Coefficienti di rivalutazione dei prezzi per gli anni 1991 e 1992 ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962.(GU n.285 del 4-12-1993)
Con decreto ministeriale n. 320 del 25 maggio 1993, vistato e annotato dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero al n. 120 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa in data 22 maggio 1993, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1991 e' stato stabilito in + 12,711. Con decreto ministeriale n. 1386 del 25 ottobre 1993, vistato e annotato dalla Ragioneria centrale presso questo Ministero al n. 187 del registro dei decreti dai quali non deriva impegno di spesa in data 4 novembre 1993, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1992 e' stato stabilito in + 13,256.