Imposta comunale sugli immobili (ICI). Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato.(GU n.281 del 30-11-1993)
Vigente al: 30-11-1993
Alle intendenze di finanza e, per conoscenza: Al Dipartimento del territorio (Direzione centrale del demanio) All'ANCI In relazione a quesiti posti da varie intendenze di finanza, la scrivente (nel ribadire che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dello Stato non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma di esenzione dall'ICI recata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e che soggetto passivo, agli effetti di tale imposta, e' lo Stato anche nel caso in cui gli alloggi ad esso appartenenti siano affidati in gestione agli istituti autonomi per le case popolari) esprime l'avviso che qualora siffatti alloggi siano concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili e' non piu' lo Stato proprietario bensi' l'assegnatario. Indubbiamente ci si trova, nella fattispecie, in presenza di un procedimento negoziale molto articolato caratterizzato, nelle sue fasi essenziali, dall'assegnazione dell'alloggio in locazione con pattuizione di futura vendita, dal pagamento rateale del canone in conto prezzo da parte dell'inquilino-promissario e, infine, dal perfezionamento dell'operazione con la stipulazione dell'atto che sancisce il trasferimento della proprieta' dal locatore-promittente all'assegnatario. Pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprieta' quello radicato in capo all'assegnatario nel corso del periodo antecedente al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, siffatto diritto puo' essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto dello Stato a quello di nuda proprieta', soggetto obbligato al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, e' soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero fin dalla data di entrata in vigore dell'ICI, se successiva al detto momento. D'altro canto il complesso delle disposizioni fiscali vigenti, particolarmente in materia di imposte sui redditi, di IVA e di INVIM, denota l'esistenza nel sistema del diritto tributario di un principio di carattere generale, giustificato dalle peculiari esigenze e finalita' del sistema stesso, in forza del quale le locazioni con patto di futura vendita e riscatto e le vendite con riserva della proprieta' vanno considerate, ai fini impositivi, come atti immediatamente traslativi del dominio. Ovviamente non sono interessati alla problematica in discorso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI, ne' quelli assegnati in proprieta' con pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, verificandosi in tal caso immediatamente il trasferimento della proprieta' piena. Quanto sopra esposto e' utile per risolvere anche l'ulteriore, particolare fattispecie prospettata, concernente le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto; anche in tal caso soggetto passivo ICI e' l'assegnatario. * * * Le intendenze di finanza terranno conto della posizione assunta con la presente circolare operando gli opportuni conguagli tra i versamenti in acconto ed a saldo dell'ICI 1993, con riferimento ai debiti e crediti di imposta per immobili ubicati sul territorio del medesimo comune. Delle somme che eventualmente dovessero risultare ancora a credito dello Stato sara' data comunicazione a questo Ministero, in attesa della emanazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992, del decreto interministeriale con il quale saranno stabilite, in via generale, le modalita' per il rimborso della particolare ICI 1993 indebitamente versata. * * * Le intendenze di finanza sono pregate di dare un cenno di ricevuta della presente circolare, la quale sara' anche pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: GALLO