Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 1994, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).(GU n.291 del 13-12-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234 recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale e' stata fissata, per l'anno 1993, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata; Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1994; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa, e' fissata per l'anno 1994, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI