario in
informatica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'   degli   studi  di  Udine
rispettivamente in data:
   consiglio di facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
del 21 aprile 1993;
   senato accademico del 28 aprile 1993;
   consiglio di amministrazione 29 aprile 1993;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'8
ottobre 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Udine,  approvato  e
modificato   con   la  normativa  sopra  indicata,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 1, punto 3), relativo alla facolta' di scienze  matematiche,
fisiche e naturali, viene cosi' modificato:
   3) facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
     a) corso di laurea in scienze dell'informazione;
     b) corso di laurea in matematica;
     c) corso di diploma universitario in informatica.
 Dopo  l'art. 24- bis che disciplina il corso di laurea in matematica
deve essere inserito  il  seguente  art.  24-  ter,  con  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  24- ter (Corso di diploma universitario in informatica). - 1.
Il corso di diploma universitario  in  informatica  ha  lo  scopo  di
fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei
sistemi  e  delle  applicazioni informatiche, insieme alla cultura di
base necessaria al diplomato  per  adeguarsi  alla  evoluzione  della
disciplina.
  2.  L'articolazione  del  corso di diploma, i piani di studio con i
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i  moduli  didattici,
le  forme  di  tutorato,  le  prove di valutazione della preparazione
degli   studenti,   la   propedeuticita'   degli   insegnamenti,   il
riconoscimento  degli  insegnamenti  seguiti  presso  altri  corsi di
laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche  con
le  modalita'  previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19
novembre 1990, n. 341.
  3. In attesa dell'entrata in vigore del  regolamento  didattico  di
ateneo,  le  funzioni delle strutture didattiche, in relazione al di-
ploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente,
sono esercitate dal consiglio di facolta' che  delibera  su  proposta
del  consiglio  di  corso  di  laurea  in  informatica, eventualmente
integrato dai professori degli insegnamenti specifici  del  corso  di
diploma.
  4.  Il  regolamento  didattico  di  ateneo  e  il regolamento delle
strutture didattiche debbono attenersi per quanto concerne il diploma
in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.
  5.  Il  diploma  in  informatica  si  consegue  in  tre  anni.  Gli
insegnamenti  sono  organizzati sulla base di unita' didattiche. Ogni
unita' didattica comprende  circa  60  ore  complessive  di  lezioni,
esercitazioni  e  sperimentazioni.  Ogni insegnamento comprende una o
due unita' didattiche. Ciascun anno di corso puo'  essere  articolato
in  due  periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12
settimane di effettiva attivita' didattica.
  6.  Per  l'ammissione  all'esame  di  diploma  e'  necessario  aver
superato  gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di
ulteriori  insegnamenti  complementari  per  complessive  26   unita'
didattiche.
  Questo  computo include le quattro unita' didattiche corrispondenti
ai corsi di laboratorio di cui al successivo punto 8.
  7. Il corso di diploma e' organizzato in un biennio propedeutico ed
in un ulteriore anno di applicazione.
  8.  Nel  biennio  propedeutico  sono  impartiti  insegnamenti   per
complessive  20  unita'  didattiche  delle  quali 18 sono riservate a
corsi  obbligatori  per  tutti  gli  studenti.  I  corsi  obbligatori
comprendono  almeno  due  corsi  di  laboratorio  di  informatica per
complessive  4  unita'  didattiche.  Ciascuno  di  questi  corsi   e'
coordinato     con    un    insegnamento    dell'area    disciplinare
dell'informatica. La prova di esame  di  ogni  laboratorio  e  quella
dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalita'
stabilite  dal  consiglio  del  corso  di diploma e danno luogo ad un
unico voto.
  Per un efficace svolgimento  delle  attivita'  sperimentali,  viene
assicurato  un  rapporto  ordinariamente non superiore a cento tra il
numero di studenti che frequentano  i  corsi  di  laboratorio  ed  il
numero di docenti di questi corsi.
  Le altre quattordici unita' obbligatorie sono ripartite come segue:
area  dell'informatica  (tabella  A): 8 unita'; area della matematica
(tabella B): 6 unita'. All'interno dell'area  matematica  due  unita'
didattiche  debbono  essere  dedicate  all'insegnamento  del  calcolo
differenziale ed integrale e due  unita'  didattiche  debbono  essere
dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta.
  Inoltre  una unita' didattica deve essere dedicata all'insegnamento
dei metodi del calcolo numerico ed una unita' didattica  deve  essere
dedicata   all'insegnamento   dei   fondamenti   del   calcolo  delle
probabilita' e della statistica matematica.
  9. Le ulteriori due unita' didattiche sono riservate a  uno  o  due
corsi  d'insegnamento  complementare  e  sono preferibilmente rivolte
all'allargamento della base culturale  nelle  aree  della  matematica
(tabella B) e della fisica ed elettronica (tabella C).
  I  corsi  tra  i  quali  possono essere scelti i complementari sono
determinati annualmente dalla struttura didattica competente.
  10. Nell'anno  di  applicazione  sono  impartiti  insegnamenti  per
complessive sei unita' didattiche, delle quali quattro sono riservate
a  corsi  obbligatori  per  tutti  gli studenti dell'area informatica
(tabella A).
  Le ulteriori due unita' didattiche sono riservate a uno o due corsi
di  insegnamento  complementari  e   sono   preferibilmente   rivolte
all'allargamento  della  base  culturale  nell'area  della matematica
(tabella B) o della fisica ed  elettronica  (tabella  C),  ovvero  ad
approfondimenti nelle applicazioni.
  I  corsi  tra  i  quali  possono  essere scelte le ulteriori unita'
didattiche sono determinati  annualmente  dalla  struttura  didattica
competente.
  11.   Tutti   gli  insegnamenti  dovranno  appartenere  ai  settori
scientifico-disciplinari,  previsti  dall'art.  14  della  legge   19
novembre 1990, n. 341.
  In  attesa  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica  che  definira'  i  settori  scientifico-disciplinari  gli
insegnamenti  indicati  nelle  tabelle  A,  B  e  C  potranno  essere
sostituiti con insegnamenti dello stesso  contenuto  attivati  presso
l'Universita' di Udine.
  12.  La struttura didattica potra' richiedere il superamento di una
prova di conoscenza di una lingua straniera.
  13. Per conseguire il diploma  lo  studente  dovra'  discutere,  di
fronte  ad una commissione nominata secondo modalita' stabilite dalla
struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida  di
un relatore.
  Questo  progetto  puo'  essere  svolto  nell'ambito  di  periodi di
addestramento  presso  aziende  secondo  modalita'  stabilite   dalla
struttura didattica competente.
  14.  Ai  fini  del  proseguimento  degli studi e del riconoscimento
previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 19 gennaio 1990, n.
341 sono considerati affini: il corso di laurea  in  informatica,  il
corso   di  laurea  in  fisica,  tutti  i  corsi  della  facolta'  di
ingegneria.
  Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti  ai
sensi  del  comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutando anche i programmi effettivamente svolti.
  Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i
seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in
informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio
propedeutico,  due   unita'   corrispondenti   all'insegnamento   dei
fondamenti della matematica discreta e due unita' corrispondenti agli
insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.
                     AREE DISCIPLINARI RELATIVE
                      AL DIPLOMA IN INFORMATICA
                              TABELLA A
  Area informatica:
   algoritmi e strutture dati;
   architettura degli elaboratori;
   basi di dati e sistemi informativi;
   fondamenti dell'informatica;
   informatica applicata;
   informatica generale;
   informatica teorica;
   ingegneria del software;
   intelligenza artificiale;
   interazione uomo-macchina;
   laboratorio di informatica;
   linguaggi di programmazione;
   metodi formali dell'informatica;
   programmazione;
   sistemi di elaborazione;
   sistemi operativi.
                              TABELLA B
  Area della matematica:
   algebra;
   algebra computazionale;
   analisi matematica;
   equazioni differenziali;
   analisi numerica;
   calcolo delle probabilita';
   calcolo delle probabilita' e statistica matematica;
   calcolo numerico;
   geometria;
   geometria combinatoria;
   logica matematica;
   matematica computazionale;
   matematica discreta;
   metodi di approssimazione;
   ricerca operativa.
                              TABELLA C
  Area della fisica ed elettronica:
   fisica;
   fisica generale;
   elettronica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 11 ottobre 1993
                                                           Il rettore