COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 novembre 1993 

  Modificazioni  ed  integrazioni al regolamento per il funzionamento
del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 7522).
(GU n.280 del 29-11-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive  modifiche  e
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Viste le delibere n. 5446 del 7 agosto 1991 e n. 5498 del 2 ottobre
1991;
  Vista la delibera n. 5564 del 20 novembre 1991,  con  la  quale  e'
stato  approvato  il  regolamento  per  il  funzionamento del sistema
telematico delle borse valori;
  Viste le disposizioni concernenti  l'istituzione,  l'organizzazione
ed  il  funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate
dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data  17  marzo  1992
come  successivamente  integrate  e  modificate, da ultimo, in data 5
novembre 1993;
  Vista la delibera n. 7521 del 17 novembre  1993  con  la  quale  e'
stato,  tra  l'altro,  ammesso  in  borsa  il  contratto di riporto a
contante;
  Considerata la necessita',  in  relazione  alla  prevista  adozione
della  liquidazione  a  contante per i contratti aventi ad oggetto le
azioni quotate in borsa, di estendere  le  funzioni  del  sistema  di
riscontro  e  rettifica  giornalieri previsto nell'ambito del sistema
telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi  ad  oggetto
azioni quotate in borsa negoziate a contante;
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di estendere le funzioni del
sistema di riscontro e rettifica  giornalieri,  previsto  nell'ambito
del  sistema telematico delle borse valori, anche ai contratti aventi
ad  oggetto  warrant  quotati  in  borsa  in  previsione  della  loro
negoziazione mediante il sistema telematico delle borse valori;
  Considerata  altresi'  la opportunita' di prevedere nell'ambito del
sistema telematico  delle  borse  valori  un  sistema  informativo  a
supporto dell'operativita' sui contratti di riporto a contante;
                              Delibera:
  Il  regolamento  per  il funzionamento del sistema telematico delle
borse valori italiane e' modificato e integrato come segue:
  1. All'art. 1, comma 2, dopo la lettera f), e' inserita la seguente
lettera:
   "g) le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del sistema
informativo di supporto al mercato dei riporti a contante.".
  2. All'art. 2, comma 1,  dopo  la  lettera  e),  sono  inserite  le
seguenti lettere:
   "f)  'Liquidazione  mensile  garantita'  designa  la  liquidazione
mensile dei contratti aventi  ad  oggetto  titoli  quotati  in  borsa
negoziati  a  termine,  garantita  dalla  Cassa  di  compensazione  e
garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge n. 1/1991;
    g) 'Liquidazione a contante garantita' designa la liquidazione  a
contante  dei  contratti  aventi  ad  oggetto  le azioni ed i warrant
quotati in borsa negoziati  a  contante,  garantita  dalla  Cassa  di
compensazione  e garanzia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge
n. 1/1991;
    h) 'Intermediari aderenti alla liquidazione a contante garantita'
designa  gli  agenti  di  cambio,  le  SIM  e le banche aderenti alla
liquidazione a contante garantita;
    i) 'data di eseguito' designa la data di  conclusione  attribuita
al contratto dal sistema di riscontro e rettifica giornalieri.".
  3. All'art. 4, comma 1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente
lettera:
   "g)  esposizione  e gestione di proposte di contratti di riporto a
contante.".
  4. L'art. 8, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  "2. Con le norme di  attuazione  di  cui  all'art.  64,  la  Consob
stabilisce   gli   orari   di  inizio  e  termine  giornalieri  delle
negoziazioni e la durata delle fasi di  'preapertura',  'apertura'  e
'contrattazione  continua',  nonche'  l'orario  di  funzionamento del
sistema di supporto informatico al mercato dei riporti a contante".
  5. La lettera a) del comma  1  dell'art.  39  e'  sostituita  dalla
seguente:
   "a)  I  dati  relativi ai contratti conclusi sia con il sistema di
contrattazione continua che alle grida,  completi  delle  indicazioni
rispettivamente previste agli articoli 27, 48 e 53.".
  6. L'art. 41, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "1. La Consob determina, con le norme di attuazione di cui all'art.
64,  le condizioni generali di negoziazione (parametri) richieste per
il controllo automatico da parte del sistema della regolarita'  delle
contrattazioni.".
  7. Dopo il titolo V e' inserito:
                               "Capo I
SISTEMA  DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD
   OGGETTO  TITOLI  QUOTATI  IN  BORSA  NEGOZIATI A TERMINE LIQUIDATI
   NELLA LIQUIDAZIONE MENSILE GARANTITA".
  8. Dopo il comma 1 dell'art. 47 e' inserito il seguente comma:
  "2. Il sistema provvede a  determinare  i  saldi  bilaterali  degli
aderenti   alla   liquidazione   mensile   garantita   e   alla  loro
presentazione, in via esclusiva, alle stanze di compensazione.".
  9. L'art. 48 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  dati  relativi  ai  contratti  conclusi   dagli   operatori
autorizzati  mediante  il  sistema di contrattazione in continua sono
giornalmente completati,  entro  l'orario  stabilito,  a  cura  degli
operatori  stessi,  con le indicazioni relative all'eventuale vendita
allo scoperto, alla eventuale ricopertura di precedenti vendite  allo
scoperto e alla tipologia del committente.
   2.   I   dati  relativi  ai  contratti  conclusi  dagli  operatori
autorizzati   con   modalita'   di   negoziazione    diverse    dalla
contrattazione  continua sono giornalmente dichiarati dagli operatori
medesimi  al  sistema  telematico  entro   l'orario   stabilito.   Le
dichiarazioni contengono, per ogni contratto concluso, le indicazioni
necessarie  al  riscontro  del  contratto  stesso e sono giornalmente
completate con  l'indicazione  relativa  all'eventuale  vendita  allo
scoperto,  alla  eventuale  ricopertura  di  precedenti  vendite allo
scoperto e alla tipologia del committente.
   3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di
riporto  possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario
borsistico entro il termine massimo del giorno  successivo  a  quello
fissato nel calendario di borsa.
   4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi)
possono   essere   effettuate  in  qualsiasi  giorno  del  calendario
borsistico entro il termine massimo del secondo giorno  precedente  a
quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.".
  10. I commi 2 e 3 dell'art. 49 sono sostituiti dai seguenti:
  "2.  Le  dichiarazioni  contengono, per ogni contratto concluso, le
indicazioni necessarie al  riscontro  del  contratto  stesso  e  sono
giornalmente  completate  con  l'indicazione  relativa  all'eventuale
vendita allo  scoperto,  alla  eventuale  ricopertura  di  precedenti
vendite allo scoperto e alla tipologia del committente.
   3. Le dichiarazioni relative alla risposta premi e ai contratti di
riporto  possono essere effettuate in qualsiasi giorno del calendario
borsistico entro il termine massimo del giorno  successivo  a  quello
fissato nel calendario di borsa.".
  11. Dopo il comma 3 dell'art. 49 e' inserito il seguente comma:
  "4. Le dichiarazioni relative alle operazioni accessorie (compensi)
possono   essere   effettuate  in  qualsiasi  giorno  del  calendario
borsistico entro il termine massimo del secondo giorno  precedente  a
quello previsto dal calendario di borsa per la correzione errori.".
  12. Il comma 3, dell'art. 50 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Le  rettifiche di cui al comma 1 possono essere eseguite entro
il  termine  massimo  del  secondo  giorno  successivo  a  quello  di
negoziazione,   ovvero  di  segnalazione  da  parte  degli  operatori
autorizzati e dei committenti di cui all'art. 49, comma 1.".
  13. I commi 2 e 3, dell'art. 51, sono soppressi.
  14. Il titolo VI e' soppresso.
  15. Dopo l'art. 51 e' inserito il seguente Capo:
                              "Capo II
SISTEMA  DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI DEI CONTRATTI AVENTI AD
   OGGETTO AZIONI E WARRANT QUOTATI IN  BORSA  NEGOZIATI  A  CONTANTE
   LIQUIDATI NELLA LIQUIDAZIONE A CONTANTE GARANTITA.
  Art.  52  (Funzioni  del  sistema).  -  1.  Il  sistema consente il
riscontro e la rettifica dei contratti aventi  ad  oggetto  azioni  e
warrant  quotati  in  borsa  negoziati  a  contante  e delle relative
operazioni  accessorie  (compensi)   rispettivamente   stipulati   ed
effettuate  dagli  operatori  autorizzati  e dagli altri intermediari
aderenti alla liquidazione a contante garantita.
   2. Il sistema, inoltre,  procede  alla  determinazione  dei  saldi
bilaterali,  preventivamente  riscontrati,  delle  operazioni  di cui
sopra ai fini della loro presentazione, in via esclusiva, alle stanze
di compensazione.
  Art. 53 (Dichiarazioni degli operatori autorizzati). -  1.  I  dati
relativi ai contratti conclusi dagli operatori mediante il sistema di
contrattazione   continua   sono   giornalmente   completati  con  le
indicazioni relative  alla  eventuale  vendita  allo  scoperto,  alla
eventuale  ricopertura  di  precedenti  vendite  allo scoperto e alla
tipologia del committente, entro l'orario  stabilito  del  giorno  di
contrattazione.
   2.  I  dati  inerenti  ai  contratti  conclusi dagli operatori con
modalita' diverse dalla  contrattazione  continua  sono  giornalmente
dichiarati  dagli  operatori  medesimi  al  sistema  telematico entro
l'orario stabilito del giorno  di  contrattazione.  Le  dichiarazioni
relative   ai  contratti  contengono  le  indicazioni  necessarie  al
riscontro del contratto stesso e sono giornalmente completate con  le
indicazioni  di  cui  al  comma  1 e con l'indicazione del mercato di
negoziazione.
   3. Il sistema consente altresi'  che  siano  dichiarati  contratti
aventi   data   di   eseguito   il  giorno  precedente  a  quello  di
dichiarazione al sistema. Le relative dichiarazioni sono inserite nel
sistema entro l'orario stabilito e sono completate con le indicazioni
di cui al comma 1 e con l'indicazione del mercato di negoziazione.
   4. Le dichiarazioni relative alla risposta dei contratti a  premio
a  contante  possono essere effettuate dal giorno successivo a quello
di dichiarazione al sistema del relativo contratto a premio e fino al
giorno previsto dal calendario di borsa per la risposta premi.
   5.  Le  dichiarazioni  relative  alle  operazioni  di   estinzione
anticipata  dei  contratti  di  riporto  a  contante  possono  essere
effettuate  dal  primo  al  nono  giorno  successivo  a   quello   di
dichiarazione del relativo contratto di riporto al sistema.
   6.  Il sistema consente che siano dichiarate operazioni accessorie
(compensi) sino al secondo giorno antecedente quello di liquidazione.
  Art. 54 (Dichiarazioni dei committenti). - 1. I committenti di  cui
all'art.  49,  comma  1, dichiarano al sistema telematico i contratti
conclusi nei confronti degli operatori autorizzati, anche  per  conto
della loro clientela, e le operazioni accessorie secondo le modalita'
e nei termini previsti all'art. 53, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
  Art.  55  (Data  di  liquidazione  dei contratti e delle operazioni
accessorie dichiarati  al  sistema).  -  1.  Il  sistema  attribuisce
automaticamente  ai  contratti  di  compravendita  e  alle operazioni
accessorie (compensi), quale data di liquidazione, il  quinto  giorno
di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.
   2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di riporto,
quale data di liquidazione dell'accensione, il quinto giorno di borsa
aperta  successivo  a  quello della data di eseguito e, quale data di
liquidazione dell'estinzione, il quindicesimo giorno di borsa  aperta
successivo a quello della data di eseguito.
   3.   Il   sistema  attribuisce  automaticamente  ai  contratti  di
compravendita  a  premio  a  contante,  quale  data  di  liquidazione
dell'importo  del premio, il quinto giorno di borsa aperta successivo
a quello della data di eseguito.
   4. Il sistema, in caso di estinzione anticipata del  contratto  di
riporto  a contante, attribuisce automaticamente al contratto stesso,
quale  data  di  liquidazione,  il  quinto  giorno  di  borsa  aperta
successivo a quello di estinzione.
   5.  Il sistema, in caso di esercizio anche anticipato, attribuisce
automaticamente al contratto di  compravendita  derivante  dall'esito
del  premio  a contante, quale data di liquidazione, il quinto giorno
di borsa aperta successivo a quello di esercizio.
  Art. 56 (Riscontro dei contratti conclusi). - 1. Il sistema  esegue
il  riscontro  automatico  dei  contratti  dichiarati dagli operatori
autorizzati e dai committenti di cui all'art. 49, comma 1,  entro  il
giorno  successivo  a  quello  della  data  di eseguito segnalando le
eventuali discordanze rilevate nelle dichiarazioni giornaliere per le
conseguenti rettifiche.
   2.  Il  sistema  esegue  il  riscontro automatico delle operazioni
accessorie dichiarate dagli operatori autorizzati e  dai  committenti
di  cui  all'art.  49, comma 1, fino al secondo giorno antecedente la
data di liquidazione segnalando  le  eventuali  discordanze  rilevate
nelle dichiarazioni giornaliere per le conseguenti rettifiche.
   3.  I contratti e le operazioni accessorie riscontrati dal sistema
non sono piu' modificabili da parte dei dichiaranti.
   4.  I  contratti  conclusi  per  il   tramite   del   sistema   di
contrattazione  in  continua  sono  automaticamente  riscontrati  dal
sistema e  possono  essere  cancellati  esclusivamente  dalla  Consob
secondo le modalita' previste all'art. 42, comma 4.
   5. I contratti conclusi con modalita' diverse dalla contrattazione
continua  e  le operazioni accessorie riscontrati dal sistema possono
essere cancellati da parte di entrambi i  dichiaranti  esclusivamente
nello  stesso  giorno  di  comunicazione  al  sistema. In tal caso il
sistema  fornisce  alla  Consob  apposita  segnalazione  relativa  ai
contratti ed alle operazioni accessorie riscontrati e cancellati.
   6.  Le  dichiarazioni  relative  alla  risposta premi anticipata e
all'estinzione anticipata del contratto di riporto non sono  soggette
a  riscontro  se  effettuate  dal  compratore  del  premio ovvero dal
riportatore entro l'orario (ora del sistema) stabilito dalla  Consob.
In  tal  caso  il  sistema  genera  automaticamente una dichiarazione
uguale e contraria per il venditore del premio o  per  il  riportato.
Oltre  l'ora  stabilita  la  dichiarazione  di  esito o di estinzione
anticipati ha effetto solo se comunicata da entrambi i  contraenti  e
riscontrata dal sistema.
   7.  Le  rettifiche  di  cui  al  comma  1  relative  ai  contratti
dichiarati debbono  essere  eseguite  entro  l'orario  stabilito  del
giorno successivo alla data di eseguito del contratto.
   8.  Le  rettifiche  di  cui  al  comma  2 relative alle operazioni
accessorie  devono  essere  eseguite  entro  l'orario  stabilito  del
secondo  giorno  antecedente la data di liquidazione delle operazioni
stesse.
  Art. 57 (Mancato riscontro delle  operazioni).  -  1.  I  contratti
segnalati  per  la  rettifica  dal  sistema  ai  dichiaranti ai sensi
dell'art. 56, comma 1, e da questi  non  rettificati  entro  l'orario
stabilito   del   giorno   successivo  alla  data  di  eseguito  sono
automaticamente stornati dal sistema. In tal caso il sistema provvede
ad effettuare apposita segnalazione alla Consob e ai dichiaranti  dei
contratti stornati.
   2. Le operazioni accessorie segnalate per la rettifica dal sistema
ai  dichiaranti  ai  sensi  dell'art.  56,  comma  2, e da questi non
rettificati entro l'orario stabilito del secondo  giorno  antecedente
la  data  di liquidazione sono automaticamente stornate dal sistema e
comunicate ai dichiaranti.
  Art. 58 (Archiviazione dei contratti conclusi  ai  sensi  dell'art.
11,  comma  9,  della  legge n. 1/1991, a prezzi diversi da quelli di
borsa o con scadenza superiore a  quella  automaticamente  attribuita
dal  sistema).  -  1. Il sistema individua ed archivia i contratti di
compravendita conclusi ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge n.
1/1991 (compravendite di blocchi), a  prezzi  diversi  da  quelli  di
borsa o con scadenza diversa da quella di cui all'art. 55, comma 1.
   2.  Ai  fini  della determinazione dello scostamento dal prezzo di
borsa:
   se  nel corso della seduta di borsa le contrattazioni su un titolo
hanno dato luogo a due o piu' prezzi,  si  considerano  effettuate  a
prezzi  diversi da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui
prezzo non e' compreso nell'intervallo definito  dal  prezzo  massimo
rilevato  in  borsa  maggiorato  di  una  percentuale stabilita dalla
Consob e dal prezzo minimo rilevato in borsa diminuito  della  stessa
percentuale;
   se  nel  corso della giornata le contrattazioni su un titolo hanno
dato luogo ad un solo prezzo,  si  considerano  effettuate  a  prezzi
diversi  da quelli di borsa le compravendite di blocchi il cui prezzo
non e' compreso nell'intervallo definito dal prezzo rilevato in borsa
maggiorato o diminuito della stessa percentuale di cui sopra;
   se nel corso della giornata non si sono registrate  contrattazioni
su un titolo, le compravendite di blocchi si considerano effettuate a
prezzi diversi da quelli di borsa.
   3.  Nel  caso  di  insolvenza  di  un aderente alla liquidazione a
contante garantita,  il  sistema  comunica  alla  Banca  d'Italia  le
informazioni  necessarie  alla determinazione dei saldi multilaterali
dell'insolvente e delle sue controparti al  netto  dei  contratti  di
compravendita di cui al comma 1.".
  16. Dopo l'art. 58 e' inserito il seguente titolo:
                             "Titolo VI
                   SISTEMA DI SUPPORTO INFORMATIVO
                  AL MERCATO DEI RIPORTI A CONTANTE
                               Capo I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 Art.  59  (Funzioni  del  sistema).  -  1.  Il sistema consente agli
utenti, tramite  apposite  pagine  telematiche,  l'esposizione  e  la
gestione  di  proposte  di  contratti  di  riporto a contante, sia in
qualita' di riportato che di riportatore.
   2. Il sistema non consente la conclusione automatica dei contratti
di riporto di cui al comma 1.
  Art. 60 (Utenti del  sistema).  -  1.  Sono  abilitati  ad  esporre
proposte di contratti di riporto a contante sul sistema gli agenti di
cambio,   le  banche  e  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare
autorizzate allo  svolgimento  dell'attivita'  di  finanziamento  dei
contratti di borsa, aderenti alla liquidazione a contante garantita.
  Art.  61  (Modalita' di immissione e di gestione delle proposte). -
1.  Durante  l'orario  di  funzionamento  del  sistema,  gli   utenti
immettono  le  proposte di contratti di riporto a contante indicando:
il codice del titolo; il segno del contratto a seconda  che  l'utente
intenda  assumere  la  posizione  di  riportato  o di riportatore; la
quantita' di azioni e dei warrant richiesti o offerti a  riporto;  il
prezzo  espresso  in tasso nominale annuo nel caso in cui l'interesse
sia a favore del riportatore o in lire per azione  nel  caso  in  cui
l'interesse sia a favore del riportato.
  2.  Le  proposte  esposte  sul  sistema  sono  impegnative  per  il
proponente sino a cancellazione. Conseguentemente,  a  seguito  della
conclusione  di  ciascun  contratto di riporto, l'utente e' tenuto ad
aggiornare o a cancellare le  proprie  proposte  esposte  sul  titolo
interessato.   Alla   chiusura   del  servizio,  il  sistema  procede
automaticamente a cancellare le proposte ancora esposte.
   3. Ciascun utente puo' cancellare le proprie proposte di contratti
di riporto a contante, sia singolarmente per azione  o  warrant,  sia
globalmente  per  tutte  le  azioni e warrant sui quali abbia esposto
proposte. Ciascun utente puo', inoltre, variare le  proprie  proposte
anche  limitatamente  alle sole indicazioni relative alla quantita' e
al prezzo.
  Art. 62 (Funzioni di informazione del sistema).  -  1.  Il  sistema
permette  a  ciascun utente di avere visione per ciascun titolo delle
proposte esposte, in ordine di  prezzo  crescente  per  le  quantita'
domandate a riporto e decrescente per le quantita' offerte a riporto.
In  presenza  di  uguale  prezzo,  l'ordinamento  e'  decrescente per
quantita' e, a parita' di quantita', e'  decrescente  per  ordine  di
inserimento.
   2.  Durante  l'orario  di  funzionamento,  il sistema fornisce per
ciascun titolo tramite la funzione di cui all'art.  30,  informazioni
al  pubblico  relativamente  alle  migliori proposte in domanda ed in
offerta, indicando i relativi prezzi e quantita'.
   3. Ai fini della pubblicazione del listino ufficiale di borsa,  il
sistema  fornisce,  relativamente ai contratti di riporto a contante,
per ciascun titolo e  per  ciascuna  giornata  di  borsa:  il  volume
complessivamente trattato, il numero di contratti conclusi, il prezzo
medio  ponderato,  il prezzo minimo ed il prezzo massimo distinti tra
contratti in cui l'interesse  e'  pagato  a  favore  del  riportatore
(riporti)  e  contratti  in  cui  l'interesse  e' pagato a favore del
riportato (deporti).
  Art.  63  (Interventi  della   Consob   sullo   svolgimento   delle
contrattazioni).  - 1. La Consob, tramite apposita funzione, inibisce
l'inserimento delle proposte degli utenti per  i  quali  siano  stati
adottati   provvedimenti  di  esclusione  dalle  borse  valori  o  di
sospensione cautelare da una o piu' delle attivita' d'intermediazione
mobiliare ai sensi dell'art. 13 della legge  n.  1/1991,  sia  venuta
meno la qualita' di aderente alla liquidazione a contante garantita o
che  siano stati sospesi dal servizio di negoziazione in continua. Le
proposte dell'utente nei confronti del quale la Consob abbia  operato
il suddetto intervento sono automaticamente cancellate dal sistema.
   2.   Per   ciascuna   seduta   di   borsa,   il  sistema  registra
automaticamente tutte le informazioni immesse sul sistema stesso e le
tiene a disposizione della Consob su supporti magnetici.".
  17. Dopo l'art. 63, e' inserito il seguente titolo:
                             "Titolo VII
                  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  Art. 64 (Norme di attuazione). - 1. Con apposita delibera la Consob
stabilisce le norme di attuazione del presente regolamento".
  18. Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  I  punti  da  1  a  14  e  il  punto  17 del presente provvedimento
entreranno in vigore il giorno successivo a quello  di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  I  punti  15  e  16 del presente provvedimento entreranno in vigore
dalla data di adozione della liquidazione a contante garantita.
   Roma, 17 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA