MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.284 del 3-12-1993)

   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Elbis
elettrocostruzioni, con sede in Ponderano (Vercelli)  e  stabilimento
in  Ponderano  (Vercelli),  per  il  periodo  dal 10 maggio 1993 al 9
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 2 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lico, con sede in  Alessandria  e  unita'  in
Alessandria,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  1  giugno  1993  al  31
maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  2  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  Camsa  di
C.  Gibello & C., con sede in Torino e stabilimento in Torino, per il
periodo dal 29 giugno 1993 al 28 dicembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  5  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco,
in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con  sede  in  Bassano
del  Grappa  (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il
periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e'  autorizzato  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati,  nonche'  all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 19  febbraio
1993, n. 12693.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Gaspardo, con sede in Morsano al  Tagliamento
(Pordenone)  e  unita'  in  Morsano  al  Tagliamento  (Pordenone), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 7 giugno 1993 al 6 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  9  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Erredi,
con  sede  in  Ospedaletto  Valsugana  (Trento)  e  stabilimento   in
Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 22 ottobre 1993 al
27 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  O.T.O.,
con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 28 aprile
1993 al 27 ottobre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Augello
Italia,  con  sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo
dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  9  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa'
Regionale Idrominerale ex Pozzillo, con sede in Acireale (Catania)  e
stabilimento  Catania,  per  il  periodo  dal  21  maggio  1993 al 20
novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Ali
Ciemme, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimenti in Atessa (Chieti),
e S. Lazzaro di Savena (Bologna), per il periodo dal 23  luglio  1993
al 22 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.M.I., con sede in Cagliari e unita'  in
Portovesme   (Cagliari),   e'   autorizzata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal  16  febbraio
1993 al 15 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori   dipendenti   dalla   Impresa
Venturini,  con  sede  in Gemona del Friuli (Udine) e stabilimento in
Gemona del Friuli (Udine), per il periodo dal  7  giugno  1993  al  6
dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa
Moro,  con  sede  in  Codroipo  (Udine)  e  stabilimento  in Codroipo
(Udine), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Frar Friuli Animal Research, con sede  in  S.
Pietro al Natisone (Udine) e unita' in S. Pietro al Natisone (Udine),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 26 luglio 1993 al 25 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. C.R. - Carmellini Resine, con  sede  in  Riva
del  Garda  (Trento)  e  unita'  in  Ala  (Trento), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 12 febbraio 1993 all'11 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a Cerioli, con sede in Castelmaggiore  (Bologna)
e unita' in Bitonto (Bari) e Castelmaggiore (Bologna), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 21 giugno 1993 al 20 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predalva
metalmeccanica, con sede in Pian Camuno (Brescia) e  stabilimento  in
Pian Camuno (Brescia), per il periodo dal 28 maggio 1992 al 29 giugno
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Erredi,
con   sede  in  Ospedaletto  Valsugana  (Trento)  e  stabilimento  in
Ospedaletto Valsugana (Trento), per il periodo dal 28 gennaio 1993 al
21 marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  9  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. -
Sewing Machines Italy, con sede in Monza (Milano) e  stabilimento  in
Monza (Milano), per il periodo dal 22 gennaio 1993 al 21 luglio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fonderie
di  Salerno,  con  sede  in  Pellezzano  (Salerno)  e stabilimento in
Pellezzano (Salerno), per il periodo dal 4 giugno 1992 al 3  dicembre
1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto   ministeriale  9  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Luigi
Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo  dal
1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  9  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Modulo  3,
con  sede  in  Moscufo (Pescara) e stabilimento in Moscufo (Pescara),
per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio F.lli  Scafora,  con  sede  in
Casalnuovo  (Napoli)  e unita' in Casalnuovo (Napoli), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 10 giugno 1993 al 9 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini
centro sud unita' mensa c/o Pirelli pneumatici, con sede in Milano  e
unita'  di  Villafranca  Tirrena  (Messina),  per  i  quali  e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore a 30 ore settimanali in
favore di dieci lavoratori su un organico di undici  unita',  per  il
periodo dal 14 novembre 1991 al 30 novembre 1992.
   Con  decreto  ministeriale 19 novembre 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  e  dell'art.  7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice,  con  sede
in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per 154 unita' (40 operai e 114
impiegati); da 36 ore a 20 ore settimanali per 514 unita' (408 operai
e 106 impiegati); da 34 ore a 20 ore settimanali per 155 unita'  (152
operai  e 3 impiegati); da 30 ore a 20 ore settimanali per 111 unita'
(109 operai e 2 impiegati), per il periodo dal 17 ottobre 1992 al  16
aprile 1993.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dal  Consorzio  Esaro  operante nei comuni di Sibari e S.
Agata  d'Esaro,  impegnato  nei  lavori  di  costruzione  della  diga
sull'Alto  Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990
o entro i sei mesi  successivi  e'  disposta  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
agosto 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere   al   pagamento   diretto  del  predetto  trattamento  ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dal Consorzio Esaro operante nei comuni  di  Sibari  e  S.
Agata  d'Esaro,  impegnato  nei  lavori  di  costruzione  della  diga
sull'Alto Esaro P.S. 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre  1990
o  entro  i  sei  mesi  successivi  e' disposta la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  sino  all'11
febbraio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del   predetto   trattamento   ai
lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Acciaierie  Sangabriele,  con  sede  in S.
Giorgio di Nogaro (Udine) e unita' in S. Giorgio a Nogaro (Udine), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 1 luglio 1993 al 30 giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Iannece Antonio, con sede in  Calitri  (Avellino)  e
unita'  in  Calitri  (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1993
al 16 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Officine  Frilli, con sede in S. Gimignano
(Siena)  e  unita'  in  S.  Gimignano  (Siena),  e'  autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 giugno 1993 al 15 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giada, con
sede  in Napoli e stabilimento in Napoli per il periodo dal 25 maggio
1993 al 24 novembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Capperi,  con  sede  in  Legnano  (Milano)  e
unita'  in  Legnano  (Milano),  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1993
al 14 marzo 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ceramiche
Elsa, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimenti in Empoli (Firenze)
localita' Ponte a Elsa e in Empoli (Firenze) localita' Terrafina, per
il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iato, con
sede in Nusco (Avellino) e stabilimento in Nusco (Avellino),  per  il
periodo dal 4 giugno 1993 al 3 dicembre 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Silca
Confezioni,  con  sede  in  Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in
Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal  4  novembre  1992  al  3
maggio 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.    Super-
color,  con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 4
gennaio 1993 al 30 giugno 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Corimer,
con  sede in S. Giorgio Jonico (Taranto) e stabilimento in S. Giorgio
Jonico (Taranto), per il periodo dal 21 aprile  1993  al  20  ottobre
1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo, con
sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento in Carmiano (Lecce),  per  il
periodo dal 16 luglio 1993 1993 al 15 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Over
Confezioni,  con  sede  in  Serrano (Lecce) e stabilimento in Serrano
(Lecce), per il periodo dal 25 maggio 1993 al 24 novembre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Calzaturificio Ottavio, con sede in Casarano
(Lecce)  e  unita'   in   Casarano   (Lecce),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 25 maggio 1993 al 24 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. A. Marcioni & C., con sede in Novara e unita'
in   Novara,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  16  giugno  1993  al  15
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Futura  92,  con sede in Aosta e unita' in
Bruino (Torino), e' autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 13 ottobre 1992 al 12
ottobre 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Italy Wheels, con sede in Aosta e unita' in
Asti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale dal 29 luglio 1993 al 28 luglio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. C.A.M., con sede in Castell'Alfero  (Asti)  e
unita' in Castell'Alfero (Asti), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 20 maggio
1993 al 19 maggio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Elektricar,  con  sede in Settimo Torinese
(Torino) e unita' in Settimo Torinese  (Torino),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 25 luglio 1993 al 24 luglio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Long Life,
con  sede  in  Torino e stabilimento in Torino, per il periodo dal 30
luglio 1993 al 29 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conver,
con sede in Torino e stabilimento in Feletto (Torino), per il periodo
dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Rolls
Italiana,  con  sede  in Pianezza (Torino) e stabilimento in Pianezza
(Torino), per il periodo dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elki, con
sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino),  per  il  periodo
dal 17 luglio 1993 al 16 gennaio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bo Antonio
e Giovanni, con sede in Beinasco (Torino) e stabilimento in  Beinasco
(Torino), per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 marzo 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  19  novembre  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indi,  con
sede  in  Gravellona  Toce (Novara) e stabilimento in Gravellona Toce
(Novara), per il periodo dal 15 luglio 1993 al 14 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla Ditta Thelex di Garassino Maria, con sede in Torino
e unita' in Torino, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 12 giugno 1993 all'11
giugno 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto ministeriale 19 novembre 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Ditta Calzaturificio Delba di Battaglia  Luigi,  con
sede  in  Barletta (Bari) e unita' in Barletta (Bari), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 24 febbraio 1993 al 23 febbraio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.