Modalita' di cessione delle monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1 centenario della Banca d'Italia.(GU n.291 del 13-12-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 28 settembre 1979; Visto il decreto ministeriale n. 162999 del 3 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1993, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993; Considerata la necessita': di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: "ordinaria" e "proof"; di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Decreta: Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del 1 centenario della fondazione della Banca d'Italia entro il 28 febbraio 1994, direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/cz postale n. 59231001 - intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni suddette: Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per Versione Versione acquisti unitari della serie ordinaria F.d.C. Proof completa - - - a) da 1 a 1500.................... L. 52.000 L. 100.000 b) da 1501 a 3000................. " 51.200 " 98.400 c) da 3001 a oltre................ " 50.400 " 96.800 gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato. Il predetto Istituto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti e' tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate. Al fine di rendere possibile la vendita diretta delle monete in questione la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 1993 Il direttore generale: DRAGHI