MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle
   corrispondenti retribuzioni imponibili per i  lavoratori  soci  di
   societa'  cooperative  e  di  organismi  di  fatto, operanti nella
   provincia di Pordenone.
(GU n.290 del 11-12-1993)

   Con  decreto  ministeriale 24 novembre 1993, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  ai  fini dell'applicazione dei
contributi  dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e
supersiti,  gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti nella provincia appresso indicata,  la  classe  iniziale  di
contribuzione  e la corrispondente retribuzione imponibile sono cosi'
determinate:
   Provincia di Pordenone:
    1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi  meccanici  o
diversi  (portabagagli,  facchini  e pesatori mercati agro-alimentari
all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di  legge,
facchini   degli   scali   ferroviari,  facchini  doganali,  facchini
generici,  accompagnatori  di  bestiame):  52a  classe  iniziale   di
contribuzione   con  corrispondente  retribuzione  imponibile  di  L.
1.503.000 mensili;
    2)  attivita'  preliminari  e  complementari   delle   precedenti
(insacco,  pesatura,  legatura,  accatastamento  e disaccatastamento,
pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli
e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco,  selezione  e  cernita
con  o  senza  incestamento  insaccamento  o  imballaggio di prodotti
ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e
scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla  trasformazione  in
cellulosa  o  carta  e  simili con esclusione degli appartenenti alle
compagnie e gruppi portuali  riconosciuti  come  tali  dall'autorita'
marittima ai sensi del codice della navigazione): 39a classe iniziale
di  contribuzione  con  corrispondente  retribuzione imponibile di L.
970.000 mensili;
    3) trasporto il cui esercizio sia  effettuato  personalmente  dai
soci su mezzi dei quali i soci stessi e le loro cooperative risultino
proprietari od affittuari:
      a) di persone:
      1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
      2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;
      b) di merci per conto terzi:
      1)  autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti, gruisti,
trattoristi (non agricoli),  escavatoristi  e  simili,  ed  attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazione  materiale  da
trasportare compreso il  montaggio  e  lo  smontaggio  quando  questo
richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);
      2) trasportatori mediante animali o veicoli a trazione animale,
trasportatori,  fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili ed attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazioni  materiali  da
trasportare, guardianaggio e simili);
42a  classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione
imponibile di L. 1.091.000;
    4) attivita' accessorie delle precedenti: "Addetti  al  posteggio
dei  veicoli,  pesatori, misuratori e simili": 39a classe iniziale di
contribuzione  con  corrispondente  retribuzione  imponibile  di   L.
970.000 mensili;
    5) attivita' varie:
      a)  servizi  di  quardia a terra o mare o campestre, polizia ed
investigazioni private e simili: 52a classe iniziale di contribuzione
con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.503.000 mensili:
      b) barbieri ed affini, guide  turistiche  e  simili,  pulitori,
netturbini,  spazzacamini  e simili, servizi di recapito difuciario e
simili (servitori di piazza): 39a classe  iniziale  di  contribuzione
con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.