Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.(GU n.276 del 24-11-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 novembre 1993 e' pari a 145.757 miliardi; Decreta: Per il 30 novembre 1993 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 maggio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994. In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1993, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 1993 Il direttore generale: DRAGHI