Direttiva circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.(GU n.287 del 7-12-1993)
Vigente al: 7-12-1993
Alla Direzione generale ANAS Alle amministrazioni provinciali Alle amministrazioni comunali Alla Societa' autostrade All'AISCAT Premesso che l'art. 45, comma 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che la fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale; che gli articoli 193, 194 e 195 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabiliscono i requisiti minimi tecnico-professionali e le attrezzature che devono essere o in dotazione o in disponibilita' delle imprese che intendono ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali; che il tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza n. 335 del 3 maggio 1993 ha sospeso l'applicazione del secondo comma dell'art. 194 del citato regolamento; che per motivi di ordine sia tecnico che procedurale, nessuna autorizzazione e' stata finora concessa da parte dell'Ispettorato circolazione e sicurezza stradale; che peraltro non si evince da alcuna norma il collegamento tra autorizzazione alla costruzione di segnali e la fornitura, o piu' precisamente, fornitura e posa in opera dei segnali stessi; che numerose amministrazioni proprietarie di strade, richiedono tra i requisiti per la partecipazione alle gare d'appalto l'autorizzazione ministeriale e che la mancata esibizione del relativo provvedimento determina l'esclusione dalle gare stesse. Allo scopo di garantire la certezza del diritto nonche' di fornire criteri operativi uniformi a tutti gli enti appaltanti, si precisa che l'autorizzazione rilasciata alle imprese costruttrici non e' da valutare requisito per la partecipazione alle gare e che, in vigenza di norme regolamentari definitive, sara' invece necessario prevedere nei capitolati d'appalto, la clausola esplicita contenente l'obbligo di fornitura di segnali stradali prodotti da ditte autorizzate. Nelle more di una soluzione giurisdizionale della controversia sull'applicazione dell'art. 194, comma 2, le amministrazioni appaltanti potranno eseguire sulle forniture di segnaletica, tutti quei controlli gia' possibili in relazione alle vigenti disposizioni regolamentari. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: MERLONI