Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 7522).(GU n.280 del 29-11-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Viste le delibere n. 5446 del 7 agosto 1991 e n. 5498 del 2 ottobre 1991; Vista la delibera n. 5564 del 20 novembre 1991, con la quale e' stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori; Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 17 marzo 1992 come successivamente integrate e modificate, da ultimo, in data 5 novembre 1993; Vista la delibera n. 7521 del 17 novembre 1993 con la quale e' stato, tra l'altro, ammesso in borsa il contratto di riporto a contante; Considerata la necessita', in relazione alla prevista adozione della liquidazione a contante per i contratti aventi ad oggetto le azioni quotate in borsa, di estendere le funzioni del sistema di riscontro e rettifica giornalieri previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi ad oggetto azioni quotate in borsa negoziate a contante; Considerata altresi' l'opportunita' di estendere le funzioni del sistema di riscontro e rettifica giornalieri, previsto nell'ambito del sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi ad oggetto warrant quotati in borsa in previsione della loro negoziazione mediante il sistema telematico delle borse valori; Considerata altresi' la opportunita' di prevedere nell'ambito del sistema telematico delle borse valori un sistema informativo a supporto dell'operativita' sui contratti di riporto a contante; Delibera: Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane e' modificato e integrato come segue: 1. All'art. 1, comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente lettera: "g) le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del sistema informativo di supporto al mercato dei riporti a contante.". 2. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere: "f) 'Liquidazione mensile garantita' designa la liquidazione mensile dei contratti aventi ad oggetto titoli quotati in borsa negoziati a termine, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991; g) 'Liquidazione a contante garantita' designa la liquidazione a contante dei contratti aventi ad oggetto le azioni ed i warrant quotati in borsa negoziati a contante, garantita dalla Cassa di compensazione e garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991; h) 'Intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita' designa gli agenti di cambio, le SIM e le banche aderenti alla liquidazione a contante garantita; i) 'data di eseguito' designa la data di conclusione attribuita al contratto dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri.". 3. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente lettera: "g) esposizione e gestione di proposte di contratti di riporto a contante.". 4. L'art. 8, comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Con le norme di attuazione di cui all'art. 64, la Consob stabilisce gli orari di inizio e termine giornalieri delle negoziazioni e la durata delle fasi di 'preapertura', 'apertura' e 'contrattazione continua', nonche' l'orario di funzionamento del sistema di supporto informatico al mercato dei riporti a contante". 5. La lettera a) del comma 1 dell'art. 39 e' sostituita dalla seguente: "a) I dati relativi ai contratti conclusi sia con il sistema di contrattazione continua che alle grida, completi delle indicazioni rispettivamente previste agli articoli 27, 48 e 53.". 6. L'art. 41, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art. 64, le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per il controllo automatico da parte del sistema della regolarita' delle contrattazioni.". 7. Dopo il titolo V e' inserito: "Capo I SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A TERMINE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE MENSILE GARANTITA". 8. Dopo il comma 1 dell'art. 47 e' inserito il seguente comma: "2. Il sistema provvede a determinare i saldi bilaterali degli aderenti alla liquidazione mensile garantita e alla loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.". 9. L'art. 48 e' sostituito dal seguente: "1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati mediante il sistema di contrattazione in continua sono giornalmente completati, entro l'orario stabilito, a cura degli operatori stessi, con le indicazioni relative all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente. 2. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori autorizzati con modalita' di negoziazione diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente. 3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa. 4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.". 10. I commi 2 e 3 dell'art. 49 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con l'indicazione relativa all'eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente. 3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di riporto possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del giorno successivo a quello fissato nel calendario di borsa.". 11. Dopo il comma 3 dell'art. 49 e' inserito il seguente comma: "4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi) possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario borsistico entro il termine massimo del secondo giorno precedente a quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.". 12. Il comma 3, dell'art. 50 e' sostituito dal seguente: "3. Le rettifiche di cui al comma 1 possono essere eseguite entro il termine massimo del secondo giorno successivo a quello di negoziazione, ovvero di segnalazione da parte degli operatori autorizzati e dei committenti di cui all'art. 49, comma 1.". 13. I commi 2 e 3, dell'art. 51, sono soppressi. 14. Il titolo VI e' soppresso. 15. Dopo l'art. 51 e' inserito il seguente Capo: "Capo II SISTEMA DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO AZIONI E WARRANT QUOTATI IN BORSA NEGOZIATI A CONTANTE LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE GARANTITA. Art. 52 (Funzioni del sistema). - 1. Il sistema consente il riscontro e la rettifica dei contratti aventi ad oggetto azioni e warrant quotati in borsa negoziati a contante e delle relative operazioni accessorie (compensi) rispettivamente stipulati ed effettuate dagli operatori autorizzati e dagli altri intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita. 2. Il sistema, inoltre, procede alla determinazione dei saldi bilaterali, preventivamente riscontrati, delle operazioni di cui sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione. Art. 53 (Dichiarazioni degli operatori autorizzati). - 1. I dati relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di contrattazione continua sono giornalmente completati con le indicazioni relative alla eventuale vendita allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite allo scoperto e alla tipologia del committente, entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. 2. I dati inerenti ai contratti conclusi dagli operatori con modalita' diverse dalla contrattazione continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori medesimi al sistema telematico entro l'orario stabilito del giorno di contrattazione. Le dichiarazioni relative ai contratti contengono le indicazioni necessarie al riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione. 3. Il sistema consente altresi' che siano dichiarati contratti aventi data di eseguito il giorno precedente a quello di dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione. 4. Le dichiarazioni relative alla risposta dei contratti a premio a contante possono essere effettuate dal giorno successivo a quello di dichiarazione al sistema del relativo contratto a premio e fino al giorno previsto dal calendario di borsa per la risposta premi. 5. Le dichiarazioni relative alle operazioni di estinzione anticipata dei contratti di riporto a contante possono essere effettuate dal primo al nono giorno successivo a quello di dichiarazione del relativo contratto di riporto al sistema. 6. Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie (compensi) sino al secondo giorno antecedente quello di liquidazione. Art. 54 (Dichiarazioni dei committenti). - 1. I committenti di cui all'art. 49, comma 1, dichiarano al sistema telematico i contratti conclusi nei confronti degli operatori autorizzati, anche per conto della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalita' e nei termini previsti all'art. 53, commi 2, 3, 4, 5 e 6. Art. 55 (Data di liquidazione dei contratti e delle operazioni accessorie dichiarati al sistema). - 1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita e alle operazioni accessorie (compensi), quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. 2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto, quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito e, quale data di liquidazione dell'estinzione, il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. 3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita a premio a contante, quale data di liquidazione dell'importo del premio, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. 4. Il sistema, in caso di estinzione anticipata del contratto di riporto a contante, attribuisce automaticamente al contratto stesso, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di estinzione. 5. Il sistema, in caso di esercizio anche anticipato, attribuisce automaticamente al contratto di compravendita derivante dall'esito del premio a contante, quale data di liquidazione, il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di esercizio. Art. 56 (Riscontro dei contratti conclusi). - 1. Il sistema esegue il riscontro automatico dei contratti dichiarati dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49, comma 1, entro il giorno successivo a quello della data di eseguito segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche. 2. Il sistema esegue il riscontro automatico delle operazioni accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49, comma 1, fino al secondo giorno antecedente la data di liquidazione segnalando le eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche. 3. I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti. 4. I contratti conclusi per il tramite del sistema di contrattazione in continua sono automaticamente riscontrati dal sistema e possono essere cancellati esclusivamente dalla Consob secondo le modalita' previste all'art. 42, comma 4. 5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione continua e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono essere cancellati da parte di entrambi i dichiaranti esclusivamente nello stesso giorno di comunicazione al sistema. In tal caso il sistema fornisce alla Consob apposita segnalazione relativa ai contratti ed alle operazioni accessorie riscontrati e cancellati. 6. Le dichiarazioni relative alla risposta premi anticipata e all'estinzione anticipata del contratto di riporto non sono soggette a riscontro se effettuate dal compratore del premio ovvero dal riportatore entro l'orario (ora del sistema) stabilito dalla Consob. In tal caso il sistema genera automaticamente una dichiarazione uguale e contraria per il venditore del premio o per il riportato. Oltre l'ora stabilita la dichiarazione di esito o di estinzione anticipati ha effetto solo se comunicata da entrambi i contraenti e riscontrata dal sistema. 7. Le rettifiche di cui al comma 1 relative ai contratti dichiarati debbono essere eseguite entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito del contratto. 8. Le rettifiche di cui al comma 2 relative alle operazioni accessorie devono essere eseguite entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione delle operazioni stesse. Art. 57 (Mancato riscontro delle operazioni). - 1. I contratti segnalati per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 56, comma 1, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del giorno successivo alla data di eseguito sono automaticamente stornati dal sistema. In tal caso il sistema provvede ad effettuare apposita segnalazione alla Consob e ai dichiaranti dei contratti stornati. 2. Le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema ai dichiaranti ai sensi dell'art. 56, comma 2, e da questi non rettificati entro l'orario stabilito del secondo giorno antecedente la data di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e comunicate ai dichiaranti. Art. 58 (Archiviazione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n. 1/1991, a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza superiore a quella automaticamente attribuita dal sistema). - 1. Il sistema individua ed archivia i contratti di compravendita conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n. 1/1991 (compravendite di blocchi), a prezzi diversi da quelli di borsa o con scadenza diversa da quella di cui all'art. 55, comma 1. 2. Ai fini della determinazione dello scostamento dal prezzo di borsa: se nel corso della seduta di borsa le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo a due o piu' prezzi, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non e' compreso nell'intervallo definito dal prezzo massimo rilevato in borsa maggiorato di una percentuale stabilita dalla Consob e dal prezzo minimo rilevato in borsa diminuito della stessa percentuale; se nel corso della giornata le contrattazioni su un titolo hanno dato luogo ad un solo prezzo, si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo non e' compreso nell'intervallo definito dal prezzo rilevato in borsa maggiorato o diminuito della stessa percentuale di cui sopra; se nel corso della giornata non si sono registrate contrattazioni su un titolo, le compravendite di blocchi si considerano effettuate a prezzi diversi da quelli di borsa. 3. Nel caso di insolvenza di un aderente alla liquidazione a contante garantita, il sistema comunica alla Banca d'Italia le informazioni necessarie alla determinazione dei saldi multilaterali dell'insolvente e delle sue controparti al netto dei contratti di compravendita di cui al comma 1.". 16. Dopo l'art. 58 e' inserito il seguente titolo: "Titolo VI SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Art. 59 (Funzioni del sistema). - 1. Il sistema consente agli utenti, tramite apposite pagine telematiche, l'esposizione e la gestione di proposte di contratti di riporto a contante, sia in qualita' di riportato che di riportatore. 2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti di riporto di cui al comma 1. Art. 60 (Utenti del sistema). - 1. Sono abilitati ad esporre proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di cambio, le banche e le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate allo svolgimento dell'attivita' di finanziamento dei contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita. Art. 61 (Modalita' di immissione e di gestione delle proposte). - 1. Durante l'orario di funzionamento del sistema, gli utenti immettono le proposte di contratti di riporto a contante indicando: il codice del titolo; il segno del contratto a seconda che l'utente intenda assumere la posizione di riportato o di riportatore; la quantita' di azioni e dei warrant richiesti o offerti a riporto; il prezzo espresso in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportatore o in lire per azione nel caso in cui l'interesse sia a favore del riportato. 2. Le proposte esposte sul sistema sono impegnative per il proponente sino a cancellazione. Conseguentemente, a seguito della conclusione di ciascun contratto di riporto, l'utente e' tenuto ad aggiornare o a cancellare le proprie proposte esposte sul titolo interessato. Alla chiusura del servizio, il sistema procede automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte. 3. Ciascun utente puo' cancellare le proprie proposte di contratti di riporto a contante, sia singolarmente per azione o warrant, sia globalmente per tutte le azioni e warrant sui quali abbia esposto proposte. Ciascun utente puo', inoltre, variare le proprie proposte anche limitatamente alle sole indicazioni relative alla quantita' e al prezzo. Art. 62 (Funzioni di informazione del sistema). - 1. Il sistema permette a ciascun utente di avere visione per ciascun titolo delle proposte esposte, in ordine di prezzo crescente per le quantita' domandate a riporto e decrescente per le quantita' offerte a riporto. In presenza di uguale prezzo, l'ordinamento e' decrescente per quantita' e, a parita' di quantita', e' decrescente per ordine di inserimento. 2. Durante l'orario di funzionamento, il sistema fornisce per ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art. 30, informazioni al pubblico relativamente alle migliori proposte in domanda ed in offerta, indicando i relativi prezzi e quantita'. 3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa, il sistema fornisce, relativamente ai contratti di riporto a contante, per ciascun titolo e per ciascuna giornata di borsa: il volume complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo medio ponderato, il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra contratti in cui l'interesse e' pagato a favore del riportatore (riporti) e contratti in cui l'interesse e' pagato a favore del riportato (deporti). Art. 63 (Interventi della Consob sullo svolgimento delle contrattazioni). - 1. La Consob, tramite apposita funzione, inibisce l'inserimento delle proposte degli utenti per i quali siano stati adottati provvedimenti di esclusione dalle borse valori o di sospensione cautelare da una o piu' delle attivita' d'intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1/1991, sia venuta meno la qualita' di aderente alla liquidazione a contante garantita o che siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia operato il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema. 2. Per ciascuna seduta di borsa, il sistema registra automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.". 17. Dopo l'art. 63, e' inserito il seguente titolo: "Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 64 (Norme di attuazione). - 1. Con apposita delibera la Consob stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento". 18. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. I punti da 1 a 14 e il punto 17 del presente provvedimento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. I punti 15 e 16 del presente provvedimento entreranno in vigore dalla data di adozione della liquidazione a contante garantita. Roma, 17 novembre 1993 Il presidente: BERLANDA